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Art. 674 c.p.p. – Revoca di altri provvedimenti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La revoca della sospensione condizionale della pena (168 c.p.), della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati (151,174 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.) è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Revoca della sospensione condizionale della pena, grazia, amnistia, indulto e non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
Ratio
L'articolo 674 è la naturale continuazione dell'art. 673, disciplinando la revoca di benefici e provvedimenti che hanno natura provvisoria e subordinata a condizioni. Mentre l'articolo precedente riguarda la revoca della sentenza medesima quando cessa il fondamento legale, questo articolo riguarda istituti di clemenza (grazia, amnistia, indulto) e misure favorevoli (sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario) che possono venire meno quando le loro condizioni vengono violate o non si verificano.
Il legislatore riconosce che questi benefici non sono irreversibili, ma rimangono soggetti a revoca se il condannato non adempie i presupposti iniziali (ravvedimento, assenza di ulteriori reati, etc.).
Analisi
L'articolo contiene un unico comma che elenca i provvedimenti revocabili dal giudice dell'esecuzione: la sospensione condizionale della pena (disciplinata all'art. 168 c.p.), la grazia, l'amnistia e l'indulto condizionati (artt. 151 e 174 c.p.), nonché la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.).
Una limitazione fondamentale è espressa nella frase finale: la revoca non è disposta dal giudice dell'esecuzione quando la stessa sia stata già disposta con la sentenza di condanna per altro reato. In altri termini, se il giudice ordinario ha già revocato questi benefici in occasione di una nuova condanna, il giudice dell'esecuzione non interviene più.
Quando si applica
La revoca della sospensione condizionale della pena si applica quando il condannato, durante il periodo di prova, commette un nuovo reato o viola le prescrizioni imposte. La revoca di una grazia o amnistia condizionata opera quando il condannato non rispetta le condizioni (ad esempio, non compiere ulteriori reati nell'arco di un determinato periodo).
La cancellazione della non menzione nel casellario avviene quando il condannato non ha mantenuto la buona condotta presupposta dal beneficio. Applicazione pratica concreta: condannato con sospensione della pena che recidiva entro il periodo di prova; condannato che non rispetta gli obblighi derivanti da grazia condizionata.
Connessioni
L'articolo 674 rimanda direttamente agli articoli 168 c.p. (sospensione condizionale della pena), 151 e 174 c.p. (amnistia, grazia, indulto), 175 c.p. (non menzione nel casellario), 665 c.p.p. (competenza del giudice dell'esecuzione).
Coordina anche con l'art. 673 c.p.p. sul regime generale della revoca di provvedimenti nel procedimento di esecuzione. Non sono revocabili istituti definitivi e non condizionati come amnistia incondizionata o indulti assoluti.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra revoca della sospensione e revoca di una grazia condizionata?
La sospensione condizionale è decisa dal giudice ordinario e comporta la messa in prova del condannato per un periodo determinato: se durante questo periodo commette un nuovo reato, la sospensione è revocata. La grazia è un atto di clemenza presidenziale che può essere sottoposto a condizioni (ad es. non compiere reati); se le condizioni vengono violate, il giudice dell'esecuzione revoca la grazia su istanza del pubblico ministero.
Se la sospensione condizionale è revocata, devo scontare l'intera pena sospesa?
Sì, a meno di specifiche disposizioni relative ai benefici di riduzione della pena o liberazione condizionale. Revocata la sospensione, la pena torna a essere esecutiva e il condannato è tenuto a scontarla (salvo riduzioni derivanti da altre misure alternative o liberazione condizionale successiva).
Posso ricorrere contro la revoca della sospensione condizionale della pena?
Sì, è possibile presentare ricorso al tribunale di sorveglianza contro il provvedimento di revoca della sospensione condizionale. Il ricorso deve essere proposto dal condannato o dal suo difensore e deve essere motivato, sia che contesti i presupposti di fatto della revoca che la legittimità procedurale della decisione.
Se mi viene revocata la non menzione della condanna nel casellario, come ne vengo a conoscenza?
Il giudice dell'esecuzione notifica il provvedimento di revoca al condannato tramite il suo difensore o direttamente. A quel punto, la condanna torna a essere menzionata nel certificato del casellario giudiziale, e chiunque richieda un certificato del casellario (datori di lavoro, enti pubblici, etc.) potrà conoscere la precedente condanna.
Che cosa significa che la revoca non è disposta se già disposta con sentenza di condanna per altro reato?
Significa che se il giudice ordinario, condannando il reo per un nuovo reato, ha già revocato nella sentenza stessa la sospensione o la grazia del reato precedente, il giudice dell'esecuzione non ha nulla da revoca ulteriormente. Evita così il doppio intervento e rende la procedura più efficiente.