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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 446 c.c. Assegno provvisorio

In vigore

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

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In sintesi

  • L'assegno alimentare provvisorio ex art. 446 c.c. è ordinato dal presidente del tribunale prima della determinazione definitiva di modo e misura degli alimenti.
  • Il provvedimento è emesso sentita l'altra parte, in contraddittorio anticipato e con istruttoria sommaria.
  • In caso di concorso di più obbligati, il presidente può porre l'assegno a carico anche di uno solo di essi.
  • All'obbligato che paga in via provvisoria è riconosciuto il diritto di regresso verso gli altri coobbligati.
  • La natura cautelare-anticipatoria del provvedimento ne giustifica la rapida revocabilità o modifica in sede di merito.

Funzione cautelare e ratio della norma

L'art. 446 c.c. risponde a un'esigenza primaria e indifferibile: garantire al bisognoso le risorse essenziali per la sopravvivenza durante il tempo necessario all'accertamento definitivo del diritto agli alimenti. La determinazione del modo e della misura della prestazione alimentare, infatti, richiede un'istruttoria piena su stato di bisogno, condizioni economiche dell'obbligato, rapporti di parentela e ordine di chiamata (artt. 433-441 c.c.), accertamenti che non possono attendere senza compromettere la dignità e l'esistenza stessa del creditore. La norma introduce dunque uno strumento cautelare-anticipatorio di natura urgente, modellato sulla struttura dei provvedimenti d'urgenza, ma con caratteristiche proprie e tipiche della materia alimentare.

Competenza presidenziale e contraddittorio attenuato

La competenza è radicata nel presidente del tribunale, che provvede con istruttoria sommaria. La norma prescrive l'audizione dell'altra parte: il contraddittorio è quindi necessario ma può essere reso in forme attenuate, coerenti con l'urgenza. La giurisprudenza riconduce il provvedimento alla categoria dei provvedimenti anticipatori, suscettibili di revoca o modifica nel giudizio di merito sulla base di nuovi elementi probatori. Sotto il profilo procedurale, l'attuale assetto del rito unitario sulla famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c., introdotti dalla Riforma Cartabia) ha riorganizzato le competenze in materia di alimenti, ma la struttura sostanziale del provvedimento provvisorio resta ancorata all'art. 446 c.c.

Pluralità di obbligati e diritto di regresso

Quando esistono più soggetti potenzialmente obbligati (figli, genitori, fratelli, nei limiti dell'art. 433 c.c.), il presidente può concentrare l'obbligo provvisorio su uno solo di essi, scegliendo quello più solvibile o più immediatamente accessibile. La soluzione tutela l'alimentando, evitando che la divisione interna tra coobbligati ritardi l'erogazione. L'equilibrio nei rapporti interni è ripristinato attraverso il diritto di regresso: l'obbligato che ha pagato per intero può rivalersi pro quota sugli altri, secondo i criteri di ripartizione che saranno fissati nel giudizio di merito.

Misura, durata e modificabilità

L'assegno provvisorio ha natura prettamente strumentale: la sua quantificazione si basa su stime sommarie del bisogno e delle capacità contributive, suscettibili di revisione. Il provvedimento conserva efficacia fino alla pronuncia di merito che definisce il modo e la misura definitivi. Nel frattempo, le sopravvenienze (modifica delle condizioni economiche, mutamenti dello stato di bisogno) giustificano istanze di revoca o modifica. La giurisprudenza ammette pacificamente che l'assegno provvisorio sia titolo esecutivo immediato, anche se non passato in giudicato, per consentirne la realizzazione coattiva senza ulteriori formalità.

Caso pratico

Tizio, anziano e bisognoso, conviene in giudizio i figli Caio e Sempronio chiedendo gli alimenti ex art. 433 c.c. In attesa della definizione della causa, il presidente del tribunale, sentita la parte resistente, dispone un assegno provvisorio mensile a carico del solo Caio, che gode di redditi stabili e consistenti, salvo regresso verso Sempronio nei rapporti interni. Caio potrà poi recuperare la quota di competenza di Sempronio in separato giudizio, secondo i criteri stabiliti nella sentenza definitiva.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'assegno provvisorio degli alimenti?

L'alimentando che ha avviato il giudizio di merito per la determinazione degli alimenti può chiedere al presidente del tribunale un assegno provvisorio ex art. 446 c.c. in attesa della pronuncia definitiva.

Il provvedimento provvisorio è emesso senza contraddittorio?

No. L'art. 446 c.c. richiede espressamente che il presidente del tribunale provveda 'sentita l'altra parte', assicurando un contraddittorio sia pur attenuato e in forme compatibili con l'urgenza.

Se ci sono più obbligati, il presidente deve ripartire la somma tra tutti?

No, il presidente può porre l'assegno provvisorio a carico anche di uno solo dei coobbligati, salvo il diritto di regresso di quest'ultimo verso gli altri nei rapporti interni.

L'assegno provvisorio è immediatamente esecutivo?

Sì, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato il provvedimento presidenziale che dispone l'assegno alimentare provvisorio costituisce titolo esecutivo e può essere posto in esecuzione forzata senza attendere la definizione del giudizio di merito.

L'assegno provvisorio può essere modificato durante il giudizio?

Sì, il provvedimento è suscettibile di revoca o modifica in caso di sopravvenienze che incidano sullo stato di bisogno dell'alimentando o sulle condizioni economiche dell'obbligato, anche su istanza delle parti.

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Redazione Legge in Chiaro
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