Art. 179 c.p. Condizioni per la riabilitazione
In vigore dal 1° luglio 1931
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia si in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.
Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4)
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
:1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
:2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
:(1) così sostituite dalle attuali: “almeno tre anni” dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145
:(2) così sostituite dalle attuali: “almeno otto anni” dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145
:(3) soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145
:(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145
In sintesi
Stabilisce i requisiti di tempo e buona condotta per ottenere la riabilitazione penale dopo l'esecuzione della pena.
Ratio legis
L'art. 179 c.p. incarna la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. La riabilitazione rappresenta lo strumento attraverso cui l'ordinamento riconosce formalmente il percorso di reinserimento sociale del condannato, consentendogli di liberarsi dagli effetti penali residui della condanna — in primis le pene accessorie e le incapacità giuridiche — una volta dimostrata una effettiva e stabile rielaborazione del proprio passato criminale. Non si tratta dunque di un mero decorso del tempo, ma di un giudizio prognostico sulla personalità del soggetto.
Analisi
La norma articola tre soglie temporali graduate in ragione della pericolosità del condannato: tre anni per il caso ordinario, otto per il recidivo qualificato, dieci per le categorie criminologiche più gravi (delinquente abituale, professionale o per tendenza). Il dies a quo varia a seconda della situazione: per il condannato ordinario decorre dall'estinzione della pena principale; per i delinquenti abituali e assimilati, dalla revoca dell'ordine di assegnazione alla misura di sicurezza detentiva. Nei casi di sospensione condizionale, il legislatore ha introdotto un meccanismo di coordinamento: il termine di tre anni decorre contestualmente al periodo di sospensione, evitando un'ingiustificata duplicazione di attesa. La disposizione del quinto comma — relativa al quarto comma dell'art. 163, concernente la sospensione condizionale con lavoro di pubblica utilità — introduce invece un automatismo condizionato: la riabilitazione consegue allo scadere dell'anno, purché ricorrano le altre condizioni.
Le cause ostative al comma 6 operano in modo autonomo rispetto al decorso del tempo: la presenza di una misura di sicurezza non revocata (escluse espulsione e confisca) e il mancato adempimento delle obbligazioni civili da reato precludono la riabilitazione anche quando il termine sia abbondantemente decorso. Quest'ultima preclusione ammette però una valvola di salvezza: l'impossibilità oggettiva e non imputabile di adempiere.
Quando si applica
L'art. 179 c.p. si applica a qualsiasi condannato che abbia espiato la pena principale (o che questa si sia estinta per altra causa, es. amnistia, indulto, prescrizione della pena) e voglia ottenere la cancellazione delle pene accessorie e delle incapacità civili e giuridiche derivanti dalla condanna. La competenza a concedere la riabilitazione spetta al Tribunale di sorveglianza, su istanza del condannato. Il giudice valuta in concreto le prove di buona condotta, con ampia discrezionalità.
Connessioni normative
L'art. 179 c.p. va letto in combinato disposto con: l'art. 178 c.p. (effetti della riabilitazione: estinzione delle pene accessorie e delle incapacità); l'art. 99 c.p. (recidiva, ai cui capoversi rimanda per l'innalzamento a 8 anni); l'art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena, richiamato nei commi 4 e 5); gli artt. 102-109 c.p. (delinquenza abituale, professionale e per tendenza); nonché le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) in tema di procedimento di sorveglianza.
Domande frequenti
Dopo quanti anni si può chiedere la riabilitazione penale?
In via ordinaria occorrono almeno 3 anni dall'estinzione della pena principale. Il termine sale a 8 anni per i recidivi qualificati (art. 99, commi 2 e seguenti c.p.) e a 10 anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Cosa si intende per 'prove effettive e costanti di buona condotta'?
È una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza che tiene conto di elementi concreti: regolare attività lavorativa, assenza di nuovi procedimenti penali, partecipazione a percorsi di reinserimento, adempimento delle obbligazioni civili e comportamento complessivo nel periodo successivo alla pena.
Il mancato risarcimento della vittima impedisce la riabilitazione?
Sì. Chi non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (es. risarcimento del danno, restituzioni) non può ottenere la riabilitazione. Fa eccezione solo chi dimostra l'impossibilità oggettiva e non imputabile di adempierle.
La riabilitazione cancella completamente il casellario giudiziale?
La riabilitazione estingue le pene accessorie e le incapacità giuridiche conseguenti alla condanna (art. 178 c.p.), ma non elimina la condanna dal casellario giudiziale. Essa rimane visibile per i casi in cui la legge prevede il certificato integrale.
Cosa succede se, dopo la riabilitazione, si commette un nuovo reato?
Ai sensi dell'art. 180 c.p., la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, un delitto non colposo per il quale venga inflitta una pena detentiva per un tempo non inferiore a tre anni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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