Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 690 c.p. – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecento a tremila.

In sintesi

  • Arresto fino a 6 mesi o ammenda 30-309 euro per chi somministra alcol cagionando ubriachezza altrui
  • Applicabile a privati che offrono da bere in locali pubblici provocando stato di ebbrezza nel destinatario
  • Non richiede condotta dolosa esplicita: è sufficiente la causalità tra somministrazione e ubriachezza
  • Distinto dal reato di cui all'art. 689 che colpisce esercenti verso minori/infermi
Indice dei contenuti

Chi somministra bevande alcooliche in luogo pubblico cagionando l'ubriachezza altrui è punito con arresto fino a sei mesi o ammenda 30-309 euro.

Ratio

L'articolo 690 tutela la salute e l'incolumità delle persone impedendo che altri provochino deliberatamente ubriachezza altrui. Diversamente dall'art. 689 (che colpisce esercenti verso categorie vulnerabili), questa norma ha portata generale: colpisce chiunque, in luogo pubblico, induca ebbrezza in un altro soggetto tramite somministrazione di alcol.

La ratio è sia preventiva (dissuadere da condotte di intossicazione collettiva) sia tutelativa (proteggere da perdita di autodeterminazione e controllo motorio causata da intossicazione provocata).

Analisi

La fattispecie richiede: (a) somministrazione (offerta, donazione, vendita) di bevande alcooliche; (b) luogo pubblico o aperto al pubblico; (c) conseguimento dello stato di ubriachezza altrui; (d) nesso causale tra la somministrazione e l'ubriachezza. Non è necessario dolo specifico (volontà di ubriacare), è sufficiente il dolo generico (volontarietà dell'atto di somministrazione) con consapevolezza della possibile conseguenza.

La pena è arresto fino a 6 mesi oppure ammenda 30-309 euro (le due pene sono alternative, non cumulative). La scelta tra arresto e ammenda è rimessa alla discrezionalità del giudice, considerando gravità, numero di vittime, circostanze.

Quando si applica

Esempi concreti: un privato offre round di alcolici a colleghi in un bar al termine della riunione di lavoro, consapevole che stanno diventando ubriachi; un gruppo di amici spinge un'altra persona a bere quantità eccessive di vino a cena in trattoria. Se la persona diventa manifesta ubriachezza (perdita equilibrio, linguaggio confuso, aggressività), chi ha somministrato integra il reato.

Elemento critico: il nesso causale. Se la persona beve per proprio conto pur essendo presente l'alcol offerto, ma il soggetto non ha attivamente insistito, il nesso si indebolisce. Occorre dimostrare che la somministrazione ha effettivamente causato (o quantomeno agevolato) l'ubriachezza.

Connessioni

Articoli collegati: art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta in pubblico del soggetto ubriaco); art. 689 c.p. (somministrazione a minori/infermi); art. 691 c.p. (somministrazione a già ubriaco). Coordinamento: se il responsabile è esercente e la vittima è minore, si applica art. 689 (più specifico), non art. 690. Diritto civile: art. 2043 c.c. (responsabilità per danno ingiusto derivante da ubriachezza provocata) può concorrere.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio sono al tavolo di un ristorante con altri amici

Tizio, scherzando ma insistentemente, continua a riempire il bicchiere di vino a Caio, che all'inizio rifiuta. Dopo una decina di bicchieri, Caio diventa ubriaco manifesto (barcollante, confuso). Tizio ha integrato il reato di cui all'art. 690, punibile con arresto fino 6 mesi, perché ha causato deliberatamente (o quantomeno consapevolmente) l'ubriachezza altrui in luogo pubblico.

Caso 2: Sempronio e Mevio sono in un pub

Mevio ordina una birra. Sempronio, non essendo esercente del locale ma semplice cliente, offre a Mevio alcuni shot di liquore che ha portato da casa nello zaino. Mevio, originariamente sobrio, diventa ubriaco. Sempronio (che è privato, non bar-man) viola art. 690 per somministrazione in luogo pubblico e cagione di ubriachezza, indipendentemente dal fatto che Mevio potrebbe comunque ordinarsi alcol al bar.

Domande frequenti

Se offro da bere a un amico che accetta consapevolmente, sono responsabile?

Sì, se il risultato è l'ubriachezza manifesta. Il consenso del beneficiario non esclude la responsabilità. L'elemento chiave è la causalità: se l'ubriachezza è provocata dalla somministrazione, il reato sussiste.

Cosa cambia se offro alcol a casa mia?

L'articolo 690 si applica solo in luogo pubblico o aperto al pubblico. Se offri da bere a casa tua, la norma non si applica (anche se potrebbe sussistere responsabilità civile per danni derivanti).

Posso essere punito se la persona era già ubriaca?

No direttamente per art. 690. Se la persona era già ubriaca, si applica invece art. 691 (somministrazione a chi è già in stato di manifesta ubriachezza), con pena diversa e spesso più grave.

Quale differenza tra art. 690 e art. 689?

Art. 689 colpisce esercenti che somministrano a minori/infermi mente (categorie vulnerabili). Art. 690 colpisce chiunque (privato o esercente) che somministra a chiunque causandone l'ubriachezza in luogo pubblico. Art. 689 è più specifico e più grave.

Se la persona diventa ubriaca ma non per mio alcol (perché ha bevuto da sola), rischio?

No, se il nesso causale con tua somministrazione non sussiste. Se però hai offerto alcol e il destinatario ha mischiato con altro alcol diventando ubriaco, il giudice valuterà il contributo causale della tua somministrazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.