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Testo dell'articoloVigente
Art. 232 c.p. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata
In vigore dal 1° luglio 1931
La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.
Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d’infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
In sintesi
Indice dei contenuti
Disciplina la libertà vigilata per minori e infermi di mente, imponendo affidamento a familiari o istituti e il ricovero in caso di pericolosità.
Ratio
L'articolo 232 c.p. introduce una limitazione importante al potere di ordinanza di libertà vigilata: i minori di età e gli infermi di mente non possono essere posti in libertà vigilata se non quando sia possibile affidare il soggetto a genitori o caregiver idonei, oppure a istituti di assistenza. La norma riconosce che la sorveglianza esterna presuppone una capacità di autogovernanza e consapevolezza che minori e disabili psichici potrebbero non possedere.
Analisi
La libertà vigilata per minori e infermi richiede: (1) affidamento a genitori, tutore, o assistente designato (che abbia obbligo legale di cura); (2) oppure istituti di assistenza pubblica/privata accreditati; (3) se tale affidamento non è possibile o opportuno, il ricovero in riformatorio o casa di cura rimane obbligatorio. Durante la libertà vigilata, se il minore non dà prova di ravvedimento o l'infermo si rivela di nuovo pericoloso, la libertà è revocata e sostituita con ricovero (riformatorio per il minore, casa di cura per l'infermo).
Quando si applica
Si applica quando il giudice deve decidere se ordinare libertà vigilata per un minore infrasedicenne o per una persona in stato di infermità psichica. Prima di ogni ordinanza, il giudice accerta l'esistenza di un caregiver idoneo o di un istituto disponibile. Se tale accertamento è negativo, la libertà vigilata non può essere ordinata e rimane il ricovero. Durante l'esecuzione, il giudice monitora il comportamento e revoca la misura se il minore non progredisce nel ravvedimento.
Connessioni
L'articolo 232 si collega all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), all'articolo 230 c.p. (casi obbligatori), all'articolo 223 c.p. (riformatorio giudiziario), all'articolo 219 c.p. (casa di cura e custodia), all'articolo 224-225 c.p. (minori non/imputabili), ai principi della potestà genitoriale (articoli 330-334 c.c.), e alla disciplina della capacità di intendere e volere (articoli 88-91 c.p.).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Minore con famiglia idonea
Tizio, quattordicenne, viene sottoposto a misura di sicurezza della libertà vigilata dopo una condanna per furto. Il tribunale per i minorenni accerta che i genitori esercitano correttamente la responsabilità genitoriale e dispone l'affidamento a questi ultimi, con le prescrizioni tipiche della libertà vigilata. Dopo sei mesi, Tizio non mostra segni di ravvedimento e viene sorpreso a frequentare pregiudicati: il giudice sostituisce la misura con il ricovero in riformatorio ai sensi del terzo comma.
Caso 2: Infermo di mente senza rete familiare
Caio, prosciolto per vizio totale di mente a seguito di lesioni gravi, deve essere sottoposto a libertà vigilata al termine del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Il giudice di sorveglianza accerta che Caio non ha familiari tenuti all'assistenza e che nessun istituto di assistenza sociale si rende disponibile ad accoglierlo: ordina pertanto il mantenimento del ricovero in casa di cura e custodia, ritenendo non realizzabile il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 232, primo comma, c.p.
Domande frequenti
Quando può essere applicata la libertà vigilata a un minore?
Solo quando sia possibile affidarlo ai genitori, a chi ha l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, oppure a istituti di assistenza sociale. In assenza di queste condizioni, il giudice dispone il ricovero in riformatorio.
Cosa accade se l'affidamento del minore non è ritenuto opportuno dal giudice?
Il giudice può disporre o mantenere il ricovero in riformatorio anche quando soggetti formalmente obbligati esistano, se valuta che l'affidamento non sia nell'interesse del minore o non garantisca la sicurezza pubblica.
Quali conseguenze derivano dalla mancanza di ravvedimento durante la libertà vigilata?
Se il minore non dà prova di ravvedimento, la libertà vigilata è sostituita con il ricovero in riformatorio. Per l'infermo di mente che si rivela nuovamente pericoloso, la misura è sostituita con il ricovero in casa di cura e custodia.
Qual è la differenza di trattamento tra minori e infermi di mente ai sensi di questo articolo?
La struttura della norma è analoga, ma le misure sostitutive divergono: per il minore si prevede il riformatorio, per l'infermo di mente la casa di cura e custodia, in coerenza con le rispettive finalità rieducative e terapeutiche.
L'art. 232 c.p. è ancora applicabile oggi dopo la riforma delle misure di sicurezza?
La norma è formalmente vigente dal 1931. Le riforme successive, in particolare quelle sugli ospedali psichiatrici giudiziari, hanno modificato le strutture di riferimento, ma il meccanismo di condizionalità dell'affidamento resta il presupposto normativo attuale per queste categorie.
Fonti consultate: 3 fontei verificate