Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 433 c.c. – Persone obbligate. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Persone obbligate.

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Obbligati agli alimenti: la legge individua i soggetti tenuti a prestare alimenti in ordine graduato: coniuge, figli, genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle.
  • Successione nell'obbligo: ciascun soggetto è tenuto solo se i precedenti nella lista non possono adempiere.
  • Proporzionalità: l'obbligo alimentare sussiste nella misura in cui chi deve gli alimenti ha le risorse economiche necessarie.
Indice dei contenuti

L'art. 433 c.c. stabilisce la lista degli obbligati agli alimenti in ordine di priorità: prima il coniuge, poi i figli e i discendenti, poi i genitori e gli ascendenti, poi i generi, le nuore, i suoceri e infine i fratelli e le sorelle.

Natura giuridica degli alimenti

Il diritto agli alimenti è un diritto personale, intrasmissibile e non suscettibile di rinuncia anticipata, che sorge in situazione di stato di bisogno e sussiste esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati dalla legge. Va distinto dal diritto al mantenimento, che spetta ai figli minori e ai figli maggiorenni non autosufficienti (artt. 147, 148 c.c.) senza necessità di dimostrazione di stato di bisogno: il mantenimento è più ampio e prescinde dalla prova dell'indigenza. Gli alimenti, invece, presuppongono sia lo stato di bisogno del creditore sia la capacità economica del debitore (art. 438 c.c.).

L'elenco degli obbligati e il suo ordine

L'art. 433 c.c. costruisce una lista graduata degli obbligati: (1) il coniuge; (2) i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti più prossimi; (3) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti più prossimi; (4) i generi e le nuore; (5) il suocero e la suocera; (6) i fratelli e le sorelle, con preferenza per i germani rispetto agli unilaterali. L'ordine è rigido: l'obbligato di grado successivo viene chiamato solo se quello precedente non è in grado di adempiere (per insufficienza economica, irreperibilità o decesso), non per mera scelta del creditore. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligato in grado precedente dev'essere completamente insolvente prima che il successivo possa essere chiamato.

Il convivente di fatto e le unioni civili

L'art. 433 c.c. non menziona il convivente di fatto, che quindi non rientra tra gli obbligati agli alimenti ex lege. Tuttavia, la legge 76/2016 ha introdotto per i conviventi di fatto il diritto all'assegno alimentare in caso di cessazione della convivenza (art. 1 comma 65 L. 76/2016), nei limiti e con le modalità previste per il coniuge divorziato. Per le unioni civili, l'art. 1 comma 22 della L. 76/2016 equipara la parte dell'unione civile al coniuge: l'unito civilmente rientra pertanto nel primo grado dell'elenco dell'art. 433 c.c., con pari diritti e obblighi alimentari del coniuge.

Connessioni con altre norme

L'art. 433 va letto insieme all'art. 438 c.c. (misura degli alimenti), all'art. 437 c.c. (cause di esclusione), all'art. 441 c.c. (variazione degli alimenti) e con la L. 76/2016 (unioni civili e convivenze di fatto) per l'estensione dell'obbligo alimentare ai nuovi istituti familiari.

Domande frequenti

Chi deve pagare gli alimenti a un anziano non autosufficiente senza reddito?

Secondo l'art. 433 c.c., l'obbligo alimentare segue quest'ordine: prima il coniuge (o la parte dell'unione civile), poi i figli (compresi quelli adottivi), poi i genitori (ma se l'anziano è il genitore, l'obbligo ricade sui figli), poi generi/nuore, poi i suoceri, infine fratelli e sorelle. Ciascuno subentra solo se il precedente non è in grado di adempiere.

Il convivente di fatto è obbligato a prestare alimenti?

No, non nel regime dell'art. 433 c.c. Il convivente di fatto non rientra nell'elenco degli obbligati agli alimenti. Tuttavia, la L. 76/2016 prevede per le convivenze di fatto registrate un diritto all'assegno alimentare in caso di cessazione della convivenza, e per le unioni civili l'equiparazione al coniuge con piena applicazione dell'art. 433 c.c.

Qual è la differenza tra alimenti e mantenimento?

Il mantenimento è più ampio: spetta ai figli minori e ai figli maggiorenni non autosufficienti senza bisogno di dimostrare povertà; copre tutte le esigenze di vita (abitazione, istruzione, cura, svago). Gli alimenti sono più limitati: richiedono la prova dello stato di bisogno del creditore e della capacità economica del debitore; coprono solo le necessità essenziali di vita.

Se il figlio è ricco ma il nipote è in stato di bisogno, può il nipote chiedere gli alimenti al nonno?

Solo se il figlio non è 'in grado di adempiere' ex art. 433 c.c., cioè se è privo delle risorse economiche necessarie. Il nipote non può scegliere di rivolgersi direttamente al nonno se il padre è economicamente capace; deve prima dimostrare l'insolvenza del padre.

Un fratello deve pagare gli alimenti alla sorella in difficoltà?

Sì, ma è l'ultimo nell'ordine degli obbligati ex art. 433 c.c. Il fratello subentra solo se tutti gli obbligati di grado anteriore (coniuge, figli, genitori, generi/nuore, suoceri) sono insolventi o assenti. L'obbligo è comunque proporzionato alle sue risorse economiche.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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