Art. 291 CCII – Azioni di responsabilita’ e denuncia di gravi irregolarita’ di gestione nei confronti di imprese del gruppo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall’articolo 2497 del codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell’articolo 287, comma 2.
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile.
In sintesi
In sintesi
La legittimazione del curatore all’azione ex art. 2497 c.c.
L’art. 291 CCII attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale di una società appartenente a un gruppo la legittimazione a esercitare le azioni di responsabilità previste dall’art. 2497 c.c. La norma codicistica sancisce la responsabilità della società o dell’ente che, esercitando attività di direzione e coordinamento, agisca nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, arrecando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovvero ledendo l’integrità del patrimonio della società diretta. La legittimazione del curatore - confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce - sostituisce quella dei creditori sociali, in coerenza con la concentrazione delle iniziative di tutela patrimoniale nell’organo concorsuale.
Procedura unitaria e separazione preventiva
Il comma 1, secondo periodo, introduce un meccanismo procedurale rilevante per le ipotesi di procedura unitaria ex art. 287 CCII: ove il curatore intenda esercitare l’azione di responsabilità contro la capogruppo che sia anch'essa parte della procedura unitaria, deve preventivamente chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell’art. 287, comma 2, CCII. La ratio risiede nell’incompatibilità strutturale tra unitarieta' della gestione concorsuale e contrapposizione processuale tra masse: agire in responsabilità contro la capogruppo comporta infatti far valere pretese a beneficio della massa della controllata e a carico della massa della controllante, situazione che richiede autonomia di organi e gestioni separate. La separazione preventiva è dunque condizione di procedibilità e impone al curatore una valutazione strategica preliminare.
I presupposti dell’azione di responsabilità della capogruppo
L’azione ex art. 2497 c.c. presuppone, secondo l’orientamento prevalente, la prova di tre elementi: l’esercizio effettivo di attività di direzione e coordinamento (presunto, salvo prova contraria, nelle ipotesi indicate dall’art. 2497-sexies c.c.); la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; il danno alla redditività o al valore della partecipazione, ovvero la lesione dell’integrità patrimoniale. La norma codicistica esclude la responsabilità quando il danno «risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio' dirette» (vantaggi compensativi). Si pensi al caso in cui Alfa S.p.A., capogruppo, abbia imposto a Beta S.r.l. politiche di trasferimento prezzi sistematicamente svantaggiose: il curatore di Beta potrà agire contro Alfa, dovendo Alfa dimostrare l’esistenza di compensazioni concrete.
La denuncia ex art. 2409 c.c.
Il comma 2 attribuisce al curatore la legittimazione a proporre denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale. Si tratta di uno strumento di controllo giudiziale che mira a prevenire il propagarsi della crisi nel perimetro del gruppo: l’apertura della procedura di una società del gruppo costituisce spesso il sintomo di patologie gestorie diffuse e l’art. 2409 c.c. consente al tribunale, accertate gravi irregolarità suscettibili di recare danno alla società o a più società controllate, di adottare provvedimenti cautelari fino alla revoca degli amministratori e dei sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario. La legittimazione del curatore è funzionale sia alla tutela del residuo valore delle partecipazioni eventualmente detenute dalla società in procedura, sia alla protezione dei flussi di rivalsa derivanti dall’azione ex art. 2497 c.c.
Coordinamento sistematico e profili strategici
Le azioni ex art. 291 CCII si coordinano con gli strumenti di cui agli artt. 290 (inefficacia infragruppo) e 292 (postergazione) CCII, formando un complesso ricostruttivo della garanzia patrimoniale dei creditori della società diretta. La giurisprudenza di merito, nei primi anni di applicazione del Codice, ha confermato la legittimazione del curatore anche quando la capogruppo sia una persona fisica o un ente non societario, in coerenza con la formulazione ampia dell’art. 2497 c.c. La denuncia ex art. 2409 c.c., infine, può essere utilizzata anche nei confronti di società a responsabilità limitata del gruppo, dopo l’estensione disposta dalla riforma del 2019 e successive modifiche, anche se le condizioni applicative restano oggetto di dibattito interpretativo.
Domande frequenti
Il curatore può agire in responsabilità contro la capogruppo anche in caso di procedura unitaria?
Si', ma deve preventivamente chiedere al tribunale la separazione delle procedure ex art. 287, comma 2, CCII. La separazione è condizione di procedibilità per evitare conflitti tra masse all’interno della stessa gestione concorsuale.
Quali sono i presupposti dell’azione ex art. 2497 c.c. esercitata dal curatore?
Occorre provare l’esercizio di direzione e coordinamento, la violazione dei principi di corretta gestione e il danno al valore della partecipazione o all’integrità patrimoniale. La capogruppo può invocare vantaggi compensativi concreti.
La denuncia ex art. 2409 c.c. può essere proposta dal curatore contro qualsiasi società del gruppo?
Si', purchè la società destinataria non sia già in liquidazione giudiziale. Lo strumento mira a far accertare gravi irregolarità di gestione di amministratori e sindaci, anche con effetti cautelari fino alla revoca degli organi sociali.
L’azione ex art. 2497 c.c. del curatore sostituisce quella dei singoli creditori sociali?
Secondo l’orientamento prevalente sì, in coerenza con la concentrazione nell’organo concorsuale delle iniziative di reintegrazione del patrimonio. I creditori conservano pero' la legittimazione a proporre osservazioni e impulsi al curatore.