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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 27 c.p.p. – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.

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In sintesi

  • Le misure cautelari ordinate dal giudice poi dichiarato incompetente perdono automaticamente efficacia
  • Il giudice competente ha 20 giorni dalla trasmissione per provvedere
  • Può emanare nuove misure secondo gli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.
  • Scaduto il termine, la misura cessa di avere effetto

Le misure cautelari disposte da un giudice successivamente dichiarato incompetente cessano se il giudice competente non le conferma entro 20 giorni.

Ratio

La norma tutela la libertà personale dell'imputato: una misura cautelare emessa da chi non ha giurisdizione perde fondamento legittimo. Per evitare interruzioni nel flusso cautelare, si consente al giudice competente di intervenire tempestivamente, ma se non lo fa, la misura decade automaticamente.

Questo sistema previene abusi e garantisce che le misure cautelari provengono sempre da chi ha il potere di emetterle.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che le misure cautelari cessano di avere effetto se entro 20 giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti il giudice competente non interviene. Il giudice competente deve pronunciarsi conforme alle disposizioni degli artt. 292 c.p.p. (misure coercitive in genere), 317 c.p.p. (custodia cautelare) e 321 c.p.p. (revoca e modifica della misura).

Non è richiesta una ripetizione integrale del procedimento cautelare, ma solo una pronuncia del giudice competente nel termine.

Quando si applica

La disposizione si applica ogniqualvolta emerge l'incompetenza del giudice che ha disposto una misura cautelare (arresto, fermo, obbligo di firma, carcere cautelare, ecc.). Ricorre durante il procedimento preliminare quando si scopre che il giudice che ha ordinato la custodia era privo di competenza per materia, territorio o altro motivo.

Connessioni

L'articolo rimanda agli artt. 292, 317, 321 c.p.p. (discipline specifiche delle misure cautelari), all'art. 24 c.p.p. (annullamento per incompetenza) e alle regole sulla competenza (artt. 23, 25, 26 c.p.p.). Collegato anche al sistema della libertà personale (art. 13 Cost.).

Domande frequenti

Se il giudice che mi ha messo ai domiciliari era incompetente, sono automaticamente libero?

Non subito. Il giudice competente ha 20 giorni dalla trasmissione per confermare la misura. Se non lo fa entro quel termine, sì, la misura cessa di avere effetto.

Il giudice competente deve ripetere l'intero procedimento cautelare?

No, non è necessaria una ripetizione integrale. Il giudice competente può valutare gli atti trasmessi e decidere se emettere una nuova misura conforme alle legge.

Entro 20 giorni da quando decorro?

Dal giorno della ordinanza di trasmissione degli atti del giudice incompetente al giudice competente.

Se il giudice competente modifica la misura (p. es., dai domiciliari all'obbligo di firma), questo conta come intervento nei 20 giorni?

Sì, qualsiasi provvedimento del giudice competente che modifichi, mantenga o revochi la misura interrompe il decorso dei 20 giorni e la misura rimane efficace.

Cosa succede se la misura cessa ma poi il giudice competente vuole ordinarla di nuovo?

Dovrà seguire le procedure ordinarie previste dalla legge e emettere una nuova ordinanza, con tutto l'iter legittimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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