Testo dell'articoloVigente
Art. 475 c.p.p. – Allontanamento coattivo dell’imputato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Allontanamento coattivo dell’imputato
1. L’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del presidente.
2. L’imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
3. L’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall’aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'imputato che persiste nel comportarsi in modo scorretto è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente, restando rappresentato dal difensore.
Ratio
L'articolo bilancia il diritto di partecipazione del'imputato con il dovere della corte di mantenere l'ordine e la dignità del processo. Se l'imputato adopera violenza verbale, minacce, ingiurie, o condotta gravemente scorretta, il giudice ha il potere (non il dovere automatico) di allontanarlo temporaneamente dall'aula. Questa misura mira a proteggere il diritto al giusto processo, non a punire l'imputato. Per questo motivo, la rappresentanza mediante avvocato continua, e la riammissione è sempre possibile.
Analisi
Il comma 1 prevede un procedimento graduato: ammonimento iniziale, poi allontanamento se il comportamento scorretto persiste. L'ordinanza è il provvedimento formale; deve essere motivata (ragioni del disturbo). Il comma 2 chiarisce che l'allontanamento non interrompe la difesa processuale: l'avvocato continua a rappresentare l'imputato e a fare memorie. Il comma 3 permette riammissione in qualsiasi momento, anche di ufficio. Se l'allontanamento si ripete, il giudice può escalare a espulsione dall'intero dibattimento (con eccezione solo per dichiarazioni spontanee).
Quando si applica
Un imputato, durante l'interrogatorio, insulta il giudice e minaccia testimoni. Il presidente lo ammonisce: 'Imputato, deve mantenere il silenzio e il rispetto'. L'imputato continua, urla. Il presidente ordina l'allontanamento. L'imputato esce dalla sala, l'avvocato rimane e prosegue la difesa. Dopo un'ora, l'imputato chiede di rientrare, ammettendo l'errore. Il giudice lo riammette. Un altro caso: Caio, durante la sua deposizione, aggredisce verbalmente il PM. L'aula è turbata. Il presidente ordina espulsione dal dibattimento; Caio non potrà rientrare, salvo per una eventuale dichiarazione finale (art. 523 comma 5).
Connessioni
Art. 474 c.p.p., diritto di assistenza alla persona. Art. 503 c.p.p., dichiarazioni spontanee dell'imputato. Art. 523 comma 5 c.p.p., ultima parola dell'imputato. Art. 127 c.p.c. (ricorso per cassazione). Art. 491 c.p.p., discussione in dibattimento.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è imputato di frode
Durante la deposizione di un testimone, ripetutamente interrompe, insulta il giudice e minaccia il testimone di 'farla pagare dopo'. Il presidente lo ammonisce due volte. Tizio continua. Il presidente ordina ordinanza di allontanamento. Tizio viene accompagnato fuori dall'aula dalla polizia giudiziaria. L'avvocato di Tizio rimane, conclude la difesa, presenta memorie. Dopo due ore, il giovane imputato chiede perdono tramite il suo avvocato e promette migliore condotta. Il giudice lo riammette, e il processo prosegue con la sua partecipazione.
Caso 2: Caso 2
Caio è imputato di violenza; durante il suo interrogatorio, aggredisce verbalmente il giudice istruttore, pronuncia minacce esplicite, e minaccia di suicidio nella sala. Il presidente ordina immediatamente l'allontanamento. Per la gravità della condotta reiterata e il pericolo di ulteriore disturbo, il giudice ordina inoltre che Caio non possa essere riammesso se non per rendere l'ultima dichiarazione finale prevista dalla legge. Caio rimane in carcere o in luogo di custodia; al termine del dibattimento, gli è concesso un breve diritto di parola finale.
Domande frequenti
Quando può un giudice allontanare l'imputato dall'aula?
Solo se l'imputato, dopo ammonimento, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza (violenza verbale, minacce, insulti gravi).
Se l'imputato è allontanato, il processo continua lo stesso?
Sì, il processo continua. L'avvocato dell'imputato rimane e lo rappresenta. L'imputato non perde diritti di difesa, solo la partecipazione fisica temporanea.
L'imputato allontanato può rientrare in aula?
Sì, in qualunque momento, anche di ufficio. Basta che il presidente ritenga cessato il motivo del disturbo o che l'imputato prometta migliore condotta.
Qual è la differenza tra allontanamento e espulsione?
L'allontanamento è temporaneo; l'espulsione è definitivapër quel dibattimento. L'espulso può partecipare solo al momento delle dichiarazioni finali (art. 523).
L'allontanamento è una punizione processuale?
No, è una misura per mantenere l'ordine del processo. Non è sanzionatori a livello penale (non è multa né carcere). Se la condotta è reato, il PM potrebbe procedere separatamente.