Testo dell'articoloAbrogato
Art. 302 c.c.: articolo abrogato
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Inventario.
In vigore dal 19/04/1942
(L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e
trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di
adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un
inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal
giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi