Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 313 c.c. – Provvedimento del tribunale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .

In sintesi

  • Decisione in camera di consiglio: Il tribunale pronuncia con sentenza, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, senza ulteriori formalità procedurali.
  • Doppio esito: La sentenza può dare luogo o non dar luogo all'adozione.
  • Impugnabilità: Adottante, pubblico ministero e adottando possono impugnare la sentenza davanti alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione.
  • Definitività della pronuncia: La sentenza non impugnata nei termini diventa definitiva e produce pienamente i suoi effetti.
Indice dei contenuti

L'art. 313 c.c. disciplina la fase decisoria del procedimento di adozione ordinaria: il tribunale, all'esito degli accertamenti, pronuncia in camera di consiglio con sentenza la quale dà o nega luogo all'adozione.

Il procedimento in camera di consiglio

La scelta del rito camerale riflette la natura mista, volontaria e contenziosa, del procedimento di adozione. La camera di consiglio consente una trattazione più rapida e meno formale rispetto al giudizio ordinario, pur garantendo le fondamentali garanzie del contraddittorio e dell'intervento del pubblico ministero. Quest'ultimo è un attore obbligato nel procedimento: il tribunale deve sentirlo prima di pronunciarsi, anche quando il suo parere non è vincolante. Il pubblico ministero rappresenta l'interesse pubblico alla corretta costituzione e all'autenticità dei rapporti di filiazione.

La sentenza: contenuto e motivazione

La sentenza del tribunale contiene la pronuncia di dar luogo o non dar luogo all'adozione. In caso positivo, la sentenza costitutiva crea il vincolo adottivo e determina gli effetti previsti dagli artt. 299-304 c.c. In caso negativo, la sentenza di non luogo a procedere non ha carattere definitivo e non preclude la presentazione di una nuova domanda al mutare delle circostanze (v. art. 312 c.c.). La motivazione deve dare conto degli accertamenti compiuti e della valutazione della convenienza per l'adottando.

Il sistema delle impugnazioni

Il legislatore ha previsto una legittimazione all'impugnazione tripartita: adottante, pubblico ministero e adottando, tutti con la stessa facoltà di proporre reclamo davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine decorre dalla comunicazione, non dalla pubblicazione, il che implica la necessità di una comunicazione formale a tutti i soggetti legittimati. La corte d'appello decide anch'essa in camera di consiglio, con le stesse garanzie di contraddittorio. Avverso la pronuncia d'appello è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Efficacia della sentenza definitiva

Una volta che la sentenza di adozione diventa definitiva (per decorrenza del termine di impugnazione o per esaurimento dei gradi di giudizio), produce effetti con efficacia costitutiva: il vincolo adottivo si instaura, le trascrizioni nei registri dello stato civile sono disposte d'ufficio (art. 314 c.c.), il cognome adottivo è acquisito. La sentenza passata in giudicato non è più impugnabile nei termini ordinari, salvo i rimedi straordinari previsti dagli artt. 395-396 c.p.c.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 31/2012

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Pur riferendosi formalmente all'art. 569 c.p., la Corte ha riaffermato che ogni decisione del tribunale incidente sulla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330, 333 e 313 c.c. deve essere preceduta da una valutazione concreta dell'idoneità del genitore in funzione del superiore interesse del minore. Sono vietati automatismi legislativi o giudiziari che escludano questa valutazione discrezionale.

Domande frequenti

Come decide il tribunale sull'adozione?

Con sentenza pronunciata in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero. Il rito è semplificato rispetto al giudizio ordinario, ma garantisce il contraddittorio. La sentenza può dare luogo o non dar luogo all'adozione.

Si può impugnare la sentenza del tribunale sull'adozione?

Sì. Adottante, pubblico ministero e adottando possono proporre impugnazione davanti alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. La corte d'appello decide anch'essa in camera di consiglio.

Il pubblico ministero può impedire l'adozione?

Può esprimere parere contrario, ma il tribunale non è vincolato da esso. Il pubblico ministero rappresenta l'interesse pubblico e può anche impugnare la sentenza se la ritiene illegittima, ma la decisione finale spetta al tribunale.

Cosa succede se nessuno impugna la sentenza nei 30 giorni?

La sentenza diventa definitiva e produce pienamente i suoi effetti: il vincolo adottivo è costituito, il cancelliere provvede alle trascrizioni nei registri dello stato civile (art. 314 c.c.) e il cognome adottivo è acquisito.

La sentenza negativa sull'adozione è definitiva?

No nel merito. La sentenza di non luogo a procedere può essere impugnata nei termini. Anche se diventa definitiva, non impedisce la presentazione di una nuova domanda se cambiano le circostanze che hanno determinato il rigetto.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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