Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 178 - Articolo 178 Codice di Procedura Penale: Nullità di ordine genera…→Cod. proc. pen. art. 180 - Art. 180 c.p.p.: Regime delle altre nullità di ordine generale→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 177 Codice di Procedura Penale: Tassatività→Articolo 181 Codice di Procedura Penale: Nullità relative→Art. 176 c.p.p.: Effetti della restituzione nel termine→Articolo 182 Codice di Procedura Penale: Deducibilità delle nullità→Articolo 175 Codice di Procedura Penale: Restituzione nel termine→Art. 183 c.p.p.: Sanatorie generali delle nullità→Art. 174 c.p.p.: Prolungamento dei termini di comparizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le nullità assolute sono insanabili e rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento penale.
Ratio
Le nullità assolute rappresentano i vizi più gravi nel procedimento penale, quelli che ledono i fondamenti della legalità e della giustizia. Quando manchi l'iniziativa del pubblico ministero, l'imputato non è stato neppure informato di essere sottoposto a procedimento; quando manca la citazione, non c'è nemmeno il presupposto della sua partecipazione consapevole. Questi vizi colpiscono l'essenza del diritto di difesa garantito dalla Costituzione e non possono essere sanati da atti successivi o da omissioni della parte.
Analisi
L'articolo 179 c.p.p. struttura il regime delle nullità assolute in due commi. Il comma 1 elenca i vizi che determinano nullità assoluta e insanabile: le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lett. a) (riguardanti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale), le nullità derivanti da omessa citazione dell'imputato, e quelle derivanti dall'assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria. Il comma 2 aggiunge che sono altresì insanabili le nullità che specifiche disposizioni di legge qualifichino esplicitamente come assolute. L'elemento comune è che queste nullità sono rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza necessità che la parte le deduca.
Quando si applica
Le nullità assolute sono rilevabili in qualsiasi momento: nelle indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel dibattimento, in appello, in cassazione, e persino dopo la sentenza definitiva se il vizio sussiste. Ad esempio, se il pubblico ministero non ha mai avviato un'inchiesta formale ma il processo prosegue lo stesso, il giudice deve rilevare d'ufficio il vizio e pronunciarsi sulla nullità. Oppure, se l'imputato è latitante e non è stato neppure citato formalmente, la nullità è assoluta e rilevabile in qualunque momento.
Connessioni
L'articolo 179 c.p.p. si collega direttamente agli articoli 177 (tassatività), 178 (nullità previste), 180 (regime delle altre nullità), 181 (nullità relative), 185 (effetti della dichiarazione di nullità). Rimanda inoltre all'articolo 627 c.p.p. per i rimedi contro la sentenza e agli articoli 424 e seguenti sul giudizio abbreviato. La norma è ispirata dai principi costituzionali (art. 24, 111 Cost.) sul diritto di difesa e sul giusto processo.
Casi pratici
Caso 1: Filano è rinviato a giudizio per appropriazione indebita
Tuttavia, il pubblico ministero non ha mai formalmente aperto un'inchiesta né notificato l'avviso di conclusione indagini: il procedimento è iniziato per errore, senza la dovuta iniziativa del pubblico ministero. Al dibattimento, il difensore di Filano eccepisce il vizio. Anche se nessuno l'ha rilevato, il giudice deve riconoscere d'ufficio la nullità assoluta e dichiarare il procedimento invalido ab initio, perché manca il fondamento dell'azione penale.
Caso 2: Tizio è imputato in un procedimento per corruzione
Il giudice scopre che Tizio non è mai stato citato formalmente al dibattimento, neppure in contumacia. Questa omissione comporta una nullità assoluta per mancanza della citazione dell'imputato, uno dei pilastri del diritto di difesa. Il giudice rileva d'ufficio il vizio in qualunque momento, anche se nessuna parte l'ha eccepito, e dichiara nulla tutta la procedura successiva all'omissione della citazione.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra nullità assoluta e nullità relativa?
La nullità assoluta è insanabile, non può essere convalidata e viene rilevata d'ufficio dal giudice in ogni momento. La nullità relativa può essere sanata, viene rilevata su eccezione di parte e deve essere eccepita entro termini specifici per non decadere.
Il mio avvocato deve eccepire la nullità assoluta o la rileva il giudice automaticamente?
Il giudice la rileva d'ufficio. Non è necessario che tu o il tuo avvocato l'eccepiate. Anzi, il giudice ha il dovere di rilevarla anche se nessuno l'ha segnalata, in qualunque momento del procedimento.
Se la nullità assoluta non è stata rilevata in primo grado, posso farla valere in appello?
Sì. La nullità assoluta è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche per la prima volta in appello o in cassazione. Il giudice di ogni livello deve rilevarla d'ufficio se non è stata ancora dichiarata.
Quali sono gli esempi principali di nullità assoluta?
Mancanza dell'iniziativa del pubblico ministero, omessa citazione dell'imputato, assenza ingiustificata del difensore obbligatorio, e qualunque altra nullità esplicitamente qualificata come assoluta da disposizioni specifiche di legge.
Una nullità assoluta può mai essere sanata da atti successivi?
No, per definizione le nullità assolute sono insanabili. Non possono essere coperte da comportamenti successivi, dalla partecipazione consapevole della parte o da altre forme di convalida, a differenza delle nullità relative.