Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 216 c.p.p. – Altre ricognizioni
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 215 - Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose→Cod. proc. pen. art. 217 - Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizion…→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione→Art. 218 c.p.p.: Presupposti dell’esperimento giudiziale→Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari→Art. 219 c.p.p.: Modalità dell’esperimento giudiziale→Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto→Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia→Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ricognizione di voci, suoni e altri percezioni sensoriali segue le disposizioni sulla ricognizione di persone, con applicazione delle regole di documentazione.
Ratio
L'articolo 216 estende ulteriormente la disciplina della ricognizione oltre la sfera visiva, includendo percezioni sensoriali come voce, accenti, suoni, odori, gusti. Sebbene la memoria uditiva sia meno sviluppata della memoria visiva, in alcuni reati (telefonate minacce, aggressione verbale, incidente stradale dove il suono del motore è riconoscibile) la ricognizione di voce o suono è rilevante e deve seguire regole procedurali rigide per evitare errori.
Analisi
Il comma 1 autorizza ricognizioni di voci, suoni, e qualunque percezione sensoriale. Il giudice procede osservando l'art. 213 (accertamenti preliminari: se il ricognoscente ha sentito la voce/suono prima, se gli sia stato indicato, se vi siano circostanze influenzanti). Il comma 2 rimanda all'art. 214 comma 3, cioè l'obbligazione di documentazione e la possibilità di registrazione. Per ricognizione voce, ad es., il giudice prepara registrazioni audio di persone diverse da cui il ricognoscente deve identificare la voce della persona accusata.
Quando si applica
La norma ricorre in casi specifici: riconoscimento della voce del ricattatore in una telefonata minaccia, riconoscimento dell'accento dell'autore di una violenza sessuale descritta dalla vittima, riconoscimento del suono della motocicletta usata in un furto, identificazione dell'odore di una sostanza (meno frequente nel penale).
Connessioni
Collegato agli artt. 213 c.p.p. (presupposti), 214 c.p.p. (modalità), 215 c.p.p. (ricognizione cose), 217 c.p.p. (pluralità ricognizioni), 392 c.p.p. (incidente probatorio), 181 c.p.p. (nullità). Applicazioni rare ma importanti in reati di minaccia, ricatto, stalking.
Casi pratici
Caso 1: Tizio riceve ripetute telefonate minatorie da uno sconosciuto
La polizia registra la voce del sospettato Caio e altre tre persone con timbratura vocale simile. Nel dibattimento, il giudice propone a Tizio l'ascolto di quattro registrazioni audio anonime. Tizio ascolta e dichiara: la voce 3 è quella che mi ha minacciato, sono sicuro, riconosco l'accento napoletano e la tonalità arrabbiata. Il giudice verbalizza e conserva le registrazioni come documentazione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è aggredito nella notte da uno sconosciuto che lo colpisce urlando insulti. Nel dibattimento, Sempronio deve eseguire ricognizione della voce del presunto aggressore Mevio. Il giudice registra la voce di Mevio (legato in aula) mentre legge un testo neutrale, insieme a tre altre persone di sesso maschile, simile timbratura. Sempronio ascolta e riconosce: la voce di Mevio è stata quella che ho sentito l'aggressore urlare insulti di quel tipo.
Domande frequenti
La ricognizione di voce è affidabile quanto quella di persona?
No, la memoria uditiva è generalmente meno stabile della memoria visiva. Una ricognizione di voce è accettabile ma il giudice la valuta con prudenza, specialmente se passato tempo tra il fatto e la ricognizione.
Serve la registrazione audio per una ricognizione di voce valida?
L'art. 214 comma 3 consente registrazione, inclusa audio. La registrazione è fortemente consigliata per documentare la ricognizione e permettere valutazione successiva nei gradi di giudizio.
Si può riconoscere una voce dopo mesi dal fatto?
È possibile ma il giudice valuterà con attenzione il lungo periodo trascorso. L'accertamento preliminare (art. 213) è cruciale per verificare contaminazioni di memoria e suggestioni.
Qual è la differenza tra ricognizione di voce e perizia fonometrica?
La ricognizione di voce è prova diretta (il ricognoscente asserisce di riconoscere la voce). La perizia fonometrica è analisi tecnica delle caratteristiche spettrografiche audio. Sono mezzi diversi.
Se due persone hanno voci molto simili, come procede la ricognizione?
Il giudice deve procurare registrazioni audio di qualità simile e voci sufficientemente distinguibili. Se la somiglianza è sostanziale, la ricognizione avrà valore probatorio ridotto.