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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 219 c.p.c. – Redazione di scritture di comparazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 218 - Art. 218 c.p.c.: Scritture di comparazione presso depositari→Cod. proc. civ. art. 220 - Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 217 c.p.c.: Custodia della scrittura e provvedimenti istrut→Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela→Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione→Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit→Art. 215 c.p.c.: Riconoscimento tacito della scrittura privata→Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento→Art. 214 c.p.c.: Disconoscimento della scrittura privata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può ordinare la scrittura sotto dettatura per confrontare grafie; il rifiuto ingiustificato equivale a riconoscimento della scrittura.
Ratio della norma
L'art. 219 c.p.c. mira a garantire al giudice uno strumento coercitivo indiretto per acquisire materiale grafico di raffronto quando una parte disconosca una scrittura privata. Senza corpo di comparazione autentico, la perizia grafologica sarebbe priva di basi scientifiche affidabili; la norma risolve questa impasse attribuendo al rifiuto ingiustificato un effetto di fictio iuris: la scrittura si considera riconosciuta.
Analisi del testo
L'ordine di scrittura sotto dettatura è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore («può ordinare»), che ne valuta la necessità in relazione al materiale comparativo già disponibile. La dettatura garantisce che il campione grafico sia genuino e non precostituito. La presenza del consulente tecnico durante la scrittura assicura la catena di custodia del campione e consente osservazioni immediate sulla modalità di esecuzione. La conseguenza del rifiuto ingiustificato, ritenere riconosciuta la scrittura, non è automatica ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice («si può ritenere»).
Quando si applica
La disposizione opera esclusivamente nel procedimento di verificazione di scrittura privata ex artt. 214-220 c.p.c., ossia quando una parte disconosce formalmente la propria sottoscrizione o la paternità di uno scritto prodotto in giudizio. Non si applica alla querela di falso né alle prove documentali non contestate. Il giudice può disporre l'ordine in qualsiasi momento della fase istruttoria, prima del conferimento dell'incarico peritale o contestualmente ad esso.
Connessioni con altre norme
L'art. 219 si inserisce nel sistema degli artt. 214-220 c.p.c. dedicati alla verificazione di scrittura. Si coordina con l'art. 216 c.p.c. (ammissione della verificazione), con l'art. 220 c.p.c. (procedimento di verificazione e ruolo del CTU) e con l'art. 2702 c.c. (efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata tale). Il meccanismo sanzionatorio del rifiuto richiama analogicamente l'art. 232 c.p.c. sull'interrogatorio formale.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'scrittura sotto dettatura'?
Si tratta di un campione grafico che la parte produce in udienza scrivendo a mano le parole dettate dal giudice o dal consulente, così da ottenere un testo spontaneo e non precostituito da confrontare con la scrittura contestata.
Il giudice è obbligato a ordinare la scrittura di comparazione?
No, la norma usa il verbo 'può': si tratta di un potere discrezionale esercitato quando il materiale comparativo già in atti sia insufficiente per la perizia grafologica.
Quali sono le conseguenze del rifiuto di scrivere?
Se la parte non si presenta o rifiuta senza giustificato motivo, il giudice può ritenere riconosciuta la scrittura disconosciuta; anche questa conseguenza è discrezionale ('si può ritenere'), non automatica.
La scrittura di comparazione può essere acquisita in altro modo?
Sì: il giudice può utilizzare scritture già esistenti e non contestate (contratti, lettere, atti pubblici) come corpo di comparazione, ricorrendo alla dettatura solo quando tale materiale manchi o sia insufficiente.
L'art. 219 si applica anche alla querela di falso?
No, la querela di falso segue un procedimento autonomo (artt. 221-227 c.p.c.) che riguarda la falsità di atti pubblici o scritture private; l'art. 219 è specifico del procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta.