Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 310 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Cessazione degli effetti dell'adozione.
In vigore dal 19/04/1942
(Gli effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.) (1)
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 135, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,
successivamente, abrogato all'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi