Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 233 c.p. – Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

In sintesi

  • Si applica ai condannati per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico.
  • Può essere disposta anche per delitti commessi per motivi politici o legati a condizioni sociali o morali di un luogo.
  • Il giudice designa specificamente i comuni o le province vietate.
  • La durata minima è di un anno, senza limite massimo espresso dalla norma.
  • In caso di violazione, il termine minimo ricomincia a decorrere e può essere aggiunta la libertà vigilata.
Indice dei contenuti

Misura di sicurezza che vieta al condannato di soggiornare in determinati comuni o province per almeno un anno.

Ratio

L'articolo 233 c.p. introduce il divieto di soggiorno quale misura di sicurezza personale applicabile a soggetti condannati per reati di natura politica, contro lo Stato, contro l'ordine pubblico, o facilitati da particolari condizioni ambientali (povertà, isolamento culturale). La norma riconosce che la permanenza nel territorio dove il reato ha trovato terreno fertile (o dove il soggetto ha consolidato legami criminali) rappresenta un fattore di rischio elevato.

Analisi

Il divieto di soggiorno è ordinato dal giudice per uno o più comuni o province, designati secondo il contesto del reato e la pericolosità specifica del soggetto. Ha durata minima di un anno. La trasgressione accertata determina il ricorrere del termine minimo (ricomincia a contare da zero), e il giudice può inoltre ordinare libertà vigilata quale sanzione aggiuntiva. La misura è pensata come prevenzione situazionale: allontanando il soggetto dal contesto criminogeno, si riducono i fattori di rischio ambientale.

Quando si applica

Si applica quando il giudice condanna per: (1) delitti contro la personalità dello Stato (es. spionaggio, attentato); (2) delitti contro l'ordine pubblico (es. associazione mafiosa, violenza collettiva); (3) reati motivati politicamente (estremismo); (4) reati facilitati da condizioni socio-morali locali specifiche. Il giudice designa il comune/provincia dalla quale il soggetto è allontanato, considerando il legame tra il reato e il luogo. La trasgressione è accertata dalle autorità locali e comunicata al giudice competente.

Connessioni

L'articolo 233 si collega all'articolo 234 c.p. (divieto di frequentare osterie), all'articolo 228-230 c.p. (libertà vigilata), all'articolo 231 c.p. (trasgressione), all'articolo 199-216 c.p. (misure di sicurezza), agli articoli 241-246 c.p. (delitti contro lo Stato), e alle disposizioni sulla mafia e il terrorismo (artt. 416-bis, 629-bis c.p.).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Condannato per reati politici in una città ad alta tensione

Tizio viene condannato per partecipazione a una associazione sovversiva operante prevalentemente nel capoluogo regionale. Il giudice, accertata la pericolosità sociale, applica il divieto di soggiorno nel comune sede dell'associazione e in due province limitrofe per un periodo di due anni. Tizio, dopo otto mesi, viene sorpreso nel centro storico del comune vietato. Il tribunale di sorveglianza dispone la riapertura del termine minimo di un anno e aggiunge la misura della libertà vigilata.

Caso 2: Delitto contro l'ordine pubblico in contesto di tensione sociale

Caio è condannato per devastazione e saccheggio avvenuti durante disordini collegati a particolari tensioni sociali presenti in una specifica provincia. Il giudice ritiene che la permanenza di Caio in quella provincia ne alimenterebbe la pericolosità e dispone il divieto di soggiorno per l'intera provincia per un anno. Sempronio, convivente di Caio, non è invece soggetto ad alcuna misura in quanto non condannato.

Domande frequenti

A quali reati si applica il divieto di soggiorno previsto dall'art. 233 c.p.?

Si applica ai condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, per delitti commessi per motivi politici o occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo.

Chi stabilisce i luoghi oggetto del divieto?

Il giudice, con ampia discrezionalità, designa specificamente i comuni o le province in cui il condannato non può soggiornare, tenendo conto del legame tra il territorio e il crimine commesso.

Qual è la durata minima del divieto di soggiorno?

La legge fissa una durata minima di un anno, senza stabilire un limite massimo. La durata concreta è determinata dal giudice in base alla pericolosità sociale del soggetto.

Cosa succede se il condannato viola il divieto di soggiorno?

In caso di trasgressione, il termine minimo di un anno ricomincia a decorrere dall'inizio. Il giudice può inoltre disporre la misura della libertà vigilata come sanzione aggiuntiva.

Il divieto di soggiorno è una pena o una misura di sicurezza?

È una misura di sicurezza personale non detentiva. Presuppone la pericolosità sociale del condannato e ha finalità preventiva, distinta dalla funzione retributiva propria della pena.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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