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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 234 c.p. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
In vigore dal 1° luglio 1931
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 233 - Art. 233 c.p.: Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una→Cod. pen. art. 235 - Art. 235 c.p.: Espulsione od allontanamento dello straniero dall→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 232 c.p.: Minori o infermi di mente in stato di libertà vig→Articolo 236 Codice Penale: Specie: regole generali→Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti→Articolo 237 Codice Penale: Cauzione di buona condotta→Art. 230 c.p.: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vi→Art. 238 c.p.: Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione→Art. 229 c.p.: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vig
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Misura di sicurezza che vieta ai condannati per ubriachezza abituale la frequentazione di locali che vendono alcolici.
Ratio
L'articolo 234 c.p. disciplina una misura di sicurezza personale specifica: il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. La norma è rivolta specificamente ai soggetti la cui pericolosità è strettamente connessa al consumo di alcol (ubriachezza abituale, reati commessi in stato di ebbrezza). Lo scopo è removerti dall'occasione criminogena, interrompendo il ciclo di intossicazione e delinquenza.
Analisi
Il divieto ha durata minima di un anno. È sempre aggiunto alla pena quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale (articolo 221) o per reati commessi in ubriachezza abituale. La norma riconosce che il luogo pubblico (osteria, bar) rappresenta un'occasione di ricaduta e escalation del comportamento criminale. In caso di trasgressione del divieto, il giudice può ordinare libertà vigilata o cauzione di buona condotta come sanzione ulteriore. La misura è rimessa in capo al giudice, con la polizia locale incaricata della vigilanza.
Quando si applica
Si applica nella sentenza di condanna per ubriachezza abituale o per reati commessi in ubriachezza abituale. Il divieto è automatico in questi casi, non discrezionale. Per altri reati nei quali sussista pericolosità specifica legata all'alcol (es. guida in stato di ebbrezza, violenza domestica sotto l'effetto), il giudice può ordinare il divieto discrezionalmente. La trasgressione accertata dalle autorità locali espone a sanzioni aggravate.
Connessioni
L'articolo 234 si collega all'articolo 221 c.p. (ubriachi abituali), all'articolo 89-90 c.p. (ubriachezza volontaria e non colposa), all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), all'articolo 230 c.p. (libertà vigilata obbligatoria), all'articolo 231 c.p. (trasgressione), all'articolo 233 c.p. (divieto di soggiorno), e alle disposizioni sulla prevenzione dell'abuso di alcol (decretali regionali).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Reato commesso in stato di ubriachezza abituale
Tizio viene condannato per lesioni personali aggravate commesse in stato di ubriachezza abituale nei confronti di Caio. Il tribunale, accertata l'abitualità dell'ubriachezza, aggiunge alla pena principale il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche per la durata minima di un anno. Tizio, trovato alcune settimane dopo all'interno di un bar con mescita, viola il divieto: il giudice di sorveglianza dispone nei suoi confronti la libertà vigilata per rafforzare il controllo.
Caso 2: Ubriachezza abituale come reato autonomo
Sempronio è stato più volte denunciato e condannato per ubriachezza manifesta e abituale ai sensi dell'art. 688 c.p. All'esito dell'ultimo procedimento, il giudice applica d'ufficio il divieto ex art. 234 c.p. per un anno. Sempronio, non avendo risorse economiche, non può prestare cauzione; il giudice opta quindi per la libertà vigilata come misura sostitutiva di controllo in caso di futura trasgressione.
Domande frequenti
A chi si applica il divieto previsto dall'art. 234 c.p.?
Il divieto si applica ai condannati per ubriachezza abituale e a chi ha commesso reati in stato di ubriachezza, purché tale stato sia abituale. Non si applica a episodi occasionali di ebbrezza.
Quanto dura il divieto di frequentare osterie?
La legge fissa una durata minima di un anno. Il giudice può stabilire una durata maggiore in relazione alla gravità del caso concreto e alla pericolosità sociale del soggetto.
Cosa succede se il condannato viola il divieto?
In caso di trasgressione, il giudice può applicare la libertà vigilata oppure imporre la prestazione di una cauzione di buona condotta. Le due misure possono cumularsi con il divieto originario.
Il divieto è una pena o una misura di sicurezza?
Si tratta di una misura di sicurezza personale non detentiva, non di una pena in senso stretto. Ha finalità preventiva e si aggiunge alla pena principale senza sostituirla.
Quali locali rientrano nel divieto?
Il divieto riguarda osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche, ovvero tutti gli esercizi aperti al pubblico in cui vengono somministrate bevande alcoliche. La nozione si interpreta in senso ampio, includendo bar, enoteche e simili locali di mescita.
Fonti consultate: 3 fontei verificate