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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 296 CCII – Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.

In sintesi

In sintesi

  • Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono accedere al concordato preventivo, salvo diversa disposizione di legge speciale.
  • La norma riconosce un diritto generale di accesso allo strumento concordatario, anche per le imprese vigilate.
  • Per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale si applica l’art. 297, comma 8 CCII, sulla dichiarazione di insolvenza in caso di cessazione del concordato.
  • L’accesso al concordato è compatibile con la vigilanza pubblica, che mantiene i poteri di controllo sull’impresa.
  • La disposizione attua il principio di favor verso gli strumenti negoziali di regolazione della crisi.
  • Restano fermi i requisiti sostanziali e procedurali del concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII).
Inquadramento sistematico

L’articolo 296 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza disciplina i rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, riproducendo, con adattamenti terminologici, il contenuto dell’art. 3 della legge fallimentare. La norma si inserisce nel Capo II del Titolo VII e completa, sul versante delle procedure di regolazione concordata, il quadro dei rapporti tra LCA e altre procedure tracciato dall’art. 295 CCII per la liquidazione giudiziale.

La disposizione riconosce in via generale alle imprese soggette a LCA la facoltà di accedere al concordato preventivo, declinando in concreto un principio di favor verso gli strumenti negoziali di regolazione della crisi che attraversa l’intero impianto del Codice. La scelta legislativa muove dalla consapevolezza che, anche per le imprese sottoposte a vigilanza pubblica, una soluzione concordata della crisi può risultare preferibile rispetto alla liquidazione, sia in termini di soddisfacimento dei creditori sia di tutela degli interessi pubblici sottesi al settore di attività.

L’apertura del concordato preventivo alle imprese vigilate

Il comma unico dell’art. 296 CCII contiene una formulazione di portata generale: «le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo». L’avverbio «sempre» riveste particolare pregnanza, segnalando l’intenzione del legislatore di non subordinare l’accesso al concordato a particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità delle imprese. Restano, naturalmente, fermi i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura concordataria (artt. 84 ss. CCII), ivi inclusi i requisiti dimensionali, lo stato di crisi o insolvenza e la presentazione di un piano idoneo.

La clausola di apertura «se la legge non dispone diversamente» rinvia a possibili deroghe contenute nelle normative speciali di settore. Per le banche, ad esempio, il T.U.B. configura un sistema di gestione della crisi che, attraverso gli strumenti del risanamento e della risoluzione (D.Lgs. 180/2015 di recepimento della direttiva BRRD), si pone in rapporto di alternatività con il concordato preventivo. Analoghi limiti possono ricorrere per imprese di assicurazione e intermediari finanziari soggetti a discipline settoriali specifiche.

Il rinvio all’art. 297, comma 8 CCII

La parte finale dell’art. 296 contiene un rinvio all’art. 297, comma 8 CCII, applicabile alle imprese «non assoggettabili a liquidazione giudiziale». La disposizione richiamata stabilisce che, in caso di cessazione del concordato preventivo di un’impresa di tale categoria, il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione di insolvenza, qualora ne sussistano i presupposti.

Il meccanismo riveste rilevanza sistematica: poiché le imprese in questione non possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale, occorreva un istituto in grado di accertare giudizialmente lo stato di insolvenza e di consentire l’avvio della LCA da parte dell’autorità amministrativa competente. La dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 297 CCII svolge esattamente questa funzione di raccordo, garantendo che la cessazione del concordato non lasci l’impresa in una sorta di vuoto procedurale, ma attivi automaticamente il presupposto per l’intervento dell’autorità di vigilanza.

Coordinamento tra autorità giudiziaria e autorità di vigilanza

L’accesso al concordato preventivo da parte di un’impresa soggetta a LCA solleva delicate questioni di coordinamento tra l’autorità giudiziaria, competente per il concordato, e l’autorità amministrativa di vigilanza. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la presentazione di una domanda di concordato non sospenda né condizioni i poteri di vigilanza, ma imponga all’autorità amministrativa di tenere conto dell’iniziativa concordataria nelle proprie valutazioni.

Si consideri il caso di Sempronio Cooperativa s.c.r.l., società cooperativa soggetta a LCA: la presentazione di una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 84, comma 2 CCII) non impedisce all’autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico) di proseguire le proprie verifiche e, se del caso, di adottare provvedimenti di scioglimento o gestione commissariale. Tuttavia, ove il piano concordatario appaia serio e attuabile, la prassi suggerisce un approccio collaborativo, finalizzato a non vanificare le possibilità di risanamento.

Profili operativi e indicazioni pratiche

Il commercialista che assiste un’impresa soggetta a LCA nella valutazione di un percorso concordatario deve preliminarmente verificare l’assenza di disposizioni di legge speciale ostative. Accertata la praticabilità, occorre coordinarsi tempestivamente con l’autorità di vigilanza, sia per ottenere il necessario supporto informativo sia per evitare la sovrapposizione tra l’iniziativa concordataria e l’eventuale adozione del provvedimento di LCA, che, ai sensi dell’art. 295, comma 2 CCII, precluderebbe la prosecuzione del concordato.

Sul piano del contenuto del piano, l’impresa vigilata può presentare proposte sia di concordato in continuità sia di concordato liquidatorio, fermi i limiti generali del 20% di soddisfacimento dei chirografari (art. 84, comma 4 CCII) e l’apporto di risorse esterne. Particolare attenzione deve essere posta alla composizione delle classi e al rispetto delle prelazioni, in considerazione della frequente presenza, nelle imprese vigilate, di crediti di natura speciale (depositi bancari, riserve assicurative) governati da regole di privilegio peculiari.

Domande frequenti

Le imprese soggette a LCA possono presentare domanda di concordato preventivo?

Sì. L’art. 296 CCII riconosce in via generale alle imprese soggette a LCA la facoltà di accedere al concordato preventivo, salvo diversa disposizione di legge speciale di settore.

Cosa succede se il concordato preventivo dell’impresa soggetta a LCA cessa?

Per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale si applica l’art. 297, comma 8 CCII: il tribunale, su istanza del commissario giudiziale, dichiara l’insolvenza ove ne sussistano i presupposti.

L’autorità di vigilanza può ostacolare l’accesso al concordato?

L’autorità di vigilanza mantiene i propri poteri di controllo, ma non può precludere in via generale l’accesso al concordato. Resta fermo il principio di prevenzione dell’art. 295, comma 2 CCII.

Quale tipo di concordato può proporre un’impresa soggetta a LCA?

Sono ammissibili sia il concordato in continuità (art. 84, comma 2 CCII) sia quello liquidatorio, nel rispetto dei requisiti generali, ivi inclusa la soglia del 20% per i creditori chirografari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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