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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste dal codice di procedura penale.
  • Dopo il sequestro si redige il processo verbale previsto dall'art. 223 c.p.c.
  • Se il deposito in cancelleria non è possibile, il giudice dispone le cautele necessarie per la conservazione del documento.
  • In tal caso il verbale viene redatto alla presenza del depositario, nel luogo in cui il documento si trova.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 224 c.p.c. – Sequestro del documento

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

In sintesi

  • Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste dal codice di procedura penale.
  • Dopo il sequestro si redige il processo verbale previsto dall'art. 223 c.p.c.
  • Se il deposito in cancelleria non è possibile, il giudice dispone le cautele necessarie per la conservazione del documento.
  • In tal caso il verbale viene redatto alla presenza del depositario, nel luogo in cui il documento si trova.

Il giudice istruttore può disporre il sequestro del documento impugnato di falso presso il depositario, con le forme del c.p.p., redigendo apposito verbale.

Ratio della norma

L'art. 224 c.p.c. mira a garantire l'integrità del documento impugnato di falso durante il procedimento di verificazione, evitando che esso possa essere alterato, distrutto o sottratto prima che il giudice ne accerti l'autenticità. Il legislatore ha previsto il ricorso alle forme del sequestro penale proprio per assicurare un intervento rapido ed efficace, dotato delle garanzie pubblicistiche necessarie a tutelare la prova documentale.

Analisi del testo

La norma contempla due ipotesi distinte. Nella prima, il documento è suscettibile di essere fisicamente portato in cancelleria: il giudice istruttore emette l'ordine di sequestro secondo le modalità del codice di procedura penale e, una volta acquisito il documento, si redige il verbale di cui all'art. 223 c.p.c. Nella seconda ipotesi, il deposito in cancelleria risulta impossibile per ragioni materiali o giuridiche: in tal caso il giudice adotta le cautele conservative ritenute idonee e redige il verbale direttamente sul posto, alla presenza del depositario, così da cristallizzare lo stato del documento nel luogo in cui si trova.

Quando si applica

La disposizione si applica nell'ambito del procedimento di querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.), quando il documento contestato non è nella disponibilità della parte che ha proposto la querela, ma è detenuto da un terzo depositario. L'ordine di sequestro presuppone che il giudice abbia già ammesso la verificazione e che occorra assicurare la disponibilità del documento per le successive operazioni peritali o istruttorie.

Connessioni con altre norme

L'art. 224 c.p.c. si inserisce nel sistema della querela di falso disciplinata dagli artt. 221-227 c.p.c. e richiama espressamente l'art. 223 c.p.c. per la redazione del verbale. Il rinvio alle forme del codice di procedura penale per il sequestro collega la norma alle disposizioni del c.p.p. in materia di sequestro probatorio. Rileva inoltre l'art. 257 c.p.c. sulla restituzione dei documenti a fine giudizio.

Domande frequenti

Quali sono le forme del sequestro previste dall'art. 224 c.p.c.?

Il sequestro si esegue con le forme stabilite dal codice di procedura penale per il sequestro probatorio, garantendo così rapidità e ufficialità nell'acquisizione del documento impugnato di falso.

Cosa succede dopo il sequestro del documento?

Si redige il processo verbale previsto dall'art. 223 c.p.c., che descrive lo stato del documento e le operazioni compiute, costituendo atto ufficiale del procedimento di verificazione.

Quando il giudice non può far depositare il documento in cancelleria?

Ciò avviene quando il documento è per sua natura non trasportabile, di grandi dimensioni o soggetto a vincoli giuridici che ne impediscono lo spostamento: in tal caso il giudice opera direttamente sul posto.

Chi deve essere presente quando il verbale si redige fuori dalla cancelleria?

Il verbale viene redatto alla presenza del depositario, nel luogo in cui il documento si trova, così da garantire la piena informazione del custode e la correttezza delle operazioni.

L'art. 224 c.p.c. si applica anche ai documenti elettronici?

In via interpretativa sì: per i documenti informatici il giudice adatterà le cautele conservative alle caratteristiche tecniche del supporto, ad esempio disponendo copie forensi certificate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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