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Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione. (1)
In vigore dal 1° luglio 1931
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il pubblico ufficiale che riceve denaro per l'esercizio delle sue funzioni è punito con reclusione da uno a cinque anni.
Ratio
La corruzione per l'esercizio della funzione rappresenta una forma meno grave della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), ma comunque lesiva della moralità della pubblica amministrazione. Il legislatore punisce il comportamento di chi, pur non violando i doveri di ufficio, si fa pagare per adempiere attività che dovrebbe svolgere gratuitamente in quanto ufficiale pubblico. La ratio è mantenere l'imparzialità della pubblica amministrazione e impedire che le funzioni pubbliche divengano oggetto di mercato privato.
Analisi
La fattispecie prevede: (a) qualità di pubblico ufficiale; (b) per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (elemento centrale: attività lecita, corretta, dovuta); (c) ricezione indebitata, per sé o per terzo, di denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; (d) dolo generico. Diversamente dal 319, qui non serve che l'atto sia contrario ai doveri: basta che l'ufficiale si faccia pagare per ciò che dovrebbe fare gratuitamente. La pena è reclusione da uno a cinque anni, inferiore al range del 319 (quattro-otto anni).
Quando si applica
Un maresciallo dei carabinieri accetta 500 euro da un cittadino in cambio di una firma (autenticazione di sottoscrizione) su un documento, attività che avrebbe dovuto compiere secondo le sue funzioni senza alcun corrispettivo. Un impiegato comunale accetta denaro per expedire una pratica edilizia, atto legittimo e dovuto, ma contro pagamento privato. Un magistrato riceve una somma per redigere una perizia in un processo civile, attività che rientra nei suoi doveri ma per la quale si fa pagare da una parte. Tutti questi rientrano nel 318.
Connessioni
Correlata agli articoli 314 (peculato), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 317 (concussione), 317-bis (pene accessorie), 23 (abuso di potere). La distinzione dal 319 è cruciale: il 318 presuppone atto legittimo, il 319 presuppone atto contrario ai doveri. La condanna importa l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici per l'articolo 317-bis.
Domande frequenti
Se un privato offre spontaneamente una somma di denaro a un ufficiale pubblico per ringraziamento, è comunque corruzione?
Sì, se l'ufficiale accetta il denaro sapendo che è legato all'esercizio delle sue funzioni. La volontarietà del privato non scusa l'ufficiale, che deve rifiutare. L'accettazione è illecita.
Qual è la differenza tra corruzione per l'esercizio della funzione (318) e corruzione per atto contrario ai doveri (319)?
Nel 318 l'atto è lecito e dovuto, ma si riceve denaro per farlo. Nel 319 l'atto è contrario ai doveri: si riceve denaro per un comportamento illegittimo (omissione, ritardo, favoritismo).
Se pago un agente di polizia per non farmi una multa, in che reato incorro?
Dipende dal vostro dolo. Se l'agente richiede il pagamento e voi l'accettate, siete contemporaneamente vittime (se costretti) e complici (se conscii). L'agente commette corruzione o concussione.
Cosa succede se la somma è molto piccola (es. 10 euro)?
L'entità della somma non elimina il reato, anche se può incidere sulla gravità e sulla pena applicata. Anche micro-pagamenti costituiscono corruzione se dolosi.
Un ufficiale che si fa regalare una bottiglia di vino per una firma, commette corruzione?
Tecnicamente sì, se consapevole che il regalo è collegato all'esercizio della funzione. Tuttavia, la giurisprudenza tende a escludere il reato per regali di minima entità e consuetudine sociale, se non collegati a funzioni sensibili.