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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 320 - Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico s→Cod. pen. art. 322 - Articolo 322 Codice Penale: Istigazione alla corruzione→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazio→Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere uti→Articolo 319-ter Codice Penale: Corruzione in atti giudiziari→Articolo 319-bis Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi→Articolo 323 Codice Penale: Abuso d’ufficio→Articolo 323-bis Codice Penale: Circostanza attenuante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 321 del codice penale rappresenta il fulcro tecnico attraverso cui il legislatore chiude il cerchio della repressione del fenomeno corruttivo, garantendo che alla punizione del pubblico ufficiale infedele corrisponda quella, speculare, del privato che ne ha sollecitato o assecondato la condotta. La disposizione non descrive una autonoma fattispecie di parte speciale dotata di propri elementi costitutivi, ma opera mediante un rinvio quoad poenam: stabilisce, cioè, che le pene previste per il soggetto qualificato (il corrotto) si applichino anche a chi "dà o promette" l'utilità indebita. Questa tecnica normativa esprime una precisa scelta di politica criminale, fondata sulla equiparazione del disvalore delle due posizioni che compongono il patto corruttivo.
La struttura del rinvio e le fattispecie richiamate
Il testo richiama il primo comma dell'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), l'art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), l'art. 319-bis (circostanze aggravanti), l'art. 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e l'art. 320 (estensione all'incaricato di pubblico servizio). La selezione delle norme richiamate non è casuale: il legislatore parifica la posizione del corruttore a quella del corrotto nelle ipotesi in cui l'accordo illecito presenta una intrinseca bilateralità, escludendo invece dal rinvio quelle figure, come la concussione, in cui il privato non è correo ma vittima della pressione esercitata dal pubblico agente. La differenza è strutturale e non meramente classificatoria: dove vi è libera pattuizione, entrambe le parti rispondono; dove vi è coazione, il privato è soggetto passivo.
Il concorso necessario e la natura bilaterale del reato
La corruzione si configura come reato a concorso necessario proprio, o plurisoggettivo bilaterale: la fattispecie non può perfezionarsi senza la convergenza delle volontà di entrambi i protagonisti. Tuttavia, il legislatore ha preferito non costruire un'unica norma incriminatrice riferita a entrambi, ma due disposizioni distinte e simmetriche, riservando al pubblico agente le norme degli artt. 318 e seguenti e al privato l'art. 321. Tale scelta consente di modulare in modo autonomo, per ciascun correo, l'imputazione, le circostanze e le eventuali cause di non punibilità, senza che la sorte processuale dell'uno trascini necessariamente quella dell'altro.
La condotta del "dare" e del "promettere"
L'art. 321 incrimina due modalità alternative: il dare e il promettere. La promessa, pur non seguita dalla dazione effettiva, è già sufficiente a integrare il reato, che si perfeziona nel momento in cui si raggiunge l'incontro delle volontà sull'oggetto del patto. La dazione successiva costituisce, in linea generale, un post factum che non muta la qualificazione, ma può rilevare ai fini della consumazione e della valutazione complessiva della gravità. Oggetto della dazione o promessa è il "denaro od altra utilità": una formula volutamente ampia, idonea a ricomprendere ogni vantaggio patrimoniale e, secondo l'orientamento prevalente, anche utilità di natura non strettamente economica, purché dotate di una apprezzabile capacità di soddisfare un interesse del pubblico agente.
Corruzione antecedente e susseguente
La disciplina richiamata distingue tradizionalmente tra corruzione antecedente, in cui l'utilità è pattuita prima del compimento dell'atto, e corruzione susseguente, in cui la dazione interviene per un atto già compiuto. La distinzione conserva rilievo sistematico anche per il corruttore, poiché il rinvio dell'art. 321 segue le coordinate delle norme di riferimento. Nella corruzione per l'esercizio della funzione, in particolare, il baricentro si è spostato dal singolo atto alla generale messa a disposizione della funzione pubblica, ampliando l'area di rilevanza penale e, di riflesso, la portata applicativa della norma sul corruttore.
Il bene giuridico tutelato
L'interesse protetto è il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, valori di rango costituzionale presidiati dall'art. 97 della Costituzione. La corruzione lede la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa e altera le condizioni di parità nei rapporti tra privati e potere pubblico. Punire il corruttore non significa soltanto colpire chi trae un vantaggio indebito, ma proteggere la stessa funzione pubblica dalla sua mercificazione, scoraggiando l'offerta che alimenta il mercato illecito dei favori.
Rapporti con la concussione e l'induzione indebita
Il confine più delicato è quello che separa la corruzione dalla concussione e dall'induzione indebita a dare o promettere utilità. Nella concussione il privato subisce una costrizione e non è punito; nell'induzione indebita egli conserva un margine di scelta e, per questo, risponde a titolo autonomo. Nella corruzione, infine, le parti si trovano su un piano paritario e l'iniziativa può provenire indifferentemente dall'uno o dall'altro. La corretta collocazione della fattispecie concreta entro l'una o l'altra cornice incide in modo decisivo sulla punibilità del privato e, dunque, sull'applicabilità dell'art. 321.
La consumazione e il tentativo
Il momento consumativo del reato del corruttore coincide, in linea generale, con il perfezionamento dell'accordo illecito, ossia con l'accettazione della promessa da parte del pubblico agente. La dazione successiva, ove intervenga, costituisce attuazione del patto già concluso. Quando, invece, all'offerta o alla promessa del privato non segua l'accettazione del pubblico ufficiale, non si realizza l'incontro di volontà che caratterizza la corruzione: in tali ipotesi possono venire in rilievo figure diverse, come l'istigazione alla corruzione, che l'ordinamento disciplina autonomamente. La precisa individuazione del momento consumativo assume rilievo pratico ai fini del computo dei termini e della qualificazione della condotta.
La dimensione sistematica nella lotta alla corruzione
L'art. 321 non opera isolatamente, ma si inserisce in un più ampio sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, che comprende fattispecie incriminatrici, circostanze, cause di non punibilità e strumenti di prevenzione. La scelta di punire il corruttore con la stessa pena del corrotto riflette la consapevolezza che il fenomeno corruttivo è alimentato tanto dalla domanda quanto dall'offerta di favori illeciti. Colpire entrambe le parti del patto risponde a una logica di completezza della tutela: senza la sanzione del privato, la repressione del solo pubblico agente lascerebbe impunito uno dei due poli del rapporto, indebolendo l'efficacia complessiva del presidio penale a difesa del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Chi è il soggetto punito dall'art. 321 c.p.?
È punito il privato corruttore, ossia chiunque dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. La norma estende a costui le pene previste per il soggetto pubblico corrotto.
È necessario che il denaro sia effettivamente consegnato?
No. La norma punisce sia il dare sia il promettere. La sola promessa, accettata dal pubblico agente, è sufficiente a integrare il reato, che si perfeziona con l'incontro delle volontà sul patto illecito.
Qual è la differenza con la concussione?
Nella corruzione le parti agiscono su un piano paritario e il privato è correo punibile; nella concussione il privato subisce una costrizione da parte del pubblico agente ed è considerato vittima, quindi non punibile.
Cosa si intende per 'altra utilità'?
La formula è ampia e ricomprende ogni vantaggio idoneo a soddisfare un interesse del pubblico agente. Secondo l'interpretazione prevalente vi rientrano, in linea generale, anche utilità non strettamente patrimoniali.
Perché esistono due norme distinte per corrotto e corruttore?
La scelta consente di trattare in modo autonomo le due posizioni del patto corruttivo, modulando separatamente imputazione, circostanze ed eventuali cause di non punibilità per ciascun correo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate