← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 225 c.p.c. – Decisione sulla querela

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

In sintesi

  • La decisione sulla querela di falso spetta esclusivamente al collegio, non al giudice istruttore.
  • Il giudice istruttore può rimettere la causa al collegio per la sola questione della querela, disgiuntamente dal merito.
  • Su istanza di parte, la trattazione delle domande indipendenti dal documento impugnato può proseguire davanti al giudice istruttore.
  • La norma tutela la centralità del collegio nelle decisioni su atti pubblici contestati.

Sulla querela di falso decide sempre il collegio; il giudice istruttore può rimettere la causa al collegio anche separatamente dal merito.

Ratio della norma

L'art. 225 c.p.c. risponde all'esigenza di riservare al collegio la cognizione sulla querela di falso, data la gravità degli effetti: accertare la falsità di un documento pubblico o privato riconosciuto incide sull'ordinamento giuridico con efficacia erga omnes. Il legislatore ha ritenuto che una decisione di tale peso non possa essere affidata al solo giudice istruttore, organo monocratico, ma richieda la collegialità tipica delle pronunce su questioni di portata generale.

Analisi del testo

La norma si articola in due regole distinte. La prima è assoluta: «pronuncia sempre il collegio», senza eccezioni. La seconda è facoltativa: il giudice istruttore «può» rimettere le parti al collegio per la sola querela, anticipando la decisione rispetto al merito. In questo caso, su istanza di parte, non d'ufficio, l'istruttore può consentire che il processo prosegua sulle domande che non dipendono dal documento contestato, evitando una paralisi totale del giudizio.

Quando si applica

La disposizione opera ogni volta che nel corso di un giudizio civile venga proposta querela di falso ai sensi degli artt. 221-227 c.p.c. Si applica sia quando la querela è proposta in via principale sia quando è incidentale. Il momento della rimessione al collegio può avvenire in qualsiasi fase istruttoria, non necessariamente a conclusione dell'istruzione. La scissione della trattazione è invece possibile solo laddove esistano domande genuinamente autonome rispetto al documento impugnato.

Connessioni con altre norme

L'art. 225 va letto in coordinamento con l'art. 221 c.p.c., che disciplina le modalità di proposizione della querela, e con l'art. 222 c.p.c., che regola la dichiarazione di volersi valere del documento. Rileva inoltre il raccordo con l'art. 279 c.p.c., che individua i casi in cui il collegio pronuncia sentenza, e con l'art. 187 c.p.c. sulla rimessione della causa al collegio. Sul piano sostanziale, il collegamento con l'art. 2700 c.c. è essenziale: la querela di falso è lo strumento per vincere la fede privilegiata dell'atto pubblico.

Domande frequenti

Chi decide sempre sulla querela di falso?

Il collegio, in via esclusiva e senza eccezioni, come stabilito espressamente dall'art. 225 c.p.c.

Il giudice istruttore può anticipare la rimessione al collegio rispetto alla decisione di merito?

Sì, può rimettere le parti al collegio per la sola querela anche prima che l'istruttoria sul merito sia conclusa, in modo del tutto indipendente da esso.

La prosecuzione dell'istruttoria sulle domande indipendenti avviene automaticamente?

No, richiede un'istanza di parte; il giudice istruttore non può disporla d'ufficio.

Quali domande possono continuare davanti al giudice istruttore?

Solo quelle che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato, ossia prive di qualsiasi collegamento con la questione di falsità.

Qual è il rapporto tra l'art. 225 e l'art. 2700 c.c.?

L'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico piena fede fino a querela di falso; l'art. 225 c.p.c. disciplina il rito con cui tale querela viene decisa, riservandola al collegio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.