- Restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore
- Applicabile a PM, parti private, difensori, imputato per sentenza contumaciale
- Richiesta entro 10 giorni da cessazione dell'evento
- Una sola volta per parte in ciascun grado di procedimento
- Giudice competente varia a seconda della fase processuale
Testo dell'articoloVigente
Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 175 Cod. Amb. — abrogazione di norme
- Art. 175 D.Lgs. 209/2005 — Assicurazione di assistenza
- Art. 175 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in materia di ricerche archeologiche
- Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo
- Articolo 175 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 175 C.d.S.: Condizioni e limitazioni della circolazione sul
In sintesi
Il PM, le parti private, i difensori e l'imputato decaduto da un termine a pena di decadenza possono ottenere restituzione nel termine se provano caso fortuito o forza maggiore entro dieci giorni da cessazione dell'evento.
Ratio
L'articolo mitigato la rigidità della decadenza in casi eccezionali dove la parte non ha potuto osservare il termine per cause esterne, non imputabili a colpa. Caso fortuito (evento naturale imprevedibile, sciopero improvviso, calamità) e forza maggiore (fatto di terzo, guerre, epidemie) sono riconosciuti dal diritto civile e commerciale. L'estensione al processo penale rispetta il principio costituzionale di diritto di difesa, evitando sanzioni ingiuste per sventure.
Il limite di una sola restituzione per parte per grado evita abusi e assicura progressione del procedimento.
Analisi
Il comma 1 ammette restituzione per PM, parti private e difensori. Il comma 2 estende al diritto dell'imputato quando sia stata pronunciata sentenza contumaciale (art. 487 c.p.p.) o decreto di condanna (art. 460 c.p.p.) e l'imputato provi non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, salvo che il difensore abbia già proposto impugnazione e il fatto non derivi da colpa dell'imputato. Il comma 3 fissa termine: dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è cessato il fatto, computo per intero (art. 172 c.p.p.). Il comma 4 disciplina competenza giudice: in indagini preliminari decide il giudice per le indagini preliminari; se pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice competente sulla impugnazione. Il comma 5 rende l'ordinanza di accoglimento impugnabile solo in sede di impugnazione/opposizione, per evitare paralisi processuale. Il comma 6 consente ricorso in Cassazione se la richiesta è respinta. Il comma 7 consente all'atto dell'accoglimento il giudice di ordinare scarcerazione dell'imputato e altri provvedimenti cautelari. Il comma 8 (fondamentale) prevede che ai fini della prescrizione del reato (art. 157 c.p.), il tempo tra notificazione della sentenza contumaciale e notificazione della ordinanza che concede restituzione non si conti.
Quando si applica
Frequentemente quando: difensore è assente per malattia grave/ospedalizzazione, ricerca di imputato all'estero fallisce per impossibilità comunicazione, sciopero dei trasporti impedisce partecipazione a udienza, calamità naturale (terremoto, alluvione) colpisce domicilio senza preavviso, processo interrotto per dichiarazioni di inconstituzionalità, cambi improvvisi di competenza.
Connessioni
Richiama art. 173-ter c.p.p. (termini a pena di decadenza), art. 172 c.p.p. (computo), art. 487 c.p.p. (sentenza contumaciale), art. 460 c.p.p. (decreto di condanna), art. 585 c.p.p. (ricorso in Cassazione), art. 405 c.p.p. (esercizio azione penale), art. 157 c.p. (prescrizione).
Anche art. 2660 c.c. e art. 1219 c.c. sulla responsabilità dell'obbligato per caso fortuito.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è imputato di truffa, sentenza contumaciale il 15 aprile 2026
Il termine per ricorso in Cassazione è 30 giorni, scade il 15 maggio 2026. Il difensore di Tizio si ammala gravemente (ricoverato in ospedale senza contatti). Tizio ha effettiva conoscenza della sentenza solo il 20 maggio 2026, ormai oltre il termine di 30 giorni. Tizio può presentare richiesta di restituzione nel termine entro 10 giorni dal 20 maggio (termine ultimo: 30 maggio 2026). Dimostra il ricovero del difensore (caso fortuito). Il giudice della Cassazione decide se accogliere. Se accoglie, Tizio ha diritto di ricorrere come se il termine non fosse scaduto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, PM, ha 90 giorni per esercitare azione penale dopo chiusura indagini (art. 405 c.p.p.). Il 60° giorno, una sciopero nazionale generalizzato blocca completamente la circolazione e le comunicazioni digitali per tre giorni. Sempronio è impossibilitato a depositare richiesta di rinvio. Richiede restituzione nel termine, provando lo sciopero (forza maggiore). Entro dieci giorni dal termine dello sciopero, deposita la richiesta formale al giudice per le indagini preliminari. Se accolta, il termine di 90 giorni è ripristinato come se l'evento non fosse occorso.
Domande frequenti
Che cosa costituisce caso fortuito nel processo penale?
Evento naturale imprevedibile non imputabile a colpa: malattia grave, calamità naturale (terremoto, alluvione), sciopero improvviso, interruzione comunicazioni.
L'imputato può ottenere restituzione nel termine per ignoranza del diritto?
No. L'ignoranza della legge o di una scadenza è imputabile a colpa dell'imputato. Solo caso fortuito o forza maggiore legittimano la restituzione.
Quante volte si può chiedere restituzione nel termine?
Una sola volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. La seconda richiesta sarà rigettata.
Chi decide sulla richiesta di restituzione nel termine?
In indagini preliminari: giudice per le indagini preliminari. Se pronunciata sentenza: il giudice competente sulla impugnazione o opposizione.
Se la richiesta è respinta, si può ricorrere in Cassazione?
Sì, comma 6 prevede espressamente ricorso per cassazione contro ordinanza che respinge la restituzione.