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Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
In vigore dal 1° luglio 1931
Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.
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In sintesi
Il pubblico ufficiale che attesta falsamente fatti in atto pubblico è punito con le pene previste per la falsità materiale.
Ratio
L'articolo 479 c.p. punisce la falsità ideologica da pubblico ufficiale in atti pubblici. Diversamente dalla falsità materiale (modifica della forma), qui il documento è formalmente autentico ma il suo contenuto dichiarativo è falso. Il pubblico ufficiale attesta come vero un fatto che non è avvenuto o omette dichiarazioni ricevute, tradendo il suo ruolo certificativo. La norma utilizza le medesime pene dell'articolo 476 perché la lesione della fiducia pubblica è eguale.
Analisi
La norma punisce cinque comportamenti specifici: (1) attestare falsamente che un fatto è stato compiuto dal pubblico ufficiale stesso; (2) attestare falsamente che un fatto è avvenuto alla sua presenza; (3) attestare come ricevute dichiarazioni a lui non rese; (4) omettere dichiarazioni ricevute; (5) alterare dichiarazioni ricevute. Tutti questi comportamenti falsano il contenuto fattuale dell'atto. Le pene rimandano all'articolo 476 (uno-sei anni, aggravate a tre-dieci se l'atto fa fede fino a querela).
Quando si applica
Applicazioni concrete: verbalizzante che attesta falsamente un fatto della notificazione di un atto, funzionario che certifica falsamente il compimento di un procedimento amministrativo, ufficiale di polizia che omette dichiarazioni confessorie ricevute durante un interrogatorio, notaio che altera le dichiarazioni delle parti ricevute durante la stipulazione.
Connessioni
Articolo 476 punisce la falsità materiale da pubblico ufficiale (medesime pene). Articolo 480 punisce la falsità ideologica in certificati amministrativi (pena minore: tre mesi-due anni). Articolo 483 riguarda la falsità ideologica da privato in atto pubblico (pena: fino a due anni). Articolo 321 c.p. (abuso d'ufficio) si applica quando la falsità ideologica avviene per violazione di doveri d'ufficio.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra falsità materiale e ideologica?
La falsità materiale modifica la forma del documento; la falsità ideologica altera il contenuto dichiarativo (fatti, dichiarazioni) senza modificare la forma.
Se un pubblico ufficiale attesta falsamente in un atto che lui stesso ha compiuto un atto, che pena si applica?
Si applica l'articolo 479 c.p., con pene da uno a dieci anni a seconda che l'atto faccia fede fino a querela di falso.
Cosa succede se il pubblico ufficiale omette una dichiarazione importante?
L'omissione è punita alla stregua della falsità ideologica se ha effetto falsante, cioè se altera la realtà dei fatti attestati.
Un privato che attesta falsamente in un atto pubblico è punito diversamente?
Sì, l'articolo 483 c.p. prevede pena fino a due anni (molto minore), o tre mesi se riguarda atti dello stato civile.
Se la falsità ideologica riguarda un atto con fede fino a querela, la pena aumenta?
Sì, secondo l'articolo 476 (cui rimanda l'articolo 479), la pena aumenta da tre a dieci anni.
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