← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 475 c.p. Pena accessoria

In vigore dal 1° luglio 1931

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Pena accessoria di carattere pubblicistico
  • Applicabile ai delitti di falsità negli articoli 473-474
  • Finalità di deterrenza generale e stigmatizzazione sociale

La condanna per falsità in atti pubblici comporta la pubblicazione della sentenza come pena accessoria aggiuntiva.

Ratio

L'articolo 475 c.p. prevede una pena accessoria — la pubblicazione della sentenza — per i delitti di falsità in atti pubblici. La finalità è molteplice: deterrenza generale (comunicare al pubblico la gravità del reato), stigmatizzazione del responsabile, e trasparenza amministrativa. La pubblicazione rappresenta un'aggiunta punitiva rispetto alla reclusione, incidendo sulla reputazione personale e professionale.

Analisi

La norma non specifica le modalità di pubblicazione, rimesse alla giurisprudenza e alle disposizioni di esecuzione della pena. La pena accessoria si applica automaticamente (sentenza non disponibilità discrezionale), in capo a chiunque sia condannato per i delitti di falsità materiale in atti pubblici (art. 476) e falsità ideologica (art. 479). Nessuna distinzione per gravità del fatto: la pubblicazione è conseguenza del reato, non della pena detentiva inflitta.

Quando si applica

Ogni qual volta il giudice condanni per falsità negli articoli 473-474 (non applicabile ad altre fattispecie), deve pronunciare anche la pena accessoria. Esempi: falsificazione di documenti ufficiali, falsità materiale in certificati contabili, alterazione di atti pubblici.

Connessioni

Richiamati gli articoli 473 (falsità materiale in atti pubblici), 474 (falsità in copie di atti), 476 (falsità da pubblico ufficiale), 479 (falsità ideologica da pubblico ufficiale). La pubblicazione della sentenza è anche prevista per altri reati (art. 199 c.p. per estorsione) come sanzione supplementare di carattere generale.

Domande frequenti

La pubblicazione della sentenza è una pena detentiva o aggiuntiva?

È una pena accessoria aggiuntiva, cioè accompagna la reclusione senza sostituirla. Si applica automaticamente insieme alla condanna principale.

Dove viene pubblicata la sentenza?

Nei siti istituzionali della magistratura, nel Bollettino Ufficiale della Corte e, in caso di professionisti, nei registri degli Ordini professionali.

Quanto tempo dura la pubblicazione?

La norma non specifica una durata fissa; le modalità e i tempi sono rimessi alla sentenza di condanna e alle normative di esecuzione della pena.

Quali sono i delitti che comportano questa pena?

I delitti di falsità in atti pubblici previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., inclusi falsità materiale e ideologica da pubblico ufficiale.

Un professionista (avvocato, commercialista) può continuare a lavorare dopo la pubblicazione?

La pubblicazione della sentenza non impedisce direttamente il lavoro, ma comporta conseguenze disciplinari da parte dell'Ordine professionale, che può vietare l'esercizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.