Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 236 c.p. – Specie: regole generali

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1° la cauzione di buona condotta;

2° la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

In sintesi

  • Le misure di sicurezza patrimoniali previste dal codice penale sono la cauzione di buona condotta e la confisca, oltre a quelle stabilite da leggi speciali.
  • Alle misure patrimoniali si applicano le disposizioni generali sulle misure di sicurezza: legalità (art. 199), applicazione della legge vigente al momento dell'esecuzione (art. 200, prima parte), revocabilità (art. 201, prima parte), competenza del giudice (art. 205, prima parte e n. 3 del capoverso).
  • Per le misure patrimoniali diverse dalla confisca si applicano anche le norme sulla pericolosità sociale derivata dal reato (art. 200, primo e secondo capoverso) e quelle sull'esecuzione (art. 210).
  • Alla sola cauzione di buona condotta si applicano in aggiunta le disposizioni sulle condizioni di applicabilità (art. 202), sulla valutazione della pericolosità (art. 203), sui presupposti (art. 204, prima parte) e sulla durata (art. 207).
Indice dei contenuti

L'art. 236 c.p. elenca le misure di sicurezza patrimoniali: cauzione di buona condotta e confisca, con rinvio alle norme generali.

Ratio

L'articolo 236 c.p. classifica le misure di sicurezza patrimoniali (rivolte al patrimonio, non alla persona) e fornisce le regole generali per la loro applicazione. La norma riconosce che la pericolosità criminale non si manifesta solo tramite violenza fisica o minaccia diretta, ma anche mediante arricchimento illecito e accumulazione patrimoniale scopo-delittuoso. Le misure patrimoniali mirano a neutralizzare il guadagno criminale e prevenire il finanziamento di future attività criminali.

Analisi

Le misure patrimoniali sono due: (1) cauzione di buona condotta (deposito di denaro quale garanzia di comportamento conforme); (2) confisca (ablazione coattiva di beni). La norma estende a queste misure diverse disposizioni già applicate alle misure personali (articoli 199-210 c.p.), garantendo omogeneità di trattamento. La cauzione è specialmente governata dalle regole sulla durata e la modificabilità (articoli 202-204, 207 c.p.). La confisca ha una disciplina speciale, talora derogando alle regole generali (es. confisca per equivalente).

Quando si applica

Si applica quando il giudice condanna per reato e ordina una misura di sicurezza patrimoniale (facoltativa o obbligatoria secondo la legge speciale). La cauzione è ordinata quando sussista rischio di ulteriori reati e il soggetto abbia patrimonio disponibile; l'importo è fissato dal giudice proporzionalmente al reddito e alla gravità. La confisca è ordinata per beni già utilizzati nel reato, proventi delittuosi, o beni di illecita provenienza. L'esecuzione delle misure è affidata alle autorità finanziarie e immobiliari.

Connessioni

L'articolo 236 si collega agli articoli 199-216 c.p. (misure di sicurezza), agli articoli 202-210 c.p. (durata, modifica, revoca, estinzione), agli articoli 240-245 c.p. (confisca), agli articoli 89-102 c.p. (soggetti pericolosi), e alle disposizioni sulla responsabilità civile da reato (articoli 185-194 c.p.). Rinvia inoltre ai codici fiscali per la tracciabilità dei patrimoni (d.lgs. 231/2001 e ss.).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Cauzione di buona condotta

Tizio, condannato per truffa aggravata, viene ritenuto socialmente pericoloso dal giudice. Il tribunale, in aggiunta alla pena detentiva, applica la cauzione di buona condotta ai sensi degli artt. 237 e 236 c.p., imponendogli di depositare una somma a garanzia del rispetto delle prescrizioni. Decorso il periodo stabilito senza violazioni, la somma viene restituita; in caso contrario, essa è devoluta all'erario. L'applicazione delle norme richiamate dall'art. 236, terzo comma, consente al giudice di valutare periodicamente la persistenza della pericolosità e di revocare la misura anticipatamente.

Caso 2: Confisca e inapplicabilità delle norme sulla pericolosità

Caio è condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso; il giudice dispone la confisca dei beni illecitamente acquisiti. A differenza della cauzione, la confisca non è soggetta a revisione periodica né a proroga in ragione della persistente pericolosità: l'art. 236, secondo comma, esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni degli artt. 200 (capoversi) e 210. Il provvedimento ablativo diviene quindi definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza, senza che Caio possa ottenerne la revoca allegando il venir meno della propria pericolosità sociale.

Domande frequenti

Quali sono le misure di sicurezza patrimoniali previste dal codice penale?

L'art. 236 c.p. ne individua due: la cauzione di buona condotta e la confisca. A queste si aggiungono le misure patrimoniali eventualmente previste da leggi speciali, che il codice riconosce espressamente come possibili.

Perché la confisca è esclusa dall'applicazione di alcune disposizioni generali?

Perché la confisca ha natura definitivamente ablativa: a differenza della cauzione, non è concepita come misura temporanea soggetta a rivalutazione della pericolosità. Non ha quindi senso applicarle le norme sulla proroga o sulla revisione periodica, riservate alle misure che presuppongono una verifica continuativa del soggetto.

Il giudice può revocare anticipatamente la cauzione di buona condotta?

Sì. Grazie al rinvio agli artt. 202, 203, 204 e 207 c.p. operato dall'art. 236, terzo comma, il giudice è tenuto a valutare periodicamente la pericolosità sociale del soggetto e può revocare la cauzione quando accerti che questa è venuta meno prima della scadenza originariamente fissata.

Le misure di sicurezza patrimoniali si applicano anche agli stranieri?

In linea di principio sì. L'art. 236, secondo comma, richiama l'art. 200, prima parte, c.p., che stabilisce l'applicazione delle misure di sicurezza secondo la legge in vigore al tempo della loro esecuzione, senza distinzioni di cittadinanza, salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali o da norme speciali.

Cosa succede alla somma depositata a titolo di cauzione se il soggetto rispetta le prescrizioni?

Se alla scadenza della misura il soggetto ha rispettato tutte le prescrizioni imposte, la somma depositata gli viene restituita integralmente. Se invece ha violato gli obblighi, la cauzione è devoluta all'erario, secondo quanto previsto dall'art. 237 c.p. che disciplina nel dettaglio l'istituto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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