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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 219 c.p.c. – Redazione di scritture di comparazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.

In sintesi

  • Il giudice istruttore può disporre la redazione di scritture di comparazione imponendo alla parte di scrivere sotto dettatura.
  • La scrittura può avvenire anche alla presenza del consulente tecnico grafologo incaricato della perizia.
  • Se la parte non compare o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura contestata può essere ritenuta riconosciuta.
  • La norma integra il procedimento di verificazione di scrittura privata disciplinato dagli artt. 214 ss. c.p.c.

Il giudice può ordinare la scrittura sotto dettatura per confrontare grafie; il rifiuto ingiustificato equivale a riconoscimento della scrittura.

Ratio della norma

L'art. 219 c.p.c. mira a garantire al giudice uno strumento coercitivo indiretto per acquisire materiale grafico di raffronto quando una parte disconosca una scrittura privata. Senza corpo di comparazione autentico, la perizia grafologica sarebbe priva di basi scientifiche affidabili; la norma risolve questa impasse attribuendo al rifiuto ingiustificato un effetto di fictio iuris: la scrittura si considera riconosciuta.

Analisi del testo

L'ordine di scrittura sotto dettatura è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore («può ordinare»), che ne valuta la necessità in relazione al materiale comparativo già disponibile. La dettatura garantisce che il campione grafico sia genuino e non precostituito. La presenza del consulente tecnico durante la scrittura assicura la catena di custodia del campione e consente osservazioni immediate sulla modalità di esecuzione. La conseguenza del rifiuto ingiustificato, ritenere riconosciuta la scrittura, non è automatica ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice («si può ritenere»).

Quando si applica

La disposizione opera esclusivamente nel procedimento di verificazione di scrittura privata ex artt. 214-220 c.p.c., ossia quando una parte disconosce formalmente la propria sottoscrizione o la paternità di uno scritto prodotto in giudizio. Non si applica alla querela di falso né alle prove documentali non contestate. Il giudice può disporre l'ordine in qualsiasi momento della fase istruttoria, prima del conferimento dell'incarico peritale o contestualmente ad esso.

Connessioni con altre norme

L'art. 219 si inserisce nel sistema degli artt. 214-220 c.p.c. dedicati alla verificazione di scrittura. Si coordina con l'art. 216 c.p.c. (ammissione della verificazione), con l'art. 220 c.p.c. (procedimento di verificazione e ruolo del CTU) e con l'art. 2702 c.c. (efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata tale). Il meccanismo sanzionatorio del rifiuto richiama analogicamente l'art. 232 c.p.c. sull'interrogatorio formale.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'scrittura sotto dettatura'?

Si tratta di un campione grafico che la parte produce in udienza scrivendo a mano le parole dettate dal giudice o dal consulente, così da ottenere un testo spontaneo e non precostituito da confrontare con la scrittura contestata.

Il giudice è obbligato a ordinare la scrittura di comparazione?

No, la norma usa il verbo 'può': si tratta di un potere discrezionale esercitato quando il materiale comparativo già in atti sia insufficiente per la perizia grafologica.

Quali sono le conseguenze del rifiuto di scrivere?

Se la parte non si presenta o rifiuta senza giustificato motivo, il giudice può ritenere riconosciuta la scrittura disconosciuta; anche questa conseguenza è discrezionale ('si può ritenere'), non automatica.

La scrittura di comparazione può essere acquisita in altro modo?

Sì: il giudice può utilizzare scritture già esistenti e non contestate (contratti, lettere, atti pubblici) come corpo di comparazione, ricorrendo alla dettatura solo quando tale materiale manchi o sia insufficiente.

L'art. 219 si applica anche alla querela di falso?

No, la querela di falso segue un procedimento autonomo (artt. 221-227 c.p.c.) che riguarda la falsità di atti pubblici o scritture private; l'art. 219 è specifico del procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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