Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 445 c.c. – Decorrenza degli alimenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 444 - Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione aliment…→Cod. civ. art. 446 - Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti→Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione→Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto→Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato→Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente→Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati→Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio della decorrenza dalla domanda
L'art. 445 c.c. fissa la regola della non retroattivita' dell'obbligazione alimentare: il diritto agli alimenti decorre dalla domanda giudiziale o dalla costituzione in mora, mai dal momento in cui e' insorto lo stato di bisogno. La norma deroga al principio generale secondo cui le obbligazioni decorrono dal verificarsi del fatto generatore: la prestazione alimentare ha natura assistenziale immediata, non risarcitoria; non mira a colmare bisogni pregressi ma a coprire quelli attuali e futuri.
Ratio della scelta legislativa
La regola ha duplice fondamento. Prima: chi ha vissuto in stato di bisogno senza richiedere alimenti dimostra che, in qualche modo, e' riuscito a sopravvivere; la prestazione alimentare non può trasformarsi in fonte di credito retroattivo. Seconda: si evita di gravare l'obbligato di debiti pregressi che non conosceva, salvaguardando la prevedibilita' dell'onere. La giurisprudenza ha costantemente confermato l'irretroattivita' come principio cardine: anche se l'alimentando dimostra che il bisogno era preesistente di anni, non può ottenere arretrati per il periodo anteriore alla domanda.
La costituzione in mora come alternativa
Il legislatore offre un'alternativa: la costituzione in mora dell'obbligato, che anticipa la decorrenza degli alimenti senza necessità di immediata azione giudiziale. La costituzione in mora ex art. 1219 c.c. richiede atto scritto idoneo: lettera raccomandata, PEC, atto di diffida formale notificato. La forma orale e' inidonea. Il contenuto deve esprimere chiaramente la pretesa di alimenti e l'invito a corrispondere la prestazione.
Il termine di sei mesi
La costituzione in mora rileva ai fini della decorrenza solo a condizione: la domanda giudiziale deve essere proposta entro sei mesi dalla mora. Se l'alimentando non agisce nel semestre, la mora perde efficacia retroattiva e la decorrenza scatta dalla successiva domanda giudiziale. La ratio del termine e' duplice: evitare costituzioni in mora strumentali a perpetuare crediti potenziali e imporre all'alimentando un onere di tempestivita'. Tizio invia raccomandata al fratello Caio il 1 gennaio chiedendo gli alimenti; se notifica ricorso entro il 30 giugno, gli alimenti decorreranno dal 1 gennaio; se notifica oltre, decorreranno dal giorno del ricorso.
Calcolo pratico della decorrenza
In presenza di valida costituzione in mora seguita da domanda tempestiva, l'alimentando matura il diritto agli arretrati dal giorno della mora. Se l'obbligato versa solo dalla pronuncia, l'alimentando può richiedere le somme maturate dalla mora alla pronuncia in sede esecutiva. Sempronio, alimentando, costituisce in mora il fratello obbligato il 10 marzo e notifica ricorso il 1 agosto: la decorrenza e' dal 10 marzo, anche se la pronuncia sopravviene il 30 novembre. Le somme maturate tra marzo e novembre sono dovute.
Profili processuali
La domanda giudiziale rileva con la notifica del ricorso. La precedente costituzione in mora deve essere documentata in giudizio (produzione della raccomandata, ricevute di consegna, PEC). Il giudice accerta il rispetto del termine semestrale. Le somme arretrate maturate dalla decorrenza fino alla sentenza sono dovute con interessi, ma non sono soggette a rivalutazione monetaria automatica salvo prova del danno da svalutazione.
Domande frequenti
Da quando decorrono gli alimenti?
Dal giorno della domanda giudiziale (notifica del ricorso) oppure dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, purche' la domanda giudiziale sia proposta entro sei mesi dalla mora (art. 445 c.c.).
Posso recuperare gli alimenti per il periodo anteriore alla domanda?
Di regola no. Il principio di non retroattivita' impedisce di ottenere arretrati per periodi anteriori, salvo che vi sia stata costituzione in mora seguita da domanda giudiziale entro sei mesi: in tal caso si recuperano le somme maturate dalla mora.
Come si costituisce in mora l'obbligato agli alimenti?
Mediante atto scritto idoneo ex art. 1219 c.c.: lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, atto di diffida formale notificato. Deve esprimere chiaramente la pretesa di alimenti e l'invito al pagamento. La forma orale non e' sufficiente.
Cosa succede se aspetto più di sei mesi dopo la mora a fare causa?
La costituzione in mora perde efficacia ai fini della decorrenza retroattiva. Gli alimenti decorreranno solo dalla domanda giudiziale (notifica del ricorso), non dalla mora. Le somme tra mora e domanda non sono più recuperabili.
Sulle somme arretrate maturano interessi?
Si', sulle somme maturate dalla decorrenza fino alla sentenza si applicano gli interessi legali ex art. 1282 c.c. La rivalutazione monetaria non e' automatica: richiede prova specifica del danno da svalutazione subito dall'alimentando.