Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 440 c.c. – Cessazione, riduzione e aumento
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 439 - Art. 439 c.c.: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle→Cod. civ. art. 441 - Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 438 Codice Civile: Misura degli alimenti→Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto→Articolo 437 Codice Civile: Obbligo del donatario→Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti→Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato→Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare→Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma
L'art. 440 c.c. consacra il principio di rivedibilita' degli alimenti, espressione del carattere intrinsecamente dinamico dell'obbligazione alimentare. La prestazione non e' immutabile: deve seguire l'evoluzione delle condizioni economiche delle parti e tener conto della condotta dell'alimentando. La norma riflette la natura della prestazione, fondata sul bilanciamento tra bisogno effettivo dell'avente diritto e capacità contributiva dell'obbligato (art. 438 c.c.).
Mutamento delle condizioni economiche
Il primo comma prevede tre rimedi alternativi: cessazione, riduzione, aumento. La cessazione opera quando lo stato di bisogno viene meno (l'alimentando ritrova lavoro, riceve un'eredita') o l'obbligato perde la capacità economica. La riduzione e l'aumento adeguano l'importo al nuovo equilibrio. Presupposto e' un mutamento sopravvenuto rispetto alla situazione assunta nel provvedimento originario; non basta una mera diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati. Il ricorso si propone al tribunale che ha emesso il provvedimento originario, ed e' soggetto al rito della camera di consiglio o del processo a cognizione piena a seconda della disciplina processuale applicabile.
Condotta disordinata o riprovevole
Il secondo comma introduce una causa di riduzione di natura sanzionatoria: la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato può giustificare il taglio dell'assegno. La giurisprudenza interpreta la formula in senso restrittivo: non basta una condotta moralmente discutibile, occorrono comportamenti gravi e persistenti che incidano sulla solidarieta' familiare. Esempi tipici: dissipazione dei beni propri, abuso di alcool o stupefacenti, condotte violente o gravemente offensive verso l'obbligato. La norma non prevede la cessazione totale per cattiva condotta, ma solo la riduzione: lo stato di bisogno minimo resta tutelato.
Coordinamento con l'ordine dei soggetti obbligati
Il terzo comma tutela l'obbligato di grado posteriore: se emerge in corso di causa che un obbligato di grado anteriore (ex art. 433 c.c.) e' capiente, il giudice non può semplicemente liberare quello posteriore. Deve prima imporre l'obbligo all'anteriore. La ratio e' evitare un vuoto di tutela per l'alimentando: la liberazione del soggetto posteriore non può tradursi in privazione della prestazione. Tizio, fratello obbligato in via sussidiaria, scopre che il padre Caio dell'alimentando dispone ora di adeguate risorse: il giudice impone l'obbligo a Caio e libera Tizio.
Profili pratici e processuali
Il ricorso ex art. 440 c.c. si propone al tribunale; il provvedimento di modifica ha efficacia ex nunc, salvo diversa statuizione. Le somme già percepite non sono ripetibili, in coerenza con l'art. 444 c.c. La pendenza del procedimento non sospende l'obbligo originario, salvo provvedimento cautelare. La sentenza e' immediatamente esecutiva e impugnabile con i mezzi ordinari.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la modifica dell'assegno alimentare?
Quando, dopo l'originaria assegnazione, mutano le condizioni economiche di chi versa o di chi riceve gli alimenti: perdita del lavoro dell'obbligato, miglioramento del reddito dell'alimentando, eredita' sopravvenute, malattie. Occorre un fatto sopravvenuto e non una mera rilettura degli elementi già valutati.
La condotta del beneficiario incide sul diritto agli alimenti?
Si'. L'art. 440, secondo comma, c.c. consente la riduzione degli alimenti per condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato: dissipazione, abuso di sostanze, condotte gravemente offensive verso l'obbligato. La norma prevede la riduzione, non la cessazione totale: il minimo vitale resta garantito.
Le somme già ricevute sono restituibili in caso di modifica?
No. La modifica ha efficacia ex nunc, dalla nuova pronuncia. Le somme già percepite non sono ripetibili (cfr. art. 444 c.c., principio dell'irripetibilita' dell'assegno alimentare già prestato).
Cosa accade se emerge un altro obbligato di grado anteriore?
L'art. 440, ultimo comma, c.c. impone al giudice di non liberare l'obbligato posteriore finché non abbia già imposto l'obbligo all'anteriore. La tutela dell'alimentando non può subire vuoti: la sostituzione e' contestuale, non sequenziale.
Quale e' il tribunale competente per la modifica?
Il tribunale che ha pronunciato il provvedimento originario, secondo le regole processuali del rito applicato (rito ordinario o camera di consiglio). Il provvedimento di modifica e' immediatamente esecutivo e impugnabile con i mezzi ordinari.