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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 466 c.p. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre di pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire sessantamila, se le cose sono state ricevute in buona fede.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Tutela dell'erario e della regolarità fiscale sugli atti tassati (bolli, biglietti ferroviari)
  • Reato di contraffazione pratica: eliminazione di marcature di «già usato»
  • Pena differenziata a seconda della consapevolezza (dolo vs. buona fede)
  • Rilevante per transazioni storiche, vecchi titoli di trasporto e marche da bollo

Chiunque cancella segni di utilizzo su valori di bollo o biglietti di trasporto per riutilizzarli è punito con reclusione fino a sei mesi o multa.

Ratio

L'art. 466 protegge il gettito fiscale dello Stato attraverso il sistema dei bolli (marche fiscali su atti, contratti, biglietti). La «marca da bollo» o il «segno di utilizzo» appostiti dall'amministrazione fiscale garantiscono che il titolo (biglietto ferroviario, valore di bollo) è già stato assoggettato a tassazione e non possa essere riutilizzato. La norma sanziona chi, in frode al fisco, cancella questi segni per far sembrare un biglietto «nuovo» e riutilizzabile, privando lo Stato del gettito.

Analisi

Il primo comma identifica il nucleo reato: cancellare o far scomparire i «segni appostivi per indicare l'uso già fattone» da valori di bollo o biglietti di strade ferrate/pubbliche imprese di trasporto. La punizione (reclusione fino a 6 mesi o multa da 20 mila a 400 mila lire) scatta «qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso»—quindi il reato è subordinato all'uso effettivo o tollerato del biglietto falsificato. Il secondo comma estende la responsabilità a chi «fa uso dei valori alterati» senza aver concorso nella contraffazione (ricettatore di fatto). Una disposizione speciale ammette la sola multa fino a 60 mila lire se la ricezione del biglietto alterato è avvenuta in «buona fede» (l'utente non sapeva che fosse contraffatto).

Quando si applica

Scenario storico: un passeggero ferroviario conserva un biglietto di trasporto usato, cancella il timbro rosso che indicava «già utilizzato», e tenta di utilizzarlo di nuovo per un viaggio. La Ferrovie rilevano l'alterazione: responsabilità per art. 466, primo comma. Oppure: un venditore di biglietti scoperti al nero (mercato grigio) acquista consapevolmente biglietti ferroviari usati, cancella i segni di utilizzo, li rivende a turisti ignari come «nuovi»: il venditore è responsabile per contraffazione consapevole, gli acquirenti in buona fede risponderanno della sola multa più leggera (60 mila lire). Rilevanza moderna: il sistema dei bolli è arcaico (molti aboliti), ma la logica si applica a titoli di viaggio digitali alterati o certificati contraffatti.

Connessioni

Art. 466 è parte della Sezione I (Contraffazione e alterazione di francobolli, marche, bolli pubblici) del Titolo XIII (Delitti contro la pubblica fede). Affine agli artt. 465 (contraffazione di marche di bollo) e 468 (contraffazione di sigilli pubblici). Si correla anche con norme fiscali (D.L. 1992/N. 600—obblighi fiscali) e con il Codice della Strada (che regola moderni titoli di trasporto). La responsabilità può concorrere con art. 640 c.p. (truffa) se c'è inganno consapevole verso pubblico ente o privati acquirenti.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 466?

Il primo comma punisce chi altera i segni di utilizzo e «fa uso o lascia che altri ne facciano uso»—è l'autore della contraffazione. Il secondo comma punisce chi usa il biglietto già alterato senza aver concorso nella alterazione stessa (ricettatore). La pena è uguale, ma la responsabilità è strutturalmente diversa: principal vs. complice.

Che cos'è il «segno appostizio per indicare l'uso già fattone»?

È il timbro, la data, la marcatura apposta da controllori o casse per certificare che il titolo (biglietto, marca di bollo) è già stato utilizzato e non più valido. Cancellerlo significa fraudolentemente far sembrare il documento «nuovo» e riutilizzabile, privando lo Stato della tassa o l'ente del pagamento.

La «buona fede» elimina il reato per chi usa il biglietto alterato?

No, ma la limita. Chi riceve in buona fede il biglietto alterato (non sa che sia contraffatto) risponde solo della multa più leggera (fino a 60 mila lire), non della reclusione. La buona fede è scusante solo se provata: l'acquirente ingenuo in una vendita legittima.

Questo reato è ancora rilevante oggi, con i biglietti digitali?

La logica dell'art. 466 è arcaica (marche da bollo, biglietti cartacei). Tuttavia, i principi si estendono ai titoli di viaggio digitali o certificati elettronici alterati. Chi modifica un QR code, une data, una firma digitale su un biglietto online commette un reato analogo di contraffazione (art. 495 c.p., falso materiale di documento informatico).

Chi può essere perseguito per art. 466: solo privati o anche pubblici ufficiali?

La norma non fa distinzione. Chiunque alteri i segni di utilizzo—privato cittadino, dipendente ferroviario corrotto, funzionario pubblico. Se è pubblico ufficiale e agisce nell'esercizio del suo incarico, possono concorrere aggravanti (abuso di ufficio, art. 323 c.p.) e falsità in atto pubblico (art. 476 c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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