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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 440 c.c. – Cessazione, riduzione e aumento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

In sintesi

  • Se mutano le condizioni economiche di obbligato o alimentando, il giudice può disporre cessazione, riduzione o aumento degli alimenti.
  • Gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.
  • Se emerge che un obbligato di grado anteriore è capiente, il giudice non può liberare l'obbligato posteriore senza prima imporre l'obbligo all'anteriore.
  • Il rimedio si attiva con ricorso al tribunale, sempre con efficacia ex nunc.
  • La norma realizza il principio di adeguamento dinamico della prestazione alimentare alla realtà fattuale.
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Funzione della norma

L'art. 440 c.c. consacra il principio di rivedibilita' degli alimenti, espressione del carattere intrinsecamente dinamico dell'obbligazione alimentare. La prestazione non e' immutabile: deve seguire l'evoluzione delle condizioni economiche delle parti e tener conto della condotta dell'alimentando. La norma riflette la natura della prestazione, fondata sul bilanciamento tra bisogno effettivo dell'avente diritto e capacità contributiva dell'obbligato (art. 438 c.c.).

Mutamento delle condizioni economiche

Il primo comma prevede tre rimedi alternativi: cessazione, riduzione, aumento. La cessazione opera quando lo stato di bisogno viene meno (l'alimentando ritrova lavoro, riceve un'eredita') o l'obbligato perde la capacità economica. La riduzione e l'aumento adeguano l'importo al nuovo equilibrio. Presupposto e' un mutamento sopravvenuto rispetto alla situazione assunta nel provvedimento originario; non basta una mera diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati. Il ricorso si propone al tribunale che ha emesso il provvedimento originario, ed e' soggetto al rito della camera di consiglio o del processo a cognizione piena a seconda della disciplina processuale applicabile.

Condotta disordinata o riprovevole

Il secondo comma introduce una causa di riduzione di natura sanzionatoria: la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato può giustificare il taglio dell'assegno. La giurisprudenza interpreta la formula in senso restrittivo: non basta una condotta moralmente discutibile, occorrono comportamenti gravi e persistenti che incidano sulla solidarieta' familiare. Esempi tipici: dissipazione dei beni propri, abuso di alcool o stupefacenti, condotte violente o gravemente offensive verso l'obbligato. La norma non prevede la cessazione totale per cattiva condotta, ma solo la riduzione: lo stato di bisogno minimo resta tutelato.

Coordinamento con l'ordine dei soggetti obbligati

Il terzo comma tutela l'obbligato di grado posteriore: se emerge in corso di causa che un obbligato di grado anteriore (ex art. 433 c.c.) e' capiente, il giudice non può semplicemente liberare quello posteriore. Deve prima imporre l'obbligo all'anteriore. La ratio e' evitare un vuoto di tutela per l'alimentando: la liberazione del soggetto posteriore non può tradursi in privazione della prestazione. Tizio, fratello obbligato in via sussidiaria, scopre che il padre Caio dell'alimentando dispone ora di adeguate risorse: il giudice impone l'obbligo a Caio e libera Tizio.

Profili pratici e processuali

Il ricorso ex art. 440 c.c. si propone al tribunale; il provvedimento di modifica ha efficacia ex nunc, salvo diversa statuizione. Le somme già percepite non sono ripetibili, in coerenza con l'art. 444 c.c. La pendenza del procedimento non sospende l'obbligo originario, salvo provvedimento cautelare. La sentenza e' immediatamente esecutiva e impugnabile con i mezzi ordinari.

Domande frequenti

Quando si può chiedere la modifica dell'assegno alimentare?

Quando, dopo l'originaria assegnazione, mutano le condizioni economiche di chi versa o di chi riceve gli alimenti: perdita del lavoro dell'obbligato, miglioramento del reddito dell'alimentando, eredita' sopravvenute, malattie. Occorre un fatto sopravvenuto e non una mera rilettura degli elementi già valutati.

La condotta del beneficiario incide sul diritto agli alimenti?

Si'. L'art. 440, secondo comma, c.c. consente la riduzione degli alimenti per condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato: dissipazione, abuso di sostanze, condotte gravemente offensive verso l'obbligato. La norma prevede la riduzione, non la cessazione totale: il minimo vitale resta garantito.

Le somme già ricevute sono restituibili in caso di modifica?

No. La modifica ha efficacia ex nunc, dalla nuova pronuncia. Le somme già percepite non sono ripetibili (cfr. art. 444 c.c., principio dell'irripetibilita' dell'assegno alimentare già prestato).

Cosa accade se emerge un altro obbligato di grado anteriore?

L'art. 440, ultimo comma, c.c. impone al giudice di non liberare l'obbligato posteriore finché non abbia già imposto l'obbligo all'anteriore. La tutela dell'alimentando non può subire vuoti: la sostituzione e' contestuale, non sequenziale.

Quale e' il tribunale competente per la modifica?

Il tribunale che ha pronunciato il provvedimento originario, secondo le regole processuali del rito applicato (rito ordinario o camera di consiglio). Il provvedimento di modifica e' immediatamente esecutivo e impugnabile con i mezzi ordinari.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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