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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 319-ter - ter Codice Penale: Corruzione in atti giudiziari→Cod. pen. art. 320 - Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico s→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 319-bis Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi→Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione.→Articolo 321 Codice Penale: Pene per il corruttore→Articolo 317-bis Codice Penale: Pene accessorie→Articolo 317 Codice Penale: Concussione→Articolo 322 Codice Penale: Istigazione alla corruzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pubblico ufficiale che abusa dei poteri per indurre qualcuno a dare denaro è punito con reclusione da tre a otto anni.
Ratio
L'articolo 319-quater introduce tutela contro lo sfruttamento abusivo della funzione pubblica. A differenza della corruzione ordinaria (art. 318-319) dove il privato offre spontaneamente, qui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio induce coattivamente il privato a erogare denaro o utilità, configurando un'estorsione mascherata da richiesta istituzionale.
Analisi
Il primo comma punisce il soggetto pubblico che abusa della qualità o dei poteri per indurre a dare o promettere denaro/utilità a sé o a un terzo. Elemento cruciale è l'abuso, ossia l'esercizio distorto della funzione. Il secondo comma prevede pena ridotta (fino a 3 anni) per chi subisce l'induzione e cede, riconoscendo una responsabilità attenuata rispetto al corruttore volontario.
Quando si applica
Si applica quando un funzionario minaccia (esplicitamente o implicitamente) conseguenze negative nel disservizio se non riceve denaro. Esempio: ispettore che richiede pagamento per rilasciare permesso legittimamente dovuto; carabiniere che chiede soldi per non verbalizzare infrazione reale.
Connessioni
Correlato agli articoli 318-319 (corruzione di pubblico ufficiale), articolo 320 (estensione agli incaricati di pubblico servizio), articolo 317 (concussione); differisce dalla concussione per assenza di violenza/minaccia esplicita, configurando invece abuso di autorità in senso lato.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio funzionario comunale, incaricato del rilascio di licenza edilizia, contatta Caio imprenditore edile e gli comunica che la pratica sarà accelerata solo se Caio gli versa 2.000 euro a titolo di «consulenza privata». Caio, credendo di non avere alternative, paga. Configura induzione indebita: Tizio abusa della funzione per ottenere utilità.
Caso 2: Caso 2
Sempronio maresciallo dei carabinieri ferma Mevio in strada e gli dice che ha rilevato un'infrazione che comporterebbe multa di 500 euro, ma che la cosa può risolversi con un pagamento in contanti di 300 euro «offline». Mevio, per evitare verbale, paga. È induzione indebita perché Sempronio sfrutta il potere di verbalizzazione per estorcere utilità.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra induzione indebita (319-quater) e concussione (317)?
La concussione richiede violenza, minaccia o abuso esplicito e grave della funzione; l'induzione è forma di sfruttamento meno cruenta, dove il pubblico ufficiale sfrutta passivamente la posizione di autorità senza minaccia fisica diretta.
Se do denaro perché intimidito da un funzionario, commetto reato?
Sì, ma con pena ridotta (fino a 3 anni) rispetto al pubblico ufficiale. La legge riconosce la pressione coercitiva, ma responsabilità penale rimane.
Vale solo per funzionari pubblici o anche per impiegati privati con potere autorità?
Vale anche per gli incaricati di pubblico servizio (artt. 320), che comprende coloro esercitano funzioni pubbliche pur non essendo dipendenti statali (es. medici ospedalieri, segretari comunali).
Che succede se prometto denaro ma poi non lo do?
Il reato è perfezionato anche con la sola promessa. Non è necessaria l'effettiva erogazione; conta la promessa strappata in conseguenza dell'abuso di autorità.
Posso denunciare un funzionario se mi ha chiesto denaro?
Sì, rivolgendoti a Procura della Repubblica con querela (per il privato che cede) o d'ufficio se risulti vittima costretta. Conserva prove (messaggi, testimoni, ricevute).
Fonti consultate: 2 fontei verificate