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Art. 447 c.c. Inammissibilità di cessione e di compensazione
In vigore
compensazione Il credito alimentare non può essere ceduto. L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Natura personale e impignorabilità relativa
L'art. 447 c.c. tutela il credito alimentare attraverso un duplice regime di indisponibilità: divieto di cessione e divieto di compensazione. Entrambi i divieti riposano sulla natura intuitu personae del rapporto alimentare, finalizzato a garantire al bisognoso ciò che è necessario per vivere (art. 438 c.c.: vitto, vestiario, abitazione, istruzione per i minori). Consentire la cessione equivarrebbe a trasformare un diritto destinato alla sopravvivenza in oggetto di mercato; ammettere la compensazione significherebbe privare l'alimentando del sostentamento attuale per estinguere debiti che potrebbero anche essere remoti o controversi.
Divieto di cessione
Il divieto di cessione opera in modo assoluto. Né la cessione del credito (art. 1260 c.c.), né il pegno (art. 2784 c.c.), né forme di mandato all'incasso che dissimulino una cessione sono ammessi. La sanzione è la nullità per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 c.c.). Il regime si estende coerentemente all'inammissibilità di una rinuncia preventiva agli alimenti, già prevista dall'art. 447 c.c. nei codici previgenti e ricavabile in via interpretativa dal principio di indisponibilità. Restano salvi gli atti di disposizione delle singole rate scadute, una volta entrate nel patrimonio del creditore: la giurisprudenza distingue infatti il diritto agli alimenti (indisponibile) dai singoli ratei già maturati (suscettibili, pacificamente, di esecuzione e parziale circolazione).
Divieto di compensazione
Il secondo divieto investe la compensazione (artt. 1241 ss. c.c.). L'obbligato non può estinguere il proprio debito alimentare opponendo un credito che vanta verso l'alimentando, neppure se liquido ed esigibile. La norma è perentoria: «neppure quando si tratta di prestazioni arretrate». Significa che anche per le rate scadute e non corrisposte, l'obbligato resta tenuto al pagamento integrale, senza poter eccepire crediti propri (es. somme prestate, danni risarcitori, debiti pregressi). Il principio si coordina con l'art. 1246, n. 3, c.c., che esclude la compensazione per i crediti dichiarati impignorabili. Il credito alimentare, ancorché non assolutamente impignorabile, gode di un regime equivalente nella prospettiva della compensazione.
Coordinamento con l'assegno di mantenimento
La disciplina dell'art. 447 c.c. non si estende automaticamente all'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato o divorziato o ai figli ex artt. 156, 337-bis ss. c.c.: la giurisprudenza distingue infatti, sotto profili strutturali e funzionali, gli alimenti dal mantenimento. Tuttavia, anche per il mantenimento ad finem alimentare la giurisprudenza ha più volte affermato il divieto di compensazione, applicando per analogia gli stessi principi di tutela della funzione sussistenziale. Diversi sono invece i profili di pignorabilità: per gli alimenti vige l'impignorabilità ex art. 545 c.p.c., per l'assegno di mantenimento la disciplina è più articolata.
Caso pratico
Tizio è tenuto a versare a Caio, padre anziano e bisognoso, un assegno alimentare di € 600 mensili. Caio ha contratto in passato un mutuo personale con Tizio per € 5.000, mai restituito. Tizio non può sospendere il pagamento degli alimenti né opporre la compensazione con il proprio credito da restituzione del mutuo, neppure invocando rate arretrate non corrisposte. Dovrà agire separatamente in via ordinaria per recuperare il prestito, senza poter incidere sulla prestazione alimentare. La cessione del credito da parte di Caio a un terzo finanziatore sarebbe del pari nulla.
Domande frequenti
Si può cedere a un terzo il diritto agli alimenti?
No. L'art. 447 c.c. stabilisce in modo assoluto l'incedibilità del credito alimentare. Una eventuale cessione sarebbe nulla per contrarietà a norma imperativa. Restano disponibili, secondo la giurisprudenza, solo le singole rate scadute già entrate nel patrimonio del creditore.
L'obbligato può compensare gli alimenti con un credito che vanta verso l'alimentando?
No. La compensazione è espressamente vietata dall'art. 447 c.c., anche se il controcredito è liquido ed esigibile, e anche se si tratta di prestazioni alimentari arretrate. L'obbligato deve agire in via ordinaria per recuperare il proprio credito.
Il divieto vale anche per l'assegno di mantenimento del coniuge?
L'art. 447 c.c. riguarda formalmente solo gli alimenti ex artt. 433 ss. c.c. Tuttavia, la giurisprudenza estende per analogia il divieto di compensazione anche all'assegno di mantenimento avente funzione assistenziale, riconoscendo identica esigenza di tutela della funzione sussistenziale.
Il creditore alimentare può rinunciare al diritto?
Una rinuncia preventiva e generale al diritto agli alimenti è inammissibile per indisponibilità del diritto stesso. Il creditore può invece, di volta in volta, non riscuotere singole rate maturate o transigere su prestazioni già scadute.
Si può pignorare l'assegno alimentare presso il datore di lavoro dell'obbligato?
Sì, l'art. 447 c.c. non incide sulla pignorabilità del credito da parte dell'alimentando (anzi, gli alimenti godono di una posizione di favore ex art. 545 c.p.c.). Il divieto riguarda la cessione attiva e la compensazione opposta dall'obbligato.