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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 29 c.p.p. – Cessazione del conflitto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. I conflitti previsti dall’art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

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In sintesi

  • Il conflitto viene meno quando uno dei giudici si auto-determina sulla propria competenza
  • La pronuncia può avvenire d'ufficio, senza necessità di istanza
  • Basta la decisione di un solo giudice per cessare il conflitto
  • La cessazione non richiede intervento della Cassazione

Un conflitto cessa quando uno dei giudici in conflitto si pronuncia sulla propria competenza o incompetenza, anche d'ufficio, risolvendo così il contrasto.

Ratio

La norma privilegia la risoluzione rapida: anziché attendere l'intervento della Cassazione (processo lungo), se uno dei giudici in conflitto decide autonomamente di dichiararsi competente o incompetente, il conflitto si estingue naturalmente. Questo accelera la definizione della questione e consente al processo di riprendere il corso normale.

L'articolo riconosce implicita efficacia risolutiva all'autotutela del singolo giudice.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il criterio della cessazione: sufficiente che uno solo dei giudici si pronuncia sulla propria competenza o incompetenza. Non occorre concordanza tra i due, né attendere decisione della Cassazione. La pronunzia può avvenire anche d'ufficio, senza sollecitazione esterna.

Questo meccanismo riduce drasticamente i tempi, in quanto il giudice che si dichiara incompetente consente l'istantanea prosecuzione davanti all'altro, e il giudice che si dichiara competente blocca il contrasto all'interno del suo ambito.

Quando si applica

La norma si applica in qualunque stadio del procedimento in cui vi sia conflitto tra giudici. Non appena uno dei giudici si pronunzia (attraverso ordinanza o sentenza), la situazione di stallo viene risolta e il conflitto cessa. Il processo riprendibile davanti al giudice che si è dichiarato competente.

Connessioni

L'articolo rimanda all'art. 28 c.p.p. (definizione dei casi di conflitto), all'art. 30 c.p.p. (proposizione del conflitto) e all'art. 32 c.p.p. (risoluzione in Cassazione se il conflitto non si estingue naturalmente). Collegato anche alle regole generali di competenza (artt. 23-27 c.p.p.).

Domande frequenti

Se un giudice si dichiara incompetente, il conflitto automaticamente cessa?

Sì, basta la pronuncia di incompetenza di uno dei giudici perché il conflitto cessi naturalmente.

Il giudice deve aspettare una domanda per pronunciarsi sulla propria competenza?

No, il giudice può dichiararsi competente o incompetente anche d'ufficio, senza attendere istanza delle parti.

Cosa succede se nessun giudice si pronuncia sulla competenza?

Se nessun giudice decide di sua iniziativa, il conflitto rimane e deve essere denunciato formalmente per essere risolto dalla Cassazione.

Chi deve pronunciarsi per far cessare il conflitto?

Uno solo dei giudici in conflitto. Non occorre concordanza o assenso dell'altro giudice.

Se il giudice si dichiara incompetente e trasmette gli atti, il conflitto è completamente risolto?

Sì, la trasmissione è la conseguenza naturale della dichiarazione di incompetenza, e il conflitto cessa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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