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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Reati commessi in aula sono perseguibili dal pubblico ministero come qualsiasi altro reato.
  • Il PM può disporre arresto dell'autore se sussistono i presupposti (art. 380-381 c.p.p.).
  • I testimoni non possono essere arrestati per quello che dicono durante la deposizione.
  • L'immunità testimoniale tutela la libertà di espressione in aula.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 476 c.p.p. – Reati commessi in udienza

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti.

2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

In sintesi

  • Reati commessi in aula sono perseguibili dal pubblico ministero come qualsiasi altro reato.
  • Il PM può disporre arresto dell'autore se sussistono i presupposti (art. 380-381 c.p.p.).
  • I testimoni non possono essere arrestati per quello che dicono durante la deposizione.
  • L'immunità testimoniale tutela la libertà di espressione in aula.

Se un reato è commesso in udienza, il PM procede secondo legge. Eccezione: testimone non è arrestabile per il contenuto della sua deposizione.

Ratio

L'articolo disciplina la risposta penale-processuale a condotte illecite commesse durante l'udienza. Il principio generale è che nessuno è immune da persecuzione se commette reati in aula: violenza, minacce, falsa testimonianza, sono perseguibili. Tuttavia, esiste un'eccezione cruciale per i testimoni, fondata sulla libertà e sulla serenità della prova testimoniale. Se un testimone rischiasse arresto per il contenuto della sua deposizione, sarebbe scoraggiato a deporre sinceramente, compromettendo il diritto alla prova e alla verità processuale.

Analisi

Il comma 1 demanda al PM la vigilanza durante l'udienza. Se il PM (o altre parti) osservano una violenza, minaccia, ingiuria verso il giudice o un partecipante, il PM procede secondo le norme generali di arresto in flagranza (art. 380-381 c.p.p.) o di denuncia. Il comma 2 sgombra il campo da dubbi: il testimone che depone ha un'immunità speciale dal divieto di arresto per reati inerenti la deposizione. Se il testimone cita fatti falsi, il reato è falsa testimonianza (art. 371 c.p.), punibile in sede ordinaria, ma l'arresto in udienza è impermesso; le prosecuzioni saranno successive.

Quando si applica

Un teste, durante il suo esame, è insultato da un avvocato. Il teste, esasperato, tira un pugno all'avvocato. Il PM, assistito dal carabiniere in aula, arresta il teste per violenza privata. Un altro esempio: un testimone, per tutelare un amico, mente deliberatamente sul suo alibi. Il giudice nota la contraddizione. Benché il teste abbia commesso falsa testimonianza (reato grave), non può essere arrestato during l'udienza. Il PM documenterà i fatti e procederà per direttissima dopo il dibattimento.

Connessioni

Art. 380-381 c.p.p., arresto in flagranza. Art. 371 c.p., falsa testimonianza. Art. 372 c.p., falsa testimonianza del testimone reso contumace. Art. 207 c.p.p., dichiarazioni di testimoni (cap. generale). Art. 503 c.p.p., dichiarazioni dell'imputato (analoghe immunità non si applicano).

Casi pratici

Caso 1: Un'udienza in tema di diffamazione

Il testimone Tizio, durante la sua deposizione, accusa il PM di malafede. Il PM, indignato, lo insulta pesantemente. Tizio risponde con un'ingiuria grave. Il giudice osserva questo scambio teso. Il PM può procedere per l'ingiuria di Tizio formalmente, ma non ha potere di arrestarlo in quel momento per il suo insulto. Però, se Tizio si alza e minaccia fisicamente il PM, colpendolo, allora il PM (avvalendosi del carabiniere presente) può disporne l'arresto in flagranza per violenza privata.

Caso 2: Un processo per frode

Il testimone Caio, cooptato dall'imputato, mente deliberatamente su una ricevuta cruciale. Afferma (falsamente) di averla vista, quando non era presente. Il giudice intravede la falsità dalle altre testimonianze. Caio ha commesso falsa testimonianza, reato grave. Tuttavia, l'art. 476 comma 2 proibisce il suo arresto durante l'udienza. Il PM annota i fatti, avverte Caio della responsabilità, e procede in seguito (tipicamente con direttissima dopo il processo civile/penale dove la testimonianza era rilevante).

Domande frequenti

Se un avvocato picchia qualcuno in aula, può essere arrestato?

Sì, il PM (assistito dalle forze dell'ordine presenti) può disporre l'arresto in flagranza secondo art. 380-381 c.p.p. La violenza in aula è punibile come qualsiasi altro reato.

Un testimone può essere arrestato se mente durante la deposizione?

No, l'art. 476 comma 2 lo protegge. Sebbene la falsa testimonianza sia reato, il testimone non è arrestabile in udienza. La prosecuzione penale avverrà dopo il processo.

Chi vigila sul rispetto dell'ordine in aula?

Il presidente del tribunale ha il potere disciplinare (allontanamento, ammende simboliche). Il PM ha competenza per persecuzione penale di reati gravi. Le forze dell'ordine (carabinieri, polizia) garantiscono la sicurezza.

Se l'imputato commette reato in aula, come si procede?

Il PM procede secondo il rito ordinario (arresto in flagranza se grave, denuncia altrimenti). L'imputato non ha l'immunità riconosciuta ai testimoni, salvo diritti di difesa durante il dibattimento.

Qual è il senso dell'immunità del testimone?

Tutela la libertà di parola del testimone, incoraggiandolo a deporre sinceramente senza paura di arresto immediato per affermazioni (anche false). La responsabilità penale è rimessa a iter separato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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