Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 442 c.c. – Concorso di aventi diritto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 441 - Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati→Cod. civ. art. 443 - Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimen…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 440 c.c.: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti→Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare→Art. 439 c.c.: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle→Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti→Articolo 438 Codice Civile: Misura degli alimenti→Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio→Articolo 437 Codice Civile: Obbligo del donatario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma
L'art. 442 c.c. risolve un conflitto tipico nell'obbligazione alimentare: l'incapienza dell'unico obbligato a soddisfare integralmente i bisogni di più aventi diritto. La norma evita che la regola del prior in tempore potior in iure determini esiti irrazionali e affida al giudice il compito di operare un equilibrio sostanziale tra le diverse pretese. La ratio e' la solidarieta' familiare: tutti gli aventi diritto devono trovare una tutela proporzionata, anche se non integrale.
Presupposti di applicazione
Due sono i presupposti: (a) pluralità di aventi diritto nei confronti del medesimo obbligato; (b) incapienza dell'obbligato a coprire integralmente tutti i bisogni. La pluralità deve risultare attuale, non meramente potenziale: deve esistere il diritto agli alimenti di ciascuno dei concorrenti, accertato o accertabile. L'incapienza va valutata in concreto, tenendo conto del minimo vitale dell'obbligato stesso (art. 438 c.c. impone di non ridurre l'obbligato sotto la soglia della propria dignitosa sopravvivenza).
I criteri di ripartizione
La norma indica tre criteri cumulativi che il giudice deve bilanciare: prossimita' della parentela, rispettivi bisogni e possibilità di rivalsa verso obbligati di grado ulteriore. La prossimita' richiama l'ordine dell'art. 433 c.c.: figlio e coniuge hanno priorità su genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli. I bisogni vanno parametrati alle condizioni personali (età, salute, capacità di lavoro, redditi residui). La possibilità di rivalsa attribuisce al giudice un margine di flessibilita': se Tizio può rivolgersi al proprio figlio adulto e patrimonialmente solido, e' ragionevole privilegiare Caio che invece non ha altri obbligati cui attingere.
Modalità di ripartizione
Il giudice può adottare diverse soluzioni: ripartizione proporzionale fra gli aventi diritto; priorità assoluta a chi ha bisogni più gravi; combinazione di assegni periodici di importo differenziato. La pronuncia ha natura costitutiva: stabilisce non solo l'an ma anche il quantum di ciascuna quota. Caio anziano e malato, privo di altri obbligati, ricevera' una quota superiore rispetto a Sempronio giovane e con coniuge capiente, anche se entrambi sono figli del medesimo padre obbligato.
Profili processuali
L'azione e' tipicamente cumulativa: gli aventi diritto possono agire congiuntamente o separatamente, ma il giudice, riconoscendo la pluralità di pretese sullo stesso obbligato, deve disporre la riunione e applicare i criteri dell'art. 442 c.c. La sentenza e' modificabile ex art. 440 c.c. al mutare dei presupposti. L'obbligato può eccepire l'incapienza chiedendo l'applicazione del riparto. La prova dell'incapienza grava sulla parte che la invoca.
Domande frequenti
Cosa succede se l'obbligato non può mantenere tutti gli aventi diritto?
L'art. 442 c.c. attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti opportuni: ripartizione proporzionale, priorità a chi ha bisogni più gravi, importi differenziati. L'incapienza e' presupposto necessario: l'obbligato deve essere effettivamente incapace di coprire integralmente tutti i bisogni.
Quali criteri usa il giudice per ripartire gli alimenti?
Tre criteri cumulativi: prossimita' della parentela (l'ordine dell'art. 433 c.c.), rispettivi bisogni di ciascun avente diritto (età, salute, redditi residui), possibilità che taluno possa ottenere gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Il figlio ha priorità sul fratello dell'obbligato?
Si', perché il figlio occupa una posizione di prossimita' superiore nell'ordine dell'art. 433 c.c. Tuttavia, in caso di incapienza, il giudice può bilanciare la prossimita' con i bisogni concreti, evitando l'esclusione totale di altri aventi diritto se cio' confligge con la solidarieta' familiare.
Si può chiedere la modifica della ripartizione successivamente?
Si', ex art. 440 c.c.: se mutano le condizioni economiche delle parti o sopraggiungono nuovi obbligati di grado ulteriore, il giudice può rivedere il riparto. La pronuncia non e' definitiva ma adeguata dinamicamente alla realtà.
Chi deve provare l'incapienza dell'obbligato?
L'incapienza grava sulla parte che la invoca, tipicamente l'obbligato stesso quando vuole ottenere la ripartizione tra i più aventi diritto. Devono essere documentate le condizioni economiche complessive: redditi, patrimonio, oneri ineludibili.