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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 293 CCII – Disciplina applicabile e presupposti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.

In sintesi

In sintesi

  • La liquidazione coatta amministrativa (LCA) è un procedimento concorsuale di natura amministrativa.
  • Si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge (principio di tipicità).
  • La selezione delle imprese soggette a LCA, dei presupposti e dell’autorità competente è rimessa alla legge speciale.
  • Si tratta di una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale, riservata a settori di interesse pubblico (banche, assicurazioni, cooperative, intermediari finanziari).
  • L’apertura e la gestione sono affidate ad autorità amministrative di vigilanza, non al tribunale.
Natura della liquidazione coatta amministrativa

L’art. 293 CCII apre il Titolo VII dedicato alla liquidazione coatta amministrativa (LCA), qualificandola come «procedimento concorsuale amministrativo». La definizione condensa in poche parole le caratteristiche essenziali dell’istituto: la natura concorsuale, in quanto procedura volta alla soddisfazione paritaria dei creditori secondo le regole dell’ordine delle cause di prelazione e del concorso; la natura amministrativa, in quanto la gestione è affidata non all’autorità giudiziaria ma a un’autorità amministrativa di vigilanza, che esercita poteri di indirizzo, controllo e sostituzione. La duplice natura riflette la peculiarità delle imprese cui la LCA si applica, esercenti attività di rilievo pubblicistico la cui crisi richiede una gestione coordinata con esigenze di tutela del mercato, dei risparmiatori, degli assicurati o di interessi collettivi.

Il principio di tipicità

Il comma 1 sancisce un principio fondamentale: la LCA «si applica nei casi espressamente previsti dalla legge». Si tratta di una norma di chiusura del sistema concorsuale: la regola generale è la liquidazione giudiziale ex artt. 121 ss. CCII, mentre la LCA costituisce eccezione tipizzata. Nessuna impresa può essere assoggettata a LCA in assenza di una specifica previsione legislativa che la individui tra le imprese soggette al regime amministrativo. Tale principio assolve a una duplice funzione: garantire certezza del diritto e prevedibilità del regime concorsuale applicabile a ciascuna categoria di impresa; tutelare la riserva di legge in materia di limitazione dell’autonomia privata e di sostituzione dell’autorità amministrativa al tribunale ordinario.

Il rinvio alla legge speciale

Il comma 2 rimette alla legge speciale tre profili essenziali: l’individuazione delle imprese soggette a LCA; la determinazione dei casi in cui la procedura può essere disposta; l’individuazione dell’autorità competente a disporla. Il quadro normativo speciale comprende numerose disposizioni, tra cui spiccano: il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) per le banche e gli intermediari finanziari, con autorità competente la Banca d'Italia su proposta o iniziativa del MEF; il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) per le imprese assicurative, con competenza dell’IVASS; il D.Lgs. 1577/1947 e successive modifiche per le società cooperative, con competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy); discipline settoriali per SIM, SGR e altri operatori del mercato finanziario. Si pensi al caso in cui Alfa Cooperativa, in stato di insolvenza, presenti i presupposti dimensionali per la LCA: l’autorità ministeriale, su segnalazione, dispone l’apertura della procedura nominando il commissario liquidatore.

Coordinamento con la liquidazione giudiziale

L’art. 293 CCII si inserisce nel sistema concorsuale unitario, che prevede regole di coordinamento per le ipotesi di concorso o sovrapposizione tra LCA e liquidazione giudiziale. Per le imprese soggette a LCA in via esclusiva, la liquidazione giudiziale è inammissibile e l’eventuale istanza viene rigettata o trasmessa all’autorità amministrativa competente. Per le imprese soggette in alternativa a entrambe le procedure (regime concorrente, oggi residuale), opera il principio di prevenzione temporale o di specialità settoriale, secondo le disposizioni di settore. La pronuncia di apertura della LCA produce effetti analoghi a quelli della liquidazione giudiziale (spossessamento, sospensione delle azioni esecutive individuali, formazione dello stato passivo) ma con un riparto di competenze diverso tra commissario liquidatore, comitato di sorveglianza e autorità di vigilanza, oggetto di disciplina nei successivi articoli del Titolo VII. La centralità dell’autorità amministrativa si manifesta in particolare nella fase istruttoria, ove la valutazione dei presupposti è rimessa a organi tecnici dotati di competenze specialistiche di vigilanza prudenziale, e nella fase esecutiva, ove le scelte gestorie del commissario sono soggette al controllo dell’autorità di settore.

Profili applicativi e ruolo del professionista

Per il professionista che assista creditori, organi sociali o lavoratori di un’impresa potenzialmente assoggettabile a LCA, la corretta qualificazione del regime concorsuale applicabile riveste importanza dirimente: dalle modalità di insinuazione al passivo ai termini di impugnazione, dalle azioni revocatorie esperibili dal commissario alle prerogative degli organi amministrativi superstiti, ogni profilo presenta peculiarità rispetto alla liquidazione giudiziale ordinaria. Si raccomanda dunque, in sede di consulenza preventiva, di verificare sempre se l’impresa assistita rientri tra le categorie soggette a LCA secondo la disciplina speciale di settore.

Domande frequenti

Cos'è la liquidazione coatta amministrativa?

E' un procedimento concorsuale di natura amministrativa, alternativo alla liquidazione giudiziale, riservato a categorie di imprese di rilievo pubblicistico individuate dalla legge speciale (banche, assicurazioni, cooperative, intermediari finanziari).

Tutte le imprese possono essere assoggettate a LCA?

No, vige il principio di tipicità: la LCA si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La legge speciale individua le categorie di imprese, i presupposti e l’autorità competente a disporla.

Chi dispone l’apertura della liquidazione coatta amministrativa?

L’autorità amministrativa indicata dalla legge speciale: ad esempio la Banca d'Italia per banche e intermediari, l’IVASS per le assicurazioni, il MIMIT per le società cooperative. Non è competente il tribunale ordinario.

La LCA e la liquidazione giudiziale possono coesistere sulla stessa impresa?

No, le due procedure sono alternative. Per le imprese soggette in via esclusiva a LCA, la liquidazione giudiziale è inammissibile. Nei casi residuali di regime concorrente operano i criteri di prevenzione temporale o specialità settoriale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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