← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato.
  • L'obbligo non sussiste per le donazioni fatte in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
  • Il fondamento è etico-giuridico: chi ha ricevuto deve sovvenire al benefattore caduto in bisogno.
  • Il donatario precede genitori, figli, fratelli e tutti gli altri obbligati ex art. 433 c.c.
  • L'obbligo è limitato al valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario (art. 438, ultimo comma c.c.).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 437 c.c. – Obbligo del donatario

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

In sintesi

  • Il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato.
  • L'obbligo non sussiste per le donazioni fatte in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
  • Il fondamento è etico-giuridico: chi ha ricevuto deve sovvenire al benefattore caduto in bisogno.
  • Il donatario precede genitori, figli, fratelli e tutti gli altri obbligati ex art. 433 c.c.
  • L'obbligo è limitato al valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario (art. 438, ultimo comma c.c.).
Indice dei contenuti

Il fondamento etico-giuridico dell'obbligo

L'art. 437 c.c. introduce nell'ordinamento un'obbligazione alimentare di natura peculiare: il donatario è tenuto agli alimenti verso il donante con precedenza su qualsiasi altro obbligato. La ratio è chiaramente etico-giuridica: chi ha ricevuto liberalmente un arricchimento dal proprio benefattore deve, prima di chiunque altro, soccorrerlo qualora questi cada in stato di bisogno. La norma realizza un principio di gratitudine giuridicizzata, analogo a quello che giustifica l'istituto della revocazione della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.).

La precedenza sugli altri obbligati

Il dato testuale è inequivoco: il donatario precede ogni altro obbligato, dunque anche i parenti più stretti del donante elencati nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli, genitori, fratelli, ecc.). Si tratta di una vera e propria eccezione all'ordine ordinario degli obbligati alimentari. Solo dopo l'escussione del donatario, o in caso di sua impossibilità di prestare, opera la successione degli obbligati prevista dall'art. 433 c.c.

Le esclusioni: donazioni nuziali e rimuneratorie

La norma esclude espressamente due categorie di donazioni dall'operatività dell'obbligo: le donazioni in riguardo di un matrimonio (artt. 785 ss. c.c.) e le donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.). Le prime sono escluse perché si configurano come liberalità collegate a un evento familiare e non a un puro intento liberale verso il donatario individualmente considerato. Le seconde, fatte per riconoscenza, per i meriti del donatario o per speciale rimunerazione, non integrano una pura liberalità, essendo collegate a un causa remuneratoria che riequilibra il rapporto.

Limite quantitativo e coordinamento con l'art. 438 c.c.

L'art. 438, ultimo comma c.c. integra la disciplina stabilendo che il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. L'obbligo è dunque a misura del beneficio ricevuto e residuo: se la donazione si è dissipata senza colpa del donatario, l'obbligo si riduce in misura corrispondente. Questo bilanciamento evita che la prestazione alimentare diventi sproporzionata rispetto all'arricchimento ricevuto.

Rapporto con la revocazione per ingratitudine

L'obbligo alimentare del donatario va distinto dalla revocazione della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.): il primo è un dovere positivo di assistenza, la seconda è una sanzione per l'inadempimento di tale dovere o per condotte gravi del donatario. La giurisprudenza ha chiarito che il rifiuto ingiustificato di prestare alimenti al donante caduto in bisogno integra ingratitudine rilevante ai fini della revocazione.

Caso pratico

Tizio ha donato dieci anni fa al nipote Caio un appartamento del valore di 200.000 euro. Oggi Tizio, ottantenne in stato di bisogno, chiede gli alimenti. Caio, divenuto proprietario dell'immobile (che mantiene nel patrimonio), è il primo obbligato ai sensi dell'art. 437 c.c., con precedenza sui figli di Tizio (Sempronio e Mevia). L'obbligo di Caio è limitato al valore residuo della donazione: se egli avesse nel frattempo venduto l'immobile e dissipato il ricavato senza colpa, l'obbligo si ridurrebbe proporzionalmente, salvo il subentro degli obbligati ordinari per la parte eccedente.

Domande frequenti

Il donatario è il primo obbligato a prestare gli alimenti al donante?

Sì, l'art. 437 c.c. prevede che il donatario sia tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, inclusi coniuge, figli e genitori del donante.

Quali donazioni non fanno sorgere l'obbligo alimentare del donatario?

Sono escluse le donazioni in riguardo di un matrimonio (artt. 785 ss. c.c.) e le donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.), perché non si configurano come pure liberalità.

L'obbligo del donatario è illimitato?

No, ai sensi dell'art. 438, ultimo comma c.c., il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Cosa accade se il donatario non può o non vuole prestare alimenti?

Se il donatario non può prestare (per impossibilità economica) o per la parte eccedente il valore della donazione, subentra l'ordine ordinario degli obbligati alimentari ex art. 433 c.c.

Il rifiuto di prestare alimenti al donante può comportare la revocazione della donazione?

Sì, secondo la giurisprudenza il rifiuto ingiustificato di prestare alimenti al donante caduto in bisogno può integrare ingratitudine rilevante ai fini della revocazione ex art. 801 c.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.