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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato (81 c.p.), sempre che la stessa non sia stata esclusa da, giudice della cognizione (186-188 att.).

2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena (163 c.p.) e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

In sintesi

  • Il condannato o il PM possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del concorso formale o reato continuato
  • Il giudice applica la disciplina se non era stata già esclusa dal giudice della cognizione
  • Il giudice determina la pena in misura non superiore alla somma delle pene inflitte
  • Il giudice può concedere sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario

L'articolo consente di applicare la disciplina del concorso formale e reato continuato in fase esecutiva, su richiesta del condannato o PM.

Ratio

L'articolo 671 crea un'opportunità di beneficio post-sentenziale: se il giudice di cognizione (primo grado, appello) non ha applicato la disciplina favorevole del concorso formale o reato continuato (per errore, omissione, o mancanza di richiesta), il giudice dell'esecuzione può colmare la lacuna durante la fase esecutiva. La ratio consiste nel garantire proporzionalità e coerenza nella pena finale, permettendo al condannato di beneficiare di regimi più favorevoli anche dopo la sentenza se non erano stati considerati dal giudice di cognizione. È un meccanismo di secondo-chance a favore del condannato.

Analisi

Il primo comma attribuisce al condannato (o al PM, in rari casi) il potere di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione retroattiva di regole su concorso formale (art. 81 CP) o continuazione (art. 812 CP). Questa richiesta è ammessa SOLO se il giudice della cognizione non aveva già escluso espressamente tali discipline (il giudice scrive "esclude concorso formale"), oppure se il giudice cognitivo aveva omesso la valutazione. Il secondo comma prescrive che il giudice dell'esecuzione determini la pena riconfigurando le pene originarie in misura non superiore alla loro somma (cioè applica gli sconti del concorso). Il terzo comma autorizza il giudice dell'esecuzione a concedere benefici ulteriori conseguenti: sospensione condizionale della pena (art. 163 CP), non menzione della condanna nel certificato del casellario (art. 175 CP), e qualunque altro provvedimento conseguente (es. dimezzamento delle spese processuali).

Quando si applica

L'articolo si applica quando il giudice cognitivo aveva condannato a pene separate senza valutare il concorso. Tizio commette il 1º gennaio una rapina, il 5 gennaio una truffa (due reati in rapporto di continuazione temporale e causale). Il giudice cognitivo lo condanna prima a 3 anni per rapina, poi a 2 anni per truffa, ma non applica la disciplina della continuazione del reato (art. 812 CP) perché il giudice ritiene erroneamente che siano formalmente due reati separati. In fase esecutiva, Tizio chiede al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione. Il giudice accerta che il giudice cognitivo non aveva escluso espressamente la continuazione, ma l'aveva omessa. Applica la disciplina, riconfigura la pena in circa 4 anni (inferiore ai 5 della somma semplice per effetto sconto continuazione), e con la riduzione della pena, concede anche sospensione condizionale (art. 163 CP).

Connessioni

Collegato all'articolo 80 CP e 81 CP (concorso di reati), 812 CP (reato continuato), 163 CP (sospensione condizionale), 175 CP (casellario), 666 CPP (procedimento esecuzione). Rimanda a norme sulla sentenza (art. 533 e ss. CPP) e sulla determinazione della pena.

Domande frequenti

Se il giudice non ha applicato il concorso dei reati, posso chiedere al giudice dell'esecuzione di farlo?

Sì, se il giudice cognitivo non aveva esplicitamente escluso il concorso, il giudice dell'esecuzione può applicarlo su tua richiesta e riconfigurare la pena complessiva.

Se mi applica il concorso, la mia pena diminuisce?

Generalmente sì, perché il concorso (formale o continuazione) comporta uno sconto sulla somma semplice delle pene. La nuova pena sarà inferiore alla somma totale.

Con la riduzione della pena per concorso, posso ottenere benefici (semilibertà, sospensione)?

Sì, il giudice dell'esecuzione può concedere sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario grazie alla riduzione della pena.

Il PM può chiedere il concorso contro di me?

Raramente, perché il concorso è favorevole al condannato (riduce la pena). Il PM può chiedere chiarimento, ma generalmente la richiesta viene dal condannato.

Se il giudice cognitivo aveva espressamente escluso il concorso, posso chiedere di nuovo al giudice dell'esecuzione?

No, se il giudice di primo grado aveva espressamente escluso concorso o continuazione, il giudice dell'esecuzione non può applicarli (è una decisione del giudice di merito).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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