Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 291 c.c. – Condizioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

In sintesi

  • L'adozione è ammessa solo a chi non ha discendenti legittimi o legittimati al momento dell'adozione.
  • L'adottante deve aver compiuto 35 anni (o almeno 30 in casi eccezionali autorizzati dal tribunale).
  • È necessario uno scarto minimo di 18 anni tra adottante e adottando.
  • Il tribunale può derogare al limite dei 35 anni in presenza di circostanze eccezionali, ferma restando la differenza di età.
Indice dei contenuti

L'adozione ordinaria (c.d. adozione di persone maggiorenni o di minori non in stato di abbandono) richiede che l'adottante non abbia discendenti, abbia almeno 35 anni e superi di almeno 18 anni l'età dell'adottando.

Ratio della norma

L'articolo 291 c.c. disciplina le condizioni soggettive per l'adozione ordinaria, distinta dall'adozione di minori in stato di abbandono (disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184). La ratio della norma è duplice. Da un lato, la presenza di discendenti legittimi o legittimati suggerisce che l'adottante abbia già adempiuto alla trasmissione patrimoniale familiare, rendendo l'adozione di un estraneo funzionalmente coerente con un progetto di cura o di continuità aziendale. Dall'altro, il requisito di età garantisce una ragionevole differenza generazionale, condizione di equilibrio della relazione adottiva, e una sufficiente maturità dell'adottante.

Analisi del testo

Il primo comma pone tre requisiti cumulativi: (1) assenza di discendenti legittimi o legittimati: sono esclusi i discendenti naturali, ma la norma è stata interpretata in senso evolutivo dalla giurisprudenza successiva alla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), che ha equiparato tutti i figli; (2) età minima di 35 anni dell'adottante; (3) scarto minimo di 18 anni tra adottante e adottando. Il secondo comma introduce una clausola di flessibilità: in presenza di «eccezionali circostanze», il tribunale può scendere a 30 anni di età minima per l'adottante, ferma restando la differenza di 18 anni. La valutazione delle circostanze eccezionali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve verificare che la deroga sia nell'interesse concreto dell'adottando.

Quando si applica

L'art. 291 si applica all'adozione ordinaria, che può riguardare sia persone maggiorenni sia minori non in stato di abbandono. Non si applica, invece, all'adozione legittimante di minori in stato di abbandono (L. 184/1983), che ha presupposti del tutto diversi (requisiti dei coniugi adottanti, idoneità dichiarata dal tribunale per i minorenni, ecc.). La norma si applica a prescindere dalla nazionalità dell'adottando: rilevante, per il diritto internazionale privato, è la legge applicabile ai sensi degli artt. 38-39 della legge 218/1995.

Connessioni con altre norme

L'art. 291 va letto in connessione con gli artt. 292-314 c.c. che disciplinano il procedimento, gli effetti e i limiti dell'adozione ordinaria, e con la L. 184/1983 per l'adozione legittimante. Rilevante è anche il coordinamento con il art. 74 c.c. sulla parentela, poiché l'adozione ordinaria crea un vincolo di parentela limitato tra adottante e adottato (art. 300 c.c.).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 557/1988

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La preclusione violava l'art. 3 Cost.: era irragionevole ammettere l'assenso del coniuge dell'adottante e negare quello dei figli maggiorenni, entrambi parimenti interessati agli effetti morali e patrimoniali dell'adozione. La pronuncia ha aperto la strada all'adozione del maggiorenne anche in presenza di prole maggiorenne consenziente.

Corte Cost., sent. n. 245/2004

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevedeva che l'adozione del maggiorenne non potesse essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. La sentenza ha eliminato la discriminazione fra figli legittimi e naturali riconosciuti rispetto al regime ostativo dell'adozione, equiparandone la tutela morale e patrimoniale.

Corte Cost., sent. n. 5/2024

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente al giudice, per l'adozione del maggiorenne, di ridurre l'intervallo di eta di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e in presenza di motivi meritevoli. La decisione valorizza la funzione affettivo-solidaristica dell'istituto, specie nelle famiglie ricomposte, e supera l'automatismo rigido del requisito anagrafico a tutela del diritto all'identita personale (art. 2 Cost.).

Domande frequenti

Chi può adottare con l'adozione ordinaria ex art. 291 c.c.?

Può adottare chi non ha discendenti legittimi o legittimati, ha compiuto almeno 35 anni (o 30 in casi eccezionali autorizzati dal tribunale) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando.

Qual è la differenza tra adozione ordinaria (art. 291 c.c.) e adozione legittimante (L. 184/1983)?

L'adozione ordinaria riguarda persone non in stato di abbandono e crea un vincolo limitato di parentela. L'adozione legittimante (L. 184/1983) riguarda minori in stato di abbandono, richiede la coppia coniugata e produce effetti pieni di filiazione, interrompendo i legami con la famiglia d'origine.

Un single può adottare ex art. 291 c.c.?

Sì. L'adozione ordinaria non richiede che l'adottante sia coniugato: può adottare anche una persona singola, purché rispetti i requisiti di età e l'assenza di discendenti. Diversa è la situazione per l'adozione legittimante, che di regola richiede la coppia coniugata.

Se ho un figlio naturale riconosciuto, posso adottare?

La norma letterale esclude i discendenti 'legittimi o legittimati'. Dopo la riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), che ha eliminato la distinzione tra figli, l'interpretazione prevalente tende ad estendere il divieto anche ai discendenti nati fuori dal matrimonio, ma la questione può presentare profili di incertezza applicativa.

Il tribunale può rifiutare l'adozione anche se tutti i requisiti formali sono soddisfatti?

Sì. Il tribunale compie sempre una valutazione di merito sull'interesse dell'adottando e sulla convenienza dell'adozione nel caso concreto. La sussistenza dei requisiti formali è necessaria ma non sufficiente: il giudice può rifiutare se ritiene l'adozione contraria all'interesse dell'adottando.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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