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Art. 247 c.p. Favoreggiamento bellico
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo (1).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Punisce chi, in tempo di guerra, compie atti per favorire il nemico o danneggiare le operazioni militari italiane.
Ratio
L'articolo 247 c.p. protegge l'integrità militare dello Stato durante il conflitto armato, punendo chi collabora attivamente con il nemico fornendo intelligenze o compiendo azioni dirette a favorirne le operazioni.
Analisi
La fattispecie si articola su due elementi: il mantenimento di «intelligenze» con lo straniero in tempo di guerra, e la finalità di favorire le operazioni del nemico. Non è richiesto il raggiungimento dell'intento per la condanna, salvo che comporti ergastolo.
Quando si applica
La norma opera esclusivamente «in tempo di guerra». Rileva ogni forma di intelligenza: scambio informazioni militari, piani operativi, movimenti di truppe, disponibilità di rifornimenti. L'elemento temporale è decisivo.
Connessioni
Si connette agli articoli 246 c.p. (attentato allo Stato) e 248 c.p. (spionaggio militare). Differisce dal mero spionaggio per l'elemento della cooperazione attiva e della finalità esplicita di favorire il nemico.
Domande frequenti
Il favoreggiamento bellico si applica solo ai cittadini italiani?
No. La norma usa il termine "chiunque", pertanto si applica a qualsiasi persona, cittadino italiano, straniero o apolide, che si trovi nel territorio italiano o che agisca a danno delle forze armate italiane, a prescindere dalla nazionalità.
Cosa significa esattamente "tempo di guerra" nell'art. 247 c.p.?
Si intende una situazione di conflitto armato formalmente dichiarato ai sensi dell'art. 78 della Costituzione, oppure un conflitto riconosciuto dal diritto internazionale. Non è sufficiente una semplice tensione diplomatica o uno stato di emergenza interno.
Qual è la differenza tra favoreggiamento bellico e spionaggio?
Lo spionaggio (artt. 257-258 c.p.) riguarda specificamente la raccolta e trasmissione di notizie riservate di carattere militare. Il favoreggiamento bellico ha un ambito più ampio e residuale: si applica quando il fatto non integra un reato più grave, compreso lo spionaggio militare.
È necessario che le operazioni nemiche abbiano effettivamente tratto vantaggio dal comportamento dell'imputato?
No. L'art. 247 c.p. è un reato a consumazione anticipata: si perfeziona con il compimento degli atti diretti a favorire il nemico o a nuocere all'Italia, indipendentemente dal conseguimento del risultato concreto. È sufficiente l'idoneità degli atti allo scopo.
Quale pena è prevista per il favoreggiamento bellico?
La reclusione non inferiore a quindici anni. Il limite minimo è fissato dalla legge, ma il massimo edittale non è espressamente previsto nell'articolo, consentendo al giudice di applicare, nei casi più gravi e in presenza di aggravanti, anche pene superiori fino all'ergastolo ove il sistema normativo lo consenta.