Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 470 c.p. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

In sintesi

  • Tutela della circolazione di beni attraverso loro etichettatura/autenticazione pubblica
  • Reato di ricettazione di beni con impronte false, separato da contraffazione originaria
  • Copre sia venditori che acquirenti consapevoli di falso
  • Pena identica a quella dei reati di contraffazione (art. 467-469)
Indice dei contenuti

Chiunque pone in vendita o acquista cose con impronte contraffatte di pubblica autenticazione, al di fuori di concorso nei reati precedenti, è punito con le medesime pene.

Ratio

L'art. 470 completa il sistema di protezione della fede pubblica attraverso un meccanismo di «ricettazione qualificata». Non punisce chi contraffà l'impronta (artt. 467-469), ma chi la commercializza senza essere concorso nella contraffazione originaria. La logica è: anche se non hai falsificato il sigillo, sei «colpevole» di ricettazione se vendi beni su cui sai che l'impronta è falsa. L'esempio classico: il negoziante che compra da un grossista merci contraffatte e le rivende sapendo che l'etichetta di autenticazione è falsa; o il compratore online che sa che il certificato CE sulla confezione è falsificato ma la compra comunque per rivenderla.

Analisi

La norma è costruita negativamente: «fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti». Cioè, se sei «concorso» (complice, coautore) nella contraffazione originale, rispondi di art. 467-469 direttamente; se non sei concorso, ma poni in vendita o acquisti «cose sulle quali siano le impronte contraffatte», rispondi di art. 470. La pena è «rispettivamente stabilita per i detti reati»-cioè la medesima: se la contraffazione sarebbe punita con 1-5 anni (art. 468), anche il commercio di cosa con impronta contraffatta è punito 1-5 anni.

Quando si applica

Scenario concreto: una banda falsaria in Cina contraffà certificati di sostenibilità ambientale e li applica su migliaia di elettrodomestici. Il grossista italiano Tizio compra un container di questi frigoriferi sapendo (o dovrebbe sapere) che i certificati sono falsi. Li rivende a una catena di distribuzione. Tizio commette art. 470 (acquisto e vendita di cose con impronte contraffatte), non art. 468 (contraffazione), perché non ha partecipato al falso originale. Pena: 1-5 anni + multa. Un secondo caso: un negoziante compra marche di bollo false da un venditore ambulante e le applica su documenti prima di venderli a clienti ignari. Il negoziante commette art. 470 se consapevole della falsità.

Connessioni

Art. 470 è parte del «sistema di protezione della fede pubblica» come norma di «ricettazione». Si correla con artt. 465-469 (contraffazione e alterazione dei sigilli). È affine a norme di ricettazione ordinaria (art. 648 c.p.-ricettazione di cose provenienti da reato), ma qui specificamente dedicata a beni con impronte contraffatte. Se il bene contraffatto è anche falso (es., medicinale con marchio falso), può concorrere anche con art. 473 c.p. (contraffazione di marchi). Rilevante per tracciabilità e certificazioni ambientali (CITES, FSC, biologico).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio grossista di merci contraffatte

-Tizio è un importatore di merci dalla Cina specializzato in prodotti a basso costo. Riceve un'offerta da un supplier cinese di 5.000 abbigliatori (giacche sportive) con etichetta «Made in Italy» falsa e soprattutto con certificato di conformità CE contraffatto applicato sulla confezione. Sa che l'etichetta e il certificato sono falsi (il supplier gliene offre prova). Comunque acquista a prezzo ribassatissimo. Poi vende il container a una catena di distribuzione italiana, che rivenderà al pubblico. Tizio commette art. 470 (acquisto e vendita fuori concorso: non ha contraffatto lui, ma ha commerciato sapendo di falso). Pena: pari a art. 468 (1-5 anni + multa 200 mila-2 milioni lire). È una forma di ricettazione «qualificata» per impronte contraffatte.

Caso 2: Caio negoziante di beni ausiliari falsi

-Caio gestisce un negozio di ricambi auto in periferia. Un grossista locale, Sempronio, gli offre 200 kit filtri d'aria con etichetta di omologazione (impronta tecnica) contraffatta-filtri che non rispettano davvero gli standard europei, ma hanno la falsa marcatura CE. Caio sa del falso: il prezzo è troppo basso, Sempronio gli dice esplicitamente «tra virgolette che vengono falsificati». Caio li espone in vetrina e li vende. Un cliente chiede garanzia, scopre il falso, denuncia. Caio commette art. 470 (vendita di cose con impronte contraffatte, fuori concorso nella contraffazione originaria). Pena: circa 1-5 anni di reclusione.

Domande frequenti

Art. 470 si applica solo al venditore o anche all'acquirente?

Entrambi. La norma dice «pone in vendita o acquista»-cioè copre il commercio in senso lato. Se acquisti consapevolmente beni con impronte contraffatte per rivenderli, rispondi di art. 470 come venditore; se acquisti per uso personale sapendo il falso, rispondi comunque. L'elemento cruciale è la consapevolezza del falso.

Qual è il confine tra art. 470 (ricettazione) e art. 468 (contraffazione diretta)?

Art. 470 richiede che tu NON sia «concorso» (non partecipi) nella contraffazione originale. Se sei concorso (complice, coautore), rispondi di art. 467-469. Se sei esterno e commerci sapendo il falso, rispondi di art. 470. La distinzione è soggettiva: chi ha partecipato al falso vs. chi ha solo commerciato il falso.

Serve la «consapevolezza» del falso per art. 470, o basta negligenza?

Serve il dolo (consapevolezza): devi sapere, o dovere ragionevolmente sapere, che l'impronta è contraffatta. Se compri in buona fede (es., documentazione autentica del supplier, prezzo di mercato), non commetti art. 470. Se il prezzo è sospettosamente basso o il supplier è noto falsario, la consapevolezza è presunta.

Un cliente che compra un prodotto con falsa certificazione CE è responsabile per art. 470?

Normalmente no, se è buona fede genuina. Art. 470 presuppone dolo (consapevolezza del falso). Un cliente retail che compra in negozio e non sa che il certificato CE è falso non commette reato. Il negoziante che vende consapevolmente sì.

Può una azienda essere responsabile per art. 470 se un dipendente compra inconsapevolmente?

La responsabilità amministrativa dell'ente (D.L. 2001/N. 231) può applicarsi se il dipendente agisce nel suo ambito lavorativo. Per quanto riguarda il reato personale (art. 470), serve il dolo del soggetto: se il dipendente compra in buona fede (prova documentaria falsa convincente), non commette reato; ma l'ente può essere responsabile se manca supervisione o controlli antiriciclaggio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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