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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 434 c.c. – Cessazione dell’obbligo tra affini

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

In sintesi

  • L'obbligazione alimentare tra suocero/suocera e genero/nuora cessa quando l'avente diritto passa a nuove nozze.
  • Cessa altresì quando muoiono il coniuge da cui deriva l'affinità e tutti i figli nati dall'unione e i loro discendenti.
  • L'affinità sopravvive alla morte del coniuge ma il vincolo alimentare può venir meno alle condizioni indicate.
  • La norma riflette il principio per cui l'obbligo alimentare presuppone il permanere del legame familiare effettivo.
  • Le nuove nozze dell'avente diritto interrompono ogni rapporto alimentare residuo verso la precedente famiglia acquisita.
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Inquadramento del vincolo alimentare tra affini

L'art. 434 c.c. si colloca nel quadro più ampio dell'obbligazione alimentare (artt. 433 ss. c.c.) e regola in modo specifico la cessazione di un legame particolare: quello che lega il suocero/suocera al genero/nuora. L'obbligo alimentare tra affini di primo grado è previsto dall'art. 433, n. 6 c.c. e si fonda sull'affinità, ossia sul vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). A differenza della parentela, l'affinità è un vincolo derivato e più fragile, soggetto a condizioni di cessazione che il legislatore ha tipizzato in questa norma.

Le due cause di cessazione

La norma individua due ipotesi tassative. La prima è il passaggio a nuove nozze dell'avente diritto agli alimenti: chi contrae un nuovo matrimonio entra in una nuova rete familiare e non può continuare a pretendere alimenti dalla precedente famiglia acquisita. Si manifesta qui il principio per cui il vincolo alimentare presuppone la persistenza del rapporto affettivo e sociale che lo giustifica. La seconda è il decesso del coniuge da cui deriva l'affinità unitamente alla morte di tutti i figli nati dall'unione e dei loro discendenti: in tale ipotesi viene meno qualsiasi legame familiare residuo che possa giustificare il perdurare dell'obbligo.

Sopravvivenza dell'affinità e cessazione del vincolo alimentare

L'art. 78, terzo comma c.c. stabilisce che l'affinità non cessa per la morte del coniuge che la generò, salvo in caso di scioglimento del matrimonio per cause non riguardanti la morte (annullamento). La norma in commento opera dunque una scelta specifica: nonostante l'affinità giuridicamente sopravviva, il vincolo alimentare cessa nelle ipotesi indicate. Il legislatore ha valutato che, in mancanza di figli o discendenti, l'affinità diventa un vincolo formale privo della base affettiva e sociale che giustifica la solidarietà alimentare.

Rapporto con il divorzio e l'annullamento del matrimonio

La disciplina va coordinata con le ipotesi di scioglimento del matrimonio. In caso di divorzio, l'affinità cessa per espressa previsione di legge: dunque a maggior ragione cessa l'obbligo alimentare. La norma in commento riguarda invece le ipotesi diverse dallo scioglimento: morte del coniuge o sopravvenute nuove nozze dell'avente diritto.

Caso pratico

Tizio è genero della signora Caia: la moglie di Tizio (figlia di Caia) è deceduta cinque anni fa e i due non hanno avuto figli. Caia, anziana e in stato di bisogno, chiede gli alimenti al genero Tizio. Ai sensi dell'art. 434, n. 2 c.c., l'obbligazione alimentare di Tizio è cessata: la moglie (coniuge da cui derivava l'affinità) è morta e non vi sono figli né discendenti. Tizio non è tenuto a prestare alimenti a Caia. Diversamente, se vi fosse un figlio in vita, l'obbligo alimentare di Tizio verso Caia permarrebbe nei limiti dell'art. 438 c.c.

Domande frequenti

Quando cessa l'obbligazione alimentare tra suocero/suocera e genero/nuora?

Cessa quando l'avente diritto passa a nuove nozze, oppure quando muoiono sia il coniuge da cui deriva l'affinità sia tutti i figli nati dall'unione e i loro discendenti.

Il divorzio fa cessare l'obbligazione alimentare tra affini?

Sì, il divorzio fa cessare l'affinità per espressa previsione di legge e, di conseguenza, anche l'obbligo alimentare che su di essa si fonda.

Se ci sono figli nati dall'unione, l'obbligo alimentare permane dopo la morte del coniuge?

Sì, finché sopravvivono i figli nati dall'unione o i loro discendenti, l'obbligazione alimentare tra suocero/suocera e genero/nuora non cessa per la sola morte del coniuge.

Le nuove nozze di entrambi gli affini fanno cessare l'obbligo?

L'art. 434 c.c. richiama testualmente le nuove nozze della persona che ha diritto agli alimenti. Le nuove nozze del soggetto obbligato non sono espressamente contemplate come causa di cessazione.

L'affinità sopravvive alla morte del coniuge?

Sì, ai sensi dell'art. 78, terzo comma c.c., ma l'art. 434 c.c. prevede comunque la cessazione del vincolo alimentare nelle ipotesi tipizzate, riflettendo l'esigenza di un legame familiare effettivo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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