← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 301 c.c. [Potestà e amministrazione dei beni

In vigore

dell'adottato] (1) […]

In sintesi

  • Responsabilità genitoriale: L'adottante esercita la responsabilità genitoriale sull'adottato minorenne secondo le norme ordinarie.
  • Amministrazione dei beni: L'adottante amministra il patrimonio del minore adottato con gli stessi poteri e limiti previsti per i genitori biologici.
  • Vigilanza del giudice: Il giudice tutelare mantiene un potere di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità all'interesse del minore.
  • Abrogazione parziale: Parti di questo articolo sono state modificate dalla riforma della filiazione del 2013.

L'art. 301 c.c., nella sua versione residua dopo la riforma del 2013, regola l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'amministrazione dei beni del minore adottato nell'adozione ordinaria.

La responsabilità genitoriale nell'adozione ordinaria

Nell'adozione ordinaria l'adottante assume la responsabilità genitoriale sull'adottato minorenne, con i medesimi poteri e doveri che la legge attribuisce ai genitori biologici ai sensi degli artt. 316 ss. c.c. Ciò include la cura della persona del minore, la sua educazione, istruzione e mantenimento. La responsabilità genitoriale è esercitata nell'interesse esclusivo del minore, e il giudice tutelare può intervenire in caso di conflitto o abuso. La particolarità dell'adozione ordinaria è che, come si evince dall'art. 300 c.c., anche i genitori biologici potrebbero in linea teorica conservare residui di autorità, sebbene nella prassi la responsabilità genitoriale faccia capo principalmente all'adottante.

Amministrazione del patrimonio del minore adottato

L'adottante che esercita la responsabilità genitoriale gestisce anche il patrimonio dell'adottato secondo le norme degli artt. 320-323 c.c. Per gli atti di ordinaria amministrazione agisce senza autorizzazione; per gli atti di straordinaria amministrazione (alienazione di beni immobili, accettazione di eredità, stipula di mutui ecc.) deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare. Le norme sulla responsabilità patrimoniale del genitore amministratore si applicano integralmente all'adottante, che risponde del danno causato al minore per colpa nell'amministrazione.

La riforma del 2013 e l'impatto sull'art. 301 c.c.

Il d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219/2012, ha profondamente inciso sulle norme della responsabilità genitoriale, rinominando la «potestà genitoriale» in «responsabilità genitoriale» e riformulando gli artt. 316 ss. c.c. L'art. 301 c.c. è stato parzialmente modificato per adeguarsi alla nuova terminologia e ai nuovi principi. Il nucleo sostanziale, applicazione all'adottante delle stesse norme applicabili ai genitori, rimane invariato, ma il quadro normativo di riferimento si è arricchito dei principi di bigenitorialità e di ascolto del minore.

Conflitto tra adottante e genitori biologici

Nell'adozione ordinaria, potendo coesistere il rapporto con la famiglia biologica (art. 300 c.c.) e quello con l'adottante, possono sorgere conflitti tra l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'adottante e i residui poteri dei genitori biologici. Il tribunale per i minorenni è competente a risolvere tali conflitti, adottando i provvedimenti più adatti all'interesse del minore ai sensi degli artt. 330-336 c.c., inclusa la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori biologici.

Domande frequenti

Chi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio adottato con adozione ordinaria?

L'adottante, con gli stessi poteri e doveri previsti per i genitori biologici dagli artt. 316 ss. c.c. Ciò include cura della persona, istruzione, educazione e amministrazione del patrimonio del minore.

L'adottante può vendere i beni del minore adottato senza autorizzazione?

No. Per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di immobili, accettazione di eredità, mutui ecc.) l'adottante deve richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, esattamente come il genitore biologico ai sensi dell'art. 320 c.c.

I genitori biologici perdono ogni diritto sul figlio con l'adozione ordinaria?

Non completamente. Nell'adozione ordinaria i legami con la famiglia di origine si conservano (art. 300 c.c.). Tuttavia la responsabilità genitoriale è esercitata dall'adottante; eventuali conflitti sono risolti dal tribunale per i minorenni nell'interesse del minore.

Cosa cambia con la riforma della filiazione del 2013 per l'adozione ordinaria?

La riforma ha sostituito il termine 'potestà genitoriale' con 'responsabilità genitoriale' e ha rafforzato i principi di bigenitorialità e ascolto del minore. Le regole sostanziali sull'amministrazione dei beni rimangono quelle degli artt. 320-323 c.c.

Il giudice tutelare controlla l'adottante come controlla i genitori biologici?

Sì. L'adottante è soggetto agli stessi controlli previsti per i genitori: il giudice tutelare può autorizzare o negare atti di straordinaria amministrazione e può intervenire in caso di conflitto di interessi o gestione pregiudizievole per il minore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.