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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 438 c.c. Misura degli alimenti

In vigore

Misura degli alimenti Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

In sintesi

  • Gli alimenti spettano solo a chi versa in stato di bisogno e non può provvedere al proprio mantenimento.
  • La misura è proporzionata al bisogno dell'avente diritto e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
  • Non possono superare quanto necessario per la vita dell'alimentando, in relazione alla sua posizione sociale.
  • Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
  • Norma cardine che distingue gli alimenti dal mantenimento, più ampio e parametrato a un tenore di vita.

I presupposti dell'obbligazione alimentare

L'art. 438 c.c. è la norma cardine della disciplina degli alimenti. Stabilisce in primo luogo i due presupposti soggettivi del diritto: lo stato di bisogno dell'avente diritto e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Lo stato di bisogno è una situazione obiettiva di insufficienza dei mezzi rispetto alle esigenze primarie della vita; l'impossibilità di provvedere è il requisito ulteriore che impedisce all'avente diritto di colmare il bisogno con la propria attività lavorativa o con redditi propri. Entrambi i presupposti devono coesistere.

Il criterio proporzionale di determinazione

La misura degli alimenti si determina secondo un doppio criterio: il bisogno dell'avente diritto e le condizioni economiche del soggetto obbligato. Si tratta di una valutazione comparativa: la prestazione deve essere idonea a soddisfare il bisogno senza tuttavia gravare in modo sproporzionato sull'obbligato. Il giudice procede a una determinazione equitativa tenendo conto del reddito, del patrimonio e delle eventuali altre obbligazioni gravanti sull'obbligato (mantenimento di figli minori, altri carichi familiari, ecc.).

Il tetto: necessario per la vita e posizione sociale

Il terzo comma fissa un limite massimo: gli alimenti non devono superare quanto è necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. È qui che si manifesta la differenza strutturale tra alimenti e mantenimento. Il mantenimento (es. quello del coniuge separato senza addebito, o dei figli) è parametrato al tenore di vita goduto e include esigenze più ampie (svago, vacanze, attività non strettamente necessarie). Gli alimenti, invece, sono limitati al vitto, vestiario, abitazione, cure mediche essenziali e simili, modulati sulla posizione sociale dell'alimentando ma senza spaziare in spese voluttuarie.

Il limite del donatario

L'ultimo comma realizza il coordinamento con l'art. 437 c.c.: il donatario tenuto agli alimenti non risponde oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. La norma impedisce che il donatario si trovi a prestare somme superiori a quanto ricevuto e ancora conservato. Se la donazione si è naturalmente consumata (es. immobile distrutto da evento naturale) o legittimamente alienata e il ricavato è stato impiegato, il limite si riduce; se invece il donatario ha dolosamente dissipato il bene per sottrarsi all'obbligo, la giurisprudenza riconosce il superamento del limite.

Alimenti tra fratelli: lo stretto necessario

L'art. 439 c.c. integra la disciplina prevedendo che tra fratelli e sorelle gli alimenti siano dovuti nella misura dello stretto necessario, con eventuale inclusione di spese per educazione e istruzione se l'alimentando è minore. È un livello ancora più ridotto rispetto al criterio generale dell'art. 438 c.c., riflettendo la maggiore distanza del vincolo familiare.

Caso pratico

Tizio, settantenne, è privo di redditi e in stato di bisogno per sopravvenuta inabilità. Il figlio Caio è dirigente con reddito di 100.000 euro annui, mentre la figlia Mevia ha un piccolo negozio con redditi modesti. Tizio chiede gli alimenti. Il giudice li determina in misura proporzionale: Caio sarà chiamato a corrispondere una somma idonea a coprire le esigenze essenziali di Tizio (vitto, alloggio, cure), avuto riguardo alla sua posizione sociale di pensionato di ceto medio, senza superare quanto strettamente necessario per la vita. Mevia, in proporzione alle proprie minori capacità, contribuirà in misura inferiore. L'eventuale donatario Sempronio (cugino che ha ricevuto donazione da Tizio) precederebbe entrambi nei limiti del valore residuo della donazione.

Domande frequenti

Quali sono i presupposti per ottenere gli alimenti?

Lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Entrambi i requisiti devono sussistere: chi può lavorare e mantenersi non ha diritto agli alimenti.

Come si determina la misura degli alimenti?

In proporzione al bisogno dell'avente diritto e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, con il limite di quanto necessario per la vita dell'alimentando avuto riguardo alla sua posizione sociale.

Qual è la differenza tra alimenti e mantenimento?

Il mantenimento è parametrato al tenore di vita goduto e include esigenze più ampie; gli alimenti sono limitati allo stretto necessario per la vita (vitto, alloggio, cure essenziali), modulato sulla posizione sociale.

Il donatario è tenuto agli alimenti oltre il valore della donazione?

No, il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Il limite si riduce se la donazione si è naturalmente consumata.

Tra fratelli gli alimenti sono determinati come tra parenti più stretti?

No, l'art. 439 c.c. prevede che tra fratelli e sorelle gli alimenti siano dovuti nella misura dello stretto necessario, con eventuale inclusione di spese per istruzione del minore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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