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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 247 c.p. Favoreggiamento bellico

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo (1).

In sintesi

  • Applicabile esclusivamente in tempo di guerra, non in periodi di pace o tensione internazionale.
  • Il soggetto attivo è chiunque: cittadino italiano, straniero o apolide presente nel territorio.
  • La condotta tipica consiste nel compiere atti diretti a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano.
  • È richiesto il dolo specifico: l'agente deve agire consapevolmente a vantaggio del nemico o in danno dell'Italia.
  • La pena è la reclusione non inferiore a quindici anni, con possibile applicazione dell'ergastolo nei casi più gravi.
  • Clausola di sussidiarietà: la norma si applica solo se il fatto non integra un reato più grave (es. alto tradimento, spionaggio).

Punisce chi, in tempo di guerra, compie atti per favorire il nemico o danneggiare le operazioni militari italiane.

Ratio

L'articolo 247 c.p. protegge l'integrità militare dello Stato durante il conflitto armato, punendo chi collabora attivamente con il nemico fornendo intelligenze o compiendo azioni dirette a favorirne le operazioni.

Analisi

La fattispecie si articola su due elementi: il mantenimento di «intelligenze» con lo straniero in tempo di guerra, e la finalità di favorire le operazioni del nemico. Non è richiesto il raggiungimento dell'intento per la condanna, salvo che comporti ergastolo.

Quando si applica

La norma opera esclusivamente «in tempo di guerra». Rileva ogni forma di intelligenza: scambio informazioni militari, piani operativi, movimenti di truppe, disponibilità di rifornimenti. L'elemento temporale è decisivo.

Connessioni

Si connette agli articoli 246 c.p. (attentato allo Stato) e 248 c.p. (spionaggio militare). Differisce dal mero spionaggio per l'elemento della cooperazione attiva e della finalità esplicita di favorire il nemico.

Domande frequenti

Il favoreggiamento bellico si applica solo ai cittadini italiani?

No. La norma usa il termine "chiunque", pertanto si applica a qualsiasi persona, cittadino italiano, straniero o apolide, che si trovi nel territorio italiano o che agisca a danno delle forze armate italiane, a prescindere dalla nazionalità.

Cosa significa esattamente "tempo di guerra" nell'art. 247 c.p.?

Si intende una situazione di conflitto armato formalmente dichiarato ai sensi dell'art. 78 della Costituzione, oppure un conflitto riconosciuto dal diritto internazionale. Non è sufficiente una semplice tensione diplomatica o uno stato di emergenza interno.

Qual è la differenza tra favoreggiamento bellico e spionaggio?

Lo spionaggio (artt. 257-258 c.p.) riguarda specificamente la raccolta e trasmissione di notizie riservate di carattere militare. Il favoreggiamento bellico ha un ambito più ampio e residuale: si applica quando il fatto non integra un reato più grave, compreso lo spionaggio militare.

È necessario che le operazioni nemiche abbiano effettivamente tratto vantaggio dal comportamento dell'imputato?

No. L'art. 247 c.p. è un reato a consumazione anticipata: si perfeziona con il compimento degli atti diretti a favorire il nemico o a nuocere all'Italia, indipendentemente dal conseguimento del risultato concreto. È sufficiente l'idoneità degli atti allo scopo.

Quale pena è prevista per il favoreggiamento bellico?

La reclusione non inferiore a quindici anni. Il limite minimo è fissato dalla legge, ma il massimo edittale non è espressamente previsto nell'articolo, consentendo al giudice di applicare, nei casi più gravi e in presenza di aggravanti, anche pene superiori fino all'ergastolo ove il sistema normativo lo consenta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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