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Art. 295 CCII – Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 295 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) apre il Capo II del Titolo VII, dedicato al procedimento di liquidazione coatta amministrativa. La disposizione riproduce, con minimi adattamenti terminologici, il contenuto dell’art. 2 del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), che regolava i rapporti tra fallimento e LCA. La sostituzione del termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale» riflette la scelta lessicale operata dal legislatore della riforma, volta a depurare il sistema dalle connotazioni stigmatizzanti del vecchio istituto.
La norma si colloca nel quadro più ampio del coordinamento tra procedure concorsuali, dove la LCA rappresenta lo strumento tipico di gestione della crisi delle imprese sottoposte a vigilanza pubblica (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, società cooperative di rilevante interesse) e di quelle di cui sia ravvisabile un pubblico interesse alla continuità o alla ordinata cessazione.
Il principio dell’esclusività della LCA
Il comma 1 stabilisce la regola generale: le imprese soggette a LCA non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale. La ratio è chiara: per determinate categorie di imprese, la legge ha ritenuto preferibile affidare la gestione della crisi a un’autorità amministrativa di vigilanza, dotata di competenze tecniche specifiche e di una visione di sistema. La sovrapposizione delle due procedure genererebbe conflitti di competenza e diseconomie procedurali incompatibili con l’esigenza di tutela del settore vigilato.
La clausola di salvezza «salvo che la legge diversamente disponga» è di particolare rilievo. Numerose normative speciali ammettono, infatti, la coesistenza delle due procedure. Si pensi all’art. 80 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) per le banche, alla disciplina delle imprese di assicurazione contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e alla disciplina degli intermediari finanziari nel T.U.F. (D.Lgs. 58/1998). In questi ambiti, il legislatore ha costruito un sistema in cui l’apertura di una procedura non sempre esclude radicalmente l’altra, ma ne condiziona presupposti, competenze e effetti.
Il criterio di prevenzione del comma 2
Quando, per espressa previsione legislativa, entrambe le procedure sono in astratto applicabili, l’art. 295 detta un criterio di soluzione del concorso fondato sulla prevenzione temporale del provvedimento. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale, se intervenuta per prima, preclude all’autorità amministrativa l’adozione del provvedimento di LCA. Specularmente, il provvedimento amministrativo di LCA, se emesso per primo, preclude la pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale, anche qualora la relativa istanza sia già pendente in tribunale.
Il principio è coerente con l’esigenza di evitare duplicazioni procedimentali e di garantire la continuità dell’azione di gestione della crisi. Si pensi al caso di Tizio S.p.A., società cooperativa di consumo: pendente l’istanza di liquidazione giudiziale promossa da un creditore, l’autorità di vigilanza dispone la LCA per gravi irregolarità gestionali. La pronuncia amministrativa, se anteriore alla sentenza, preclude al tribunale di proseguire nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, che dovrà essere dichiarato improcedibile.
Coordinamento con la disciplina degli strumenti di regolazione della crisi
Il regime di esclusività della LCA non impedisce, tuttavia, l’accesso dell’impresa agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza alternativi. L’art. 296 CCII ammette espressamente la possibilità per le imprese soggette a LCA di accedere al concordato preventivo, purché la legge non disponga diversamente. Analoghe valutazioni valgono per la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) e per gli accordi di ristrutturazione, sebbene per le imprese vigilate occorra coordinare l’iniziativa con i poteri dell’autorità di vigilanza.
Sotto il profilo processuale, il principio di prevenzione opera anche in fase di reclamo: la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, ancorché impugnata, esplica gli effetti preclusivi finché non venga riformata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII. L’orientamento prevalente ritiene che il termine di riferimento per la prevenzione sia quello della pubblicazione del provvedimento, non della sua definitività.
Profili applicativi e operativi
Sul piano operativo, il commercialista che assiste un’impresa potenzialmente soggetta a LCA deve verificare anzitutto la sussistenza dei presupposti soggettivi (settore di attività, forma giuridica, soglie dimensionali) che ne determinano la sottoposizione a vigilanza pubblica. La verifica è dirimente: presentare un’istanza di liquidazione giudiziale per un’impresa esclusivamente soggetta a LCA esporrebbe a una pronuncia di inammissibilità. Per le imprese che, per legge speciale, possono essere soggette a entrambe le procedure, il monitoraggio dei rapporti con l’autorità di vigilanza diviene cruciale: l’avvio di un’istruttoria amministrativa può preannunciare l’adozione di un provvedimento di LCA in grado di precludere l’iniziativa giudiziale.
Per Caio Banca S.p.A., istituto soggetto al T.U.B., l’eventuale stato di dissesto attiva il procedimento speciale previsto dagli artt. 80 ss. T.U.B., con coinvolgimento di Banca d'Italia: in questo contesto la LCA bancaria opera secondo regole proprie che derogano in più punti all’art. 295 CCII, applicabile in via residuale per quanto compatibile.
Domande frequenti
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere dichiarate in liquidazione giudiziale?
Di regola no. L’art. 295, comma 1 CCII esclude la liquidazione giudiziale per le imprese soggette a LCA, salvo che una legge speciale (es. T.U.B. per le banche) disponga diversamente.
Cosa succede se sono ammesse entrambe le procedure e una viene aperta per prima?
Vige il criterio di prevenzione: il primo provvedimento adottato (sentenza di liquidazione giudiziale o decreto di LCA) preclude l’apertura dell’altra procedura, anche se la relativa istanza è già pendente.
Quali leggi speciali consentono la coesistenza tra LCA e liquidazione giudiziale?
Tra le principali: il T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) per banche e intermediari, il T.U.F. (D.Lgs. 58/1998) per SIM e SGR, il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) per le imprese assicurative.
L’impresa soggetta a LCA può comunque accedere al concordato preventivo?
Sì. L’art. 296 CCII ammette espressamente l’accesso al concordato preventivo per le imprese soggette a LCA, salva diversa disposizione di legge speciale e con il rispetto delle modalità previste dall’art. 297, comma 8.