Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 470 c.p.p. – Disciplina dell’udienza

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Disciplina dell’udienza

1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero.

2. Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

In sintesi

  • Il presidente esercita la disciplina dell'udienza e dirige il dibattimento
  • Decide questioni senza formalità rigorose (meno burocratico possibile)
  • In sua assenza, la disciplina è esercitata dal Pubblico Ministero
  • Può avvalersi della forza pubblica per fare eseguire i provvedimenti
  • La forza pubblica dà esecuzione immediata ai comandi del presidente o del PM
Indice dei contenuti

Disciplina dell'udienza: il presidente dirige il dibattimento senza formalità, avvalendosi della forza pubblica se necessario.

Ratio

L'udienza è il momento cruciale dove si concretizza l'accertamento della verità. Ha bisogno di un 'arbitro' che garantisca ordine, rispetto dei tempi, equilibrio fra le parti. La figura del presidente è questa. La menzione del 'senza formalità' non significa anarchia: significa invece agilità interpretativa delle regole, capacità di adattarsi, pragmatismo. La possibilità di ricorrere alla forza pubblica è il pungolo che rende i provvedimenti presidenziali effettivi, non meramente nominali.

Analisi

Il primo comma attribuisce al presidente due funzioni: 'disciplina dell'udienza' (ordine, decoro, rispetto tempi) e 'direzione del dibattimento' (svolgimento logico, ordine domande, ammissibilità prove). La formula 'decide senza formalità' è chiave: non serve verbale di giunta, non serve motivazione estesa, non serve ricorso a procedure complicate. Pragmatismo. La sostituzione del PM in assenza del presidente è una garanzia di continuità. Il secondo comma legitima il ricorso alla forza pubblica come mezzo coercitivo 'ove occorra'.

Quando si applica

Tizio e Caio sono imputati. Durante l'udienza, Tizio interrompe continuamente il presidente con grida e insulti. Il presidente ordina il silenzio. Tizio persiste. Il presidente chiama la forza pubblica, che fa sedere Tizio in aula garantendone la quiete. Sempronio è testimone. Viene interrogato dal PM, che gli chiede di descrivere come ha visto il fatto. Sempronio divaga e racconta cose irrilevanti. Il presidente, senza formalità, lo interrompe: 'Rispondi solo a quello che le chiedo'. Il dibattimento procede agile. Se il presidente si sente male, il giudice sceglie se rinviare o designa il PM a garantire ordine in udienza.

Connessioni

Rimanda agli articoli 21 regolamento (ruolo del presidente), 378 (poteri del PM in dibattimento), 131 (giudice), 60-84 (notificazioni e comunicazioni cui la forza pubblica dà corso), 471 (pubblicità dell'udienza e suoi limiti). È norma fondamentale per il buon esito di tutto il dibattimento.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Durante il dibattimento di Mevio per un reato di minaccia, il pubblico ministero e l'avvocato difensore iniziano a litigare aspramente su una questione di ammissibilità della prova. Il tono sale, gli insulti si avvicinano. Il presidente del tribunale, senza compilare moduli o aspettare che avvocati si accordino, ordina oralmente: 'Avvocato, basta. PM, la domanda è ammessa. Procediamo col prossimo testimone'. Le parti ubbidiscono. Non è stata burocraticamente formale, ma è stata efficace.

Caso 2: Filano è imputato di violenza privata

Una persona convocata a testimoniare, il signor Tizio, si rifiuta di entrare in aula, dicendo che ha paura di Filano. Il presidente, valutando il comportamento, decide che Tizio deve restare in aula, ma lontano da Filano, e che la sua testimonianza avverrà in posizione protetta. Chiama la forza pubblica, che accompagna Tizio in aula garantendo la sua sicurezza. Se Tizio continua a creare disordine, può essere espulso dall'aula.

Domande frequenti

Il presidente può espellere una persona dall'aula durante il dibattimento?

Sì. Se turba l'ordine o viola le regole di comportamento (art. 471), il presidente può ordinargli di andarsene e, se necessario, farsi aiutare dalla forza pubblica.

Il presidente può decidere questioni senza ascoltare i difensori?

No. L'assenza di 'formalità' non significa assenza di contraddittorio. Il presidente decide, ma dopo aver sentito le parti. La 'non formalità' riguarda la procedura, non il merito della decisione.

Se il presidente si ammala durante il dibattimento, cosa succede?

Se è grave, il presidente dispone il rinvio dell'udienza. Se è lieve e temporaneo, può delegare al PM la disciplina temporanea mentre il dibattimento prosegue (art. 470 comma 1).

Posso protestare contro una decisione del presidente presa senza formalità?

Durante il dibattimento, puoi contestarla verbalmente. Se ritieni che sia errata di diritto, puoi denunziare cassazione dopo la sentenza finale.

La forza pubblica può usare violenza per eseguire ordini del presidente?

Solo se necessaria e proporzionata. Se una persona si rifiuta pacificamente di obbedire, l'uso della forza è limitato al minimo indispensabile. Se è già seduto, la forza non è necessaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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