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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 670 c.p.p. – Questioni sul titolo esecutivo

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando il giudice dell’esecuzione (665) accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato (159), lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione (585).

2. Quando è proposta impugnazione od opposizione (461), il giudice dell’esecuzione dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa.

3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta a, giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta a, giudice dell’impugnazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 175 commi 7 e 8.

In sintesi

  • Se il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, il giudice lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione
  • Il giudice può disporre liberazione dell'interessato e rinnovazione della notificazione se invalida
  • Se c'è impugnazione pendente, il giudice dell'esecuzione trasmette gli atti al giudice di cognizione competente
  • L'interessato può chiedere restituzione nel termine se sussistono i presupposti

L'articolo disciplina il controllo giudiziale sul titolo esecutivo (sentenza o decreto) quando il giudice dell'esecuzione accerta vizi che ne impediscono l'esecutività.

Ratio

L'articolo 670 implementa un controllo di legittimità essenziale: un titolo esecutivo viziato non deve e non può essere eseguito. La ratio consiste nel proteggere il condannato da esecuzioni infondate, garantire che la sentenza sia veramente divenuta irrevocabile, e assicurare che la notificazione sia stata valida. Se il titolo manca (la sentenza non esiste) o non è esecutivo (non è passata in giudicato, vi è ricorso pendente), l'esecuzione è illegittima e deve essere sospesa. Al contempo, il giudice dell'esecuzione può rimediare a vizi formali (notificazione invalida) permettendo la rinnovazione.

Analisi

Il primo comma dispone che il giudice dell'esecuzione, accertato il vizio (mancanza di provvedimento ovvero non esecutività), lo dichiara con ordinanza, sospende l'esecuzione, e (se necessario) libera l'interessato e ordina rinnovazione della notificazione invalida. Se la notificazione è rinnovata, decorre di nuovo il termine per impugnare (ora l'interessato ha 20 giorni, es., per ricorrere). Il secondo comma introduce il caso di impugnazione pendente (appello, cassazione): il giudice dell'esecuzione, ricevuta una richiesta che argomenta l'impugnabilità, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente (Corte di Appello, Cassazione). La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice di impugnazione: se quest'ultimo accoglie l'impugnazione, sospende l'esecuzione (che magari il giudice dell'esecuzione aveva già sospeso). Il terzo comma affronta la sovrapposizione fra questione di non esecutività e richiesta di restituzione nel termine (art. 175 CPP): se l'interessato contemporaneamente chiede sia la dichiarazione di non esecutività sia la restituzione nel termine (per aver perso un termine, es., per il ricorso), il giudice dell'esecuzione decide entrambe le questioni (invece che rimandare al giudice di impugnazione).

Quando si applica

L'articolo si applica quando emergono vizi nel procedimento esecutivo. Tizio riceve una sentenza cartacea da un tribunale, ma non è mai stata notificata al suo domicilio (l'indirizzo era sbagliato). Viene arrestato per esecuzione, e il suo avvocato chiede al giudice dell'esecuzione di dichiarare la non esecutività della sentenza perché non validamente notificata. Il giudice accerta il vizio, dichiara non esecutività con ordinanza, libera Tizio e ordina rinnovazione della notificazione al domicilio corretto. Caio ha un ricorso in cassazione ancora pendente contro una sentenza di condanna. Nel frattempo, il PM chiede l'esecuzione della sentenza. Il giudice dell'esecuzione, sapendo che c'è ricorso pendente, trasferisce gli atti alla Cassazione, che deciderà se la sentenza è ancora esecutiva o se il ricorso l'ha sospesa.

Connessioni

Collegato all'articolo 666 CPP (procedimento esecuzione), 665 CPP (giudice competente), 175 CPP (restituzione nel termine), 585 CPP (termine impugnazione), 131 CPP (notificazione). Rimanda a norme sulla validità della notificazione e sulla caducazione di provvedimenti per vicii processuali.

Domande frequenti

Se una sentenza non è stata validamente notificata, posso bloccare l'esecuzione?

Sì, puoi chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare la non esecutività della sentenza. Il giudice accerta il vizio di notificazione, sospende l'esecuzione, e la sentenza deve essere notificata di nuovo.

Se ho ricorso in cassazione, la sentenza si esegue nel frattempo?

Non dovrebbe. Il giudice dell'esecuzione deve accertare che il ricorso è pendente e trasmettere gli atti alla Cassazione. La sentenza non è ancora esecutiva fino a quando la Cassazione non decide.

Il giudice dell'esecuzione può liberarmi se trova vizi nella sentenza?

Sì, se accerta che il titolo esecutivo manca o non è divenuto esecutivo (es. per vizio di notificazione), ordina la liberazione.

Se la sentenza ha un vizio di forma, che cosa succede?

Dipende dal vizio. Se è grave e impedisce l'esecutività (es. notificazione invalida), il giudice sospende l'esecuzione. Se è minore, può essere rettificato.

Quanto tempo ho per richiedere la dichiarazione di non esecutività?

Non c'è un termine fisso. Puoi farla valere in fase esecutiva quando il PM tenta di eseguire la sentenza. Il giudice dell'esecuzione può accertarla d'ufficio se evidente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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