Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 214 c.p.p. – Svolgimento della ricognizione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima.

3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità (181), delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

In sintesi

  • Il sospettato viene posto tra almeno due persone somiglianti, anche nell'abbigliamento
  • Il sospettato sceglie il suo posto, rimanendo nelle stesse condizioni di visibilità del ricognoscente
  • Il ricognoscente viene introdotto e chiesto se riconosce qualcuno e, se sì, chi
  • Il giudice può disporre schermaggio se il ricognoscente rischia intimidazione
  • Documentazione fotografica o cinematografica è possibile e consigliata
Indice dei contenuti

La ricognizione formale avviene con almeno due persone simili al sospettato, che sceglie il suo posto. Il ricognoscente indica il riconosciuto. Documentazione obbligatoria.

Ratio

L'articolo 214 regola lo svolgimento effettivo della ricognizione personale. L'obiettivo è garantire equità procedurale e affidabilità della prova evitando suggestioni visuali. La necessità di soggetti somiglianti, il ruolo attivo del sospettato nella scelta della posizione, e l'uso di schermaggio quando necessario, rispecchiano principi scientifici di credibilità dell'identificazione umana. La documentazione fotografica tutela la prova dai ricorsi successivi.

Analisi

Il comma 1 prescrive: il sospettato è allontanato; il giudice procura almeno due persone somiglianti (somiglianza anche nell'abbigliamento è cruciale), invita il sospettato a scegliere dove stare rispetto agli altri, curando che la sua presentazione sia il più possibile simile a quella che il ricognoscente avrebbe visto al momento del fatto. Il ricognoscente viene quindi introdotto e chiesto esplicitamente se riconosce qualcuno. Se sì, cosa precisa chi abbia riconosciuto e se ne sia certo. Il comma 2 permette il ricorso a schermaggio (paraventi, vetri, telecamere chiuse) se il ricognoscente corre rischio di intimidazione o influenza. Il comma 3 obbliga la verbalizzazione delle modalità (a pena di nullità) e consente documentazione fotografica/cinematografica.

Quando si applica

La norma entra in gioco quando il giudice decide di procedere alla ricognizione formale, sia nel dibattimento che in incidente probatorio. È una procedura standard per reati contro la persona, reati a mano armata, furti con violenza, dove l'identificazione dell'autore è centrale.

Connessioni

Collegato agli artt. 213 c.p.p. (presupposti), 215 c.p.p. (ricognizione di cose), 217 c.p.p. (pluralità ricognizioni), 392 c.p.p. (incidente probatorio), 181 c.p.p. (nullità), 361 c.p.p. (giudice ricognizioni). La norma si integra con principi di diritto della prova sulla psicologia della testimonianza e memoria.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è accusato di rapina a mano armata in farmacia

Nel dibattimento, la vittima deve eseguire ricognizione. Il giudice fa allontanare l'imputato Tizio, procura due uomini di statura e aspetto simili a Tizio, vestiti parimente (felpa grigia, jeans scuri). Invita Tizio a scegliere tra i tre posti disponibili. Tizio sceglie il posto centrale. Il giudice introduce la vittima e chiede: riconosci il rapinatore? La vittima, osservando i tre, indica Tizio e dichiara: sì, è lui, ne sono sicuro. Il giudice verbalizza tutto e autorizza documentazione fotografica.

Caso 2: Caio è vittima di aggressione sessuale

Nel dibattimento, dispone ricognizione del presunto aggressore Sempronio. Il giudice accerta che il ricognoscente (Caio) teme intimidazione vedendo il volto di Sempronio. Dispone lo schermaggio: Sempronio viene posizionato in una sala con telecamera chiusa, il ricognoscente lo vede via circuito interno. Caio riconosce Sempronio descrivendone particolari. Tutto è documentato, inclusa nota che lo schermaggio è stato utilizzato, elemento che il giudice considererà nella valutazione della credibilità.

Domande frequenti

Quante persone simili al sospettato devono essere presenti?

Minimo due persone aggiuntive (tre totali). La legge richiede almeno due persone somiglianti, non al sospettato. Usare più di tre persone aumenta l'affidabilità della ricognizione.

Se le persone scelte non sono veramente somiglianti, la ricognizione è nulla?

L'inosservanza del requisito di somiglianza è una violazione delle regole formali. Se la differenza è sostanziale, può causare nullità o valutazione critica della ricognizione.

Il sospettato deve accettare il posto che sceglie?

Il sospettato sceglie tra i posti disponibili. Il giudice cura che rimanga nelle stesse condizioni visive del momento del fatto. Se il sospettato rifiuta di partecipare, la ricognizione procede comunque.

La fotografia o il video della ricognizione hanno valore probatorio?

La documentazione fotografica/cinematografica è mezzo probatorio importante. Consente al giudice di osservare come è avvenuta la ricognizione e fornisce traccia obiettiva.

Se il ricognoscente dichiara incertezza durante la ricognizione, la prova è inutilizzabile?

L'incertezza è documentata e il giudice ne terrà conto nella valutazione. Non rende inutilizzabile la prova ma riduce il valore probatorio della ricognizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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