Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale .

In sintesi

  • Tutela della proprietà intellettuale e industriale (marchi, brevetti, disegni, modelli)
  • Protegge sia marchi che brevetti nazionali e internazionali
  • Pena: reclusione fino a 3 anni, multa fino a 4 milioni lire
  • Rilevante per false etichette di lusso, software piratato, contraffazione industriale
Indice dei contenuti

Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali è punito con reclusione fino a tre anni e multa.

Ratio

L'art. 473 è il caposaldo della protezione penale della proprietà industriale e intellettuale nel Codice Penale italiano. Protegge marchi registrati (simboli distintivi di imprese), brevetti (invenzioni), disegni e modelli (aspetto visivo di prodotti). La norma tutela sia il diritto dell'inventore/imprenditore (incentiva l'innovazione) che l'interesse dei consumatori (evita inganno e frode). La contraffazione di marchi/brevetti è un'offesa economica massiccia (miliardi di euro annui globalmente) e criminalità organizzata internazionale. L'art. 473 persegue tanto chi produce il falso quanto chi lo usa consapevolmente (importa, vende, distribuisce). La norma distingue fra «contraffazione» (falso) e «alterazione» (modifica del vero marchio).

Analisi

Il primo comma punisce: (a) chi contraffà o altera «marchi o segni distintivi» di opere dell'ingegno/prodotti industriali, nazionali/esteri, con dolo; (b) chi usa marchi/segni contraffatti/alterati senza concorso nella contraffazione. Pena: reclusione fino a 3 anni + multa fino a 4 milioni lire. Il secondo comma estende la fattispecie a chi contraffà «brevetti, disegni o modelli industriali» (brevetti per invenzioni meccaniche, disegni per aspetto estetico, modelli per funzione) con pena identica. Il terzo comma inserisce una «condizione di applicabilità»: «Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale»-cioè il marchio/brevetto deve essere registrato/protetto legittimamente, non generico o scaduto.

Quando si applica

Scenario concreto: una fabbrica abusiva in Puglia produce borse falsificate marca «Gucci» (marchio registrato internazionalmente). Riproduce la GG interlacciata, il logo, gli intagli. Distribuisce le borse a commercianti ambulanti che le vendono a turisti. Sia il produttore che i commercianti commettono art. 473, primo comma (contraffazione di marchio distintivo): reclusione fino a 3 anni. Oppure: un informatico pirata il software di Adobe Photoshop e vende copie con numero di serie contraffatto (il numero di registrazione è falsificato). Commette art. 473, primo comma (contraffazione di segno distintivo del prodotto software). Terzo scenario: una società italiana brevetta un processo di lavorazione acciaio; un concorrente tedesco lo contraffa leggermente (modifica alcuni parametri) e lo commercia in Italia. La società italiana chiede sequestro penale per art. 473, secondo comma (contraffazione di brevetto).

Connessioni

Art. 473 è fulcro della proprietà industriale penale. Si correla con: Codice della Proprietà Industriale (D.L. 2005/N. 30-marchi, brevetti, disegni); Legge copyright (L. 1941/N. 633-diritti d'autore); Convenzioni internazionali (WIPO-World Intellectual Property Organization, Convenzione di Parigi 1883). Inoltre, art. 474 c.p. (commercio di prodotti contraffatti-ricettazione); art. 640 c.p. (truffa, se il falso è venduto come vero); art. 648 c.p. (ricettazione ordinaria). Rilevante per operazioni ICQRF, Interpol, Europol su contraffazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio fabbrica di borse false

-Tizio gestisce una fabbrica di pelletteria abusiva in provincia di Napoli. Produce borse falsificate marca «Louis Vuitton» (marchio registrato internazionalmente). Riproduce fedelmente il monogramma LV, i materiali (pelle sintetica che simula cuoio monogram), le cuciture, i cartellini. Produce 5.000 borse all'anno, le distribuisce a commercianti ambulanti in spiagge turistiche (Sorrento, Positano). I turisti acquistano credendo di avere vere LV; in realtà sono contraffazione. Tizio commette art. 473, primo comma (contraffazione di marchio distintivo di prodotto industriale): reclusione fino a 3 anni + multa fino a 4 milioni lire. I commercianti che le vendono commettono art. 474 c.p. (introduzione/commercio di prodotti contraffatti) con pena 2 anni. L'operazione è scoperta dalla Finanza; sequestro di 2.000 borse e macchinari di produzione.

Caso 2: Caio sviluppatore di software pirato

-Caio è uno sviluppatore software esperto in reverse-engineering. Una software house tedesca brevetta un algoritmo di compressione dati proprietario (brevetto riconosciuto in Italia). Caio duplica l'algoritmo con minime modifiche «non sostanziali» e lo integra in un software libero (es., libreria open-source). Appone falsi numero di registrazione e certificato di autenticità (marchio/segno distintivo falsificato). Lo distribuisce online a prezzo scontato (5 euro vs. 300 dell'originale). Migliaia di aziende lo scaricano ignorando la contraffazione. Caio commette art. 473, secondo comma (contraffazione di brevetto + segno distintivo falsificato): reclusione fino a 3 anni. Se inoltre vende licenze false con certificati falsificati, aggiunge art. 476 c.p. (falso in atto pubblico).

Domande frequenti

Quale differenza tra art. 473 (contraffazione) e art. 474 (commercio di prodotti contraffatti)?

Art. 473 punisce chi produce il falso (contraffazione) o lo usa per la prima volta. Art. 474 punisce chi commercia il falso senza aver partecipato alla contraffazione originaria (ricettazione qualificata). Il produttore risponde di art. 473; il commerciante (ambulante, negoziante) risponde di art. 474 (pena più lieve: fino a 2 anni).

Un marchio estero (es., marchio tedesco registrato solo in Germania) può essere protetto da art. 473 in Italia?

Sì, purché il marchio sia registrato presso uffici internazionali (WIPO, EUIPO per marchi UE). Art. 473 protegge marchi «nazionali o esteri» purché legittimamente registrati. Un marchio registrato solo in Germania è protetto anche in Italia se Italia è parte della Convenzione di Parigi (lo è).

Cosa si intende per «alterazione» di un marchio?

Alterazione: modifichi il marchio esistente (es., cambii i colori della GG Gucci, aggiungi una scritta, modifichi il logo). Non è copia esatta, ma variazione intenzionale del marchio registrato per «eludere» l'ovvietà del falso. Art. 473 punisce sia contraffazione (copia esatta) che alterazione (modifica consapevole).

Un consumatore che scopre di aver comprato un falso può rivalersi contro il commerciante?

Sì: (1) denuncia penale per art. 474 c.p. (commercio di falso); (2) azione civile per danno patrimoniale e morale (art. 1218 c.c., art. 1225 c.c.); (3) risarcimento per «dolo» (il commerciante ha ingannato). Il marchio titolare (es., Gucci) può anche citare il commerciante direttamente per violazione diritti IP.

Se altero un marchio molto leggermente (cambio una linea), rimango in art. 473?

Sì, se il cambio è intenzionale per confondere il consumatore. Art. 473 copre sia contraffazione esatta che alterazione. L'elemento chiave è il dolo: intendevi ingannare il consumatore facendogli sembrare il prodotto autentico? Se sì, art. 473. Se alteri per scopo creativo/artistico diverso dall'inganno, potrebbe non essere reato (ma è raro).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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