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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 236 c.p. Specie: regole generali

In vigore dal 1° luglio 1931

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1) la cauzione di buona condotta;

2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

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In sintesi

  • Le misure di sicurezza patrimoniali previste dal codice penale sono la cauzione di buona condotta e la confisca, oltre a quelle stabilite da leggi speciali.
  • Alle misure patrimoniali si applicano le disposizioni generali sulle misure di sicurezza: legalità (art. 199), applicazione della legge vigente al momento dell'esecuzione (art. 200, prima parte), revocabilità (art. 201, prima parte), competenza del giudice (art. 205, prima parte e n. 3 del capoverso).
  • Per le misure patrimoniali diverse dalla confisca si applicano anche le norme sulla pericolosità sociale derivata dal reato (art. 200, primo e secondo capoverso) e quelle sull'esecuzione (art. 210).
  • Alla sola cauzione di buona condotta si applicano in aggiunta le disposizioni sulle condizioni di applicabilità (art. 202), sulla valutazione della pericolosità (art. 203), sui presupposti (art. 204, prima parte) e sulla durata (art. 207).

L'art. 236 c.p. elenca le misure di sicurezza patrimoniali: cauzione di buona condotta e confisca, con rinvio alle norme generali.

Ratio

L'articolo 236 c.p. classifica le misure di sicurezza patrimoniali (rivolte al patrimonio, non alla persona) e fornisce le regole generali per la loro applicazione. La norma riconosce che la pericolosità criminale non si manifesta solo tramite violenza fisica o minaccia diretta, ma anche mediante arricchimento illecito e accumulazione patrimoniale scopo-delittuoso. Le misure patrimoniali mirano a neutralizzare il guadagno criminale e prevenire il finanziamento di future attività criminali.

Analisi

Le misure patrimoniali sono due: (1) cauzione di buona condotta (deposito di denaro quale garanzia di comportamento conforme); (2) confisca (ablazione coattiva di beni). La norma estende a queste misure diverse disposizioni già applicate alle misure personali (articoli 199-210 c.p.), garantendo omogeneità di trattamento. La cauzione è specialmente governata dalle regole sulla durata e la modificabilità (articoli 202-204, 207 c.p.). La confisca ha una disciplina speciale, talora derogando alle regole generali (es. confisca per equivalente).

Quando si applica

Si applica quando il giudice condanna per reato e ordina una misura di sicurezza patrimoniale (facoltativa o obbligatoria secondo la legge speciale). La cauzione è ordinata quando sussista rischio di ulteriori reati e il soggetto abbia patrimonio disponibile; l'importo è fissato dal giudice proporzionalmente al reddito e alla gravità. La confisca è ordinata per beni già utilizzati nel reato, proventi delittuosi, o beni di illecita provenienza. L'esecuzione delle misure è affidata alle autorità finanziarie e immobiliari.

Connessioni

L'articolo 236 si collega agli articoli 199-216 c.p. (misure di sicurezza), agli articoli 202-210 c.p. (durata, modifica, revoca, estinzione), agli articoli 240-245 c.p. (confisca), agli articoli 89-102 c.p. (soggetti pericolosi), e alle disposizioni sulla responsabilità civile da reato (articoli 185-194 c.p.). Rinvia inoltre ai codici fiscali per la tracciabilità dei patrimoni (d.lgs. 231/2001 e ss.).

Domande frequenti

Quali sono le misure di sicurezza patrimoniali previste dal codice penale?

L'art. 236 c.p. ne individua due: la cauzione di buona condotta e la confisca. A queste si aggiungono le misure patrimoniali eventualmente previste da leggi speciali, che il codice riconosce espressamente come possibili.

Perché la confisca è esclusa dall'applicazione di alcune disposizioni generali?

Perché la confisca ha natura definitivamente ablativa: a differenza della cauzione, non è concepita come misura temporanea soggetta a rivalutazione della pericolosità. Non ha quindi senso applicarle le norme sulla proroga o sulla revisione periodica, riservate alle misure che presuppongono una verifica continuativa del soggetto.

Il giudice può revocare anticipatamente la cauzione di buona condotta?

Sì. Grazie al rinvio agli artt. 202, 203, 204 e 207 c.p. operato dall'art. 236, terzo comma, il giudice è tenuto a valutare periodicamente la pericolosità sociale del soggetto e può revocare la cauzione quando accerti che questa è venuta meno prima della scadenza originariamente fissata.

Le misure di sicurezza patrimoniali si applicano anche agli stranieri?

In linea di principio sì. L'art. 236, secondo comma, richiama l'art. 200, prima parte, c.p., che stabilisce l'applicazione delle misure di sicurezza secondo la legge in vigore al tempo della loro esecuzione, senza distinzioni di cittadinanza, salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali o da norme speciali.

Cosa succede alla somma depositata a titolo di cauzione se il soggetto rispetta le prescrizioni?

Se alla scadenza della misura il soggetto ha rispettato tutte le prescrizioni imposte, la somma depositata gli viene restituita integralmente. Se invece ha violato gli obblighi, la cauzione è devoluta all'erario, secondo quanto previsto dall'art. 237 c.p. che disciplina nel dettaglio l'istituto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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