Testo dell'articoloVigente
Art. 169 c.p. – Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell’articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.
In sintesi
Indice dei contenuti
Permette al giudice di astenersi dal condannare il minore di 18 anni per reati lievi, se presume che non commetterà altri illeciti.
Ratio legis
L'art. 169 c.p. esprime la scelta del legislatore di trattare il minore infradiciottenenne come soggetto meritevole di una risposta penale differenziata, orientata alla risocializzazione piuttosto che alla punizione. L'istituto del perdono giudiziale riconosce che l'episodio criminoso può essere frutto di immaturità e non di una personalità deviante consolidata, privilegiando la tutela del percorso di crescita del minore rispetto alle esigenze retributive dell'ordinamento.
Analisi
La norma prevede due momenti distinti in cui il giudice può intervenire: nella fase preliminare, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, oppure all'esito del dibattimento, astenendosi dal pronunciare condanna. In entrambi i casi, il presupposto oggettivo è la modesta gravità edittale del reato: pena detentiva non superiore nel massimo a due anni ovvero pena pecuniaria non superiore a 5 euro nel massimo, anche se congiunta a pena detentiva. Il presupposto soggettivo è invece la prognosi favorevole formulata dal giudice ai sensi dell'art. 133 c.p., che tiene conto della gravità del reato, della capacità a delinquere, dei motivi e delle circostanze dell'azione. Il giudice deve quindi valutare complessivamente la personalità del minore, il contesto familiare e sociale, la condotta antecedente e successiva al fatto. Il perdono giudiziale non equivale a un proscioglimento nel merito: il fatto rimane accertato, ma il giudice rinuncia all'applicazione della pena in ragione delle prospettive di reinserimento del reo.
Quando si applica
L'istituto trova applicazione esclusivamente nei confronti di chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto i diciotto anni. Non è applicabile nei casi di recidiva qualificata previsti dall'art. 164, comma 2, n. 1 c.p. (recidiva reiterata, aggravata o infraquinquennale), a tutela della serietà dell'istituto e per evitarne un uso strumentale. La limitazione della concessione a una sola volta rafforza il carattere eccezionale della misura: il perdono giudiziale è una chance unica offerta al minore, non uno strumento di elusione sistematica della responsabilità penale.
Connessioni normative
L'art. 169 c.p. si raccorda con l'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena), richiamato espressamente quale parametro per la prognosi favorevole, e con l'art. 164 c.p. (sospensione condizionale della pena), che delimita il campo di applicazione escludendo i recidivi qualificati. In ambito processuale, la norma si interseca con le disposizioni del d.P.R. 448/1988 (processo penale minorile), che disciplina l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova come ulteriori strumenti di diversione, nonché con l'art. 19 d.lgs. 272/1989 sulle norme di attuazione del processo minorile.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, diciassette anni, viene sorpreso a rubare un paio di cuffie in un centro commerciale (furto aggravato, art. 624 c.p.). Il fatto è punito con pena detentiva nel massimo inferiore a due anni. Il giudice minorile, valutati i criteri dell'art. 133 c.p., incensuratezza di Tizio, ottimo rendimento scolastico, contesto familiare stabile e piena ammissione del fatto, ritiene che si asterrà dal commettere ulteriori reati. Concede pertanto il perdono giudiziale nella fase predibattimentale, astenendosi dal rinviare a giudizio. Tizio non riporta alcuna condanna, ma l'istituto è per lui definitivamente consumato.
Caio, sedici anni, viene tratto a giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni per lesioni personali lievi (art. 582 c.p.) ai danni di un compagno di classe, in seguito a una lite. La pena edittale massima rientra nei limiti dell'art. 169 c.p. Il giudice, pur avendo disposto il rinvio a giudizio, all'esito dell'istruttoria prende atto della giovane età di Caio, dell'assenza di precedenti, del percorso di mediazione intrapreso con la vittima e della relazione positiva dei servizi sociali. Nella sentenza si astiene dal pronunciare condanna, concedendo il perdono giudiziale. Il provvedimento non potrà essere reiterato qualora Caio dovesse commettere un nuovo reato prima del compimento della maggiore età.
Domande frequenti
Cos'è il perdono giudiziale per i minori?
È un istituto previsto dall'art. 169 c.p. che consente al giudice di astenersi dal rinviare a giudizio o dal condannare un minore di 18 anni autore di un reato di modesta gravità, quando ritiene che non commetterà ulteriori illeciti.
Quali sono i limiti di pena per applicare l'art. 169 c.p.?
Il reato deve essere punito con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, oppure con pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a pena detentiva.
Il perdono giudiziale può essere concesso più volte?
No. L'art. 169 c.p. stabilisce espressamente che il perdono giudiziale può essere concesso una sola volta nell'arco della vita del soggetto.
Quali criteri usa il giudice per valutare il perdono giudiziale?
Il giudice fa riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.: gravità del reato, intensità del dolo o grado della colpa, circostanze del fatto, condotta antecedente e successiva, condizioni di vita personale, familiare e sociale del minore.
Il perdono giudiziale equivale a una sentenza di assoluzione?
No. Il perdono giudiziale non implica che il fatto non sussista o che il minore non lo abbia commesso, ma soltanto che il giudice rinuncia ad applicare la pena in ragione delle favorevoli prospettive di reinserimento del reo.
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