Testo dell'articoloAbrogato
Art. 301 c.c. – Potestà e amministrazione dei beni
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Potestà e amministrazione dei beni dell’adottato] La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante.
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 382
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 301 c.c., nella sua versione residua dopo la riforma del 2013, regola l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'amministrazione dei beni del minore adottato nell'adozione ordinaria.
La responsabilità genitoriale nell'adozione ordinaria
Nell'adozione ordinaria l'adottante assume la responsabilità genitoriale sull'adottato minorenne, con i medesimi poteri e doveri che la legge attribuisce ai genitori biologici ai sensi degli artt. 316 ss. c.c. Ciò include la cura della persona del minore, la sua educazione, istruzione e mantenimento. La responsabilità genitoriale è esercitata nell'interesse esclusivo del minore, e il giudice tutelare può intervenire in caso di conflitto o abuso. La particolarità dell'adozione ordinaria è che, come si evince dall'art. 300 c.c., anche i genitori biologici potrebbero in linea teorica conservare residui di autorità, sebbene nella prassi la responsabilità genitoriale faccia capo principalmente all'adottante.
Amministrazione del patrimonio del minore adottato
L'adottante che esercita la responsabilità genitoriale gestisce anche il patrimonio dell'adottato secondo le norme degli artt. 320-323 c.c. Per gli atti di ordinaria amministrazione agisce senza autorizzazione; per gli atti di straordinaria amministrazione (alienazione di beni immobili, accettazione di eredità, stipula di mutui ecc.) deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare. Le norme sulla responsabilità patrimoniale del genitore amministratore si applicano integralmente all'adottante, che risponde del danno causato al minore per colpa nell'amministrazione.
La riforma del 2013 e l'impatto sull'art. 301 c.c.
Il d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219/2012, ha profondamente inciso sulle norme della responsabilità genitoriale, rinominando la «potestà genitoriale» in «responsabilità genitoriale» e riformulando gli artt. 316 ss. c.c. L'art. 301 c.c. è stato parzialmente modificato per adeguarsi alla nuova terminologia e ai nuovi principi. Il nucleo sostanziale, applicazione all'adottante delle stesse norme applicabili ai genitori, rimane invariato, ma il quadro normativo di riferimento si è arricchito dei principi di bigenitorialità e di ascolto del minore.
Conflitto tra adottante e genitori biologici
Nell'adozione ordinaria, potendo coesistere il rapporto con la famiglia biologica (art. 300 c.c.) e quello con l'adottante, possono sorgere conflitti tra l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'adottante e i residui poteri dei genitori biologici. Il tribunale per i minorenni è competente a risolvere tali conflitti, adottando i provvedimenti più adatti all'interesse del minore ai sensi degli artt. 330-336 c.c., inclusa la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori biologici.
Domande frequenti
Chi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio adottato con adozione ordinaria?
L'adottante, con gli stessi poteri e doveri previsti per i genitori biologici dagli artt. 316 ss. c.c. Ciò include cura della persona, istruzione, educazione e amministrazione del patrimonio del minore.
L'adottante può vendere i beni del minore adottato senza autorizzazione?
No. Per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di immobili, accettazione di eredità, mutui ecc.) l'adottante deve richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, esattamente come il genitore biologico ai sensi dell'art. 320 c.c.
I genitori biologici perdono ogni diritto sul figlio con l'adozione ordinaria?
Non completamente. Nell'adozione ordinaria i legami con la famiglia di origine si conservano (art. 300 c.c.). Tuttavia la responsabilità genitoriale è esercitata dall'adottante; eventuali conflitti sono risolti dal tribunale per i minorenni nell'interesse del minore.
Cosa cambia con la riforma della filiazione del 2013 per l'adozione ordinaria?
La riforma ha sostituito il termine 'potestà genitoriale' con 'responsabilità genitoriale' e ha rafforzato i principi di bigenitorialità e ascolto del minore. Le regole sostanziali sull'amministrazione dei beni rimangono quelle degli artt. 320-323 c.c.
Il giudice tutelare controlla l'adottante come controlla i genitori biologici?
Sì. L'adottante è soggetto agli stessi controlli previsti per i genitori: il giudice tutelare può autorizzare o negare atti di straordinaria amministrazione e può intervenire in caso di conflitto di interessi o gestione pregiudizievole per il minore.