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Art. 296 c.c. Consenso per l'adozione
In vigore
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando. […] (1) […] (2)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 296 c.c. pone il consenso al centro del procedimento di adozione ordinaria, richiedendo la manifestazione di volontà libera e consapevole sia dell'adottante sia dell'adottando come condizione indefettibile di validità.
Il principio del consenso bilaterale
A differenza di altri istituti del diritto di famiglia in cui il provvedimento giudiziale può sopperire alla mancanza di accordo, l'adozione ordinaria disciplinata dagli artt. 291 ss. c.c., che riguarda principalmente i maggiorenni, fonda la propria legittimità sul consenso di entrambe le parti. Questo riflette la natura contrattuale-istituzionale dell'adozione: essa non è imposta per legge né disposta autoritativamente dal giudice, ma nasce da una scelta volontaria che il tribunale verifica e omologa. Il giudice controlla la sussistenza dei requisiti di legge (artt. 291-294 c.c.) e l'utilità per l'adottando (art. 312, n. 2 c.c.), ma non può sostituire la propria valutazione alla volontà degli interessati.
Modalità di manifestazione del consenso
Ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza. La comparizione personale è la regola; è ammessa la procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata autenticata solo per l'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 c.c. Il requisito della personalità garantisce che la dichiarazione non sia frutto di pressioni o intermediazioni improprie. Il presidente del tribunale deve verificare che il consenso sia libero, informato e non condizionato.
Soggetti tenuti al consenso e assenso di terzi
Oltre al consenso dei diretti interessati, il procedimento può richiedere l'assenso di soggetti terzi: il coniuge dell'adottante (art. 297 c.c.), il coniuge dell'adottando (art. 297, co. 2 c.c.), i genitori dell'adottando (art. 297, co. 3 c.c.). Questi assensi sono distinti dal consenso principale: la loro mancanza non impedisce in assoluto l'adozione, potendo il tribunale disporne in presenza di gravi motivi (art. 297 ult. co. c.c.). Diversamente, la mancanza del consenso degli stessi adottante e adottando è ostacolo insuperabile.
Revoca del consenso prima del decreto
Fino all'emanazione del decreto di adozione da parte del tribunale, il consenso è revocabile da ciascuna delle parti. La revoca fa venir meno il procedimento, che non può proseguire. Dopo l'emissione del decreto che diventa definitivo, l'adozione è irrevocabile salvo i casi tassativi di revoca per indegnità previsti dagli artt. 305-309 c.c. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito ritiene che la revoca debba essere espressa e comunicata al tribunale prima della deliberazione, non essendo sufficiente il mero comportamento concludente.
Adozione in casi di incapacità
Se l'adottando è incapace, il consenso è prestato dal legale rappresentante con l'autorizzazione del giudice tutelare, secondo le norme sulla tutela (art. 424 c.c.). Il tribunale in questi casi svolge una verifica rafforzata sull'utilità dell'adozione per l'incapace, assicurandosi che il consenso del rappresentante sia effettivamente nell'interesse dell'adottando e non influenzato da interessi patrimoniali confliggenti.
Domande frequenti
È possibile adottare una persona senza il suo consenso?
No. L'art. 296 c.c. richiede il consenso dell'adottando come condizione essenziale. L'adozione senza consenso sarebbe nulla. Solo nei casi di incapacità il consenso è espresso dal legale rappresentante con autorizzazione giudiziale.
Come si manifesta il consenso all'adozione?
Deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale competente, ai sensi dell'art. 311 c.c. È ammessa la procura speciale notarile solo per l'assenso dei soggetti terzi (coniuge, genitori), non per il consenso principale degli adottanti/adottandi.
Si può revocare il consenso dopo averlo dato?
Sì, fino all'emanazione del decreto di adozione. La revoca deve essere espressa e comunicata al tribunale. Dopo il decreto definitivo l'adozione è irrevocabile, salvo i casi tassativi di revoca per indegnità degli artt. 305-309 c.c.
Serve il consenso dei genitori dell'adottando maggiorenne?
È richiesto l'assenso (non il consenso principale) dei genitori dell'adottando ai sensi dell'art. 297 c.c. Se manca, il tribunale può procedere ugualmente in presenza di gravi motivi. L'assenso dei genitori è diverso e meno vincolante del consenso dell'adottando.
Cosa succede se il consenso è viziato da dolo o violenza?
Un consenso estorto con dolo, violenza o minaccia è invalido. Il vizio può essere fatto valere davanti al tribunale, che può annullare il procedimento o negare il decreto. La giurisprudenza equipara i vizi del consenso alle regole generali del contratto in quanto compatibili con la natura dell'istituto.